Palpeggiamento prolungato eppure passato inosservato: vacilla la versione della donna

Rimessa in discussione la condanna nei confronti di un medico accusato di violenza sessuale. L’episodio si è verificato al Pronto Soccorso, alla presenza di diversi familiari della vittima, e il gesto, secondo quanto da lei raccontato, non è stato fulmineo.

Palpeggiamento prolungato e per nulla gradito. Scenario una struttura ospedaliera vittima una giovane donna, appena arrivata al Pronto Soccorso sotto accusa un medico anestesista, a cui viene contestato il reato di violenza sessuale. La ricostruzione dell’episodio conduce a mettere in discussione la condanna pronunciata in appello Cassazione, sentenza n. 41628/17, sez. III Penale, depositata oggi . Racconto. Nessun dubbio per i giudici del Tribunale e quelli della Corte d’Appello il medico è ritenuto colpevole, alla luce della versione dei fatti fornita dalla vittima. Consequenziale la condanna a ventidue mesi di reclusione . In sostanza, è dato per certo che la donna, approdata al Pronto Soccorso, è stata infastidita sessualmente dall’anestesista, prima col toccamento del sedere e, in seguito, con un bacio sulla guancia, nelle vicinanze della bocca . A lasciare perplessi, osserva il legale del medico, è il fatto che l’episodio non sia stato notato da nessuno, nonostante la presenza di alcuni parenti della ragazza. A questo proposito, i giudici d’Appello hanno sostenuto che il comportamento dell’anestesista non è stato durevole, bensì istantaneo e, soprattutto, inaspettato . Eppure, osserva ancora il legale, dalla deposizione della donna non è possibile all’evidenza ricavare un’istantaneità del gesto , poiché in quel documento si legge Lui mi ha accompagnato con la mano per andare a firmare, però lui è rimasto con la mano là nel sedere [ ] . L’obiezione difensiva pare plausibile, secondo i giudici della Cassazione. Ciò perché coerenza e verosimiglianza del racconto appaiono gravemente minati, proprio in considerazione della narrazione del fatto da parte della ragazza . Necessario, di conseguenza, un ulteriore approfondimento della vicenda in appello, prima di decidere sulla concretezza dell’accusa di violenza sessuale .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio – 13 settembre 2017, n. 41628 Presidente Amoresano – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 maggio 2016 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 25 maggio 2016 del Tribunale di Catania, ha rideterminato in anni uno e mesi dieci di reclusione la pena, sospesa, complessivamente inflitta a Gr. Bu., con contestuale riduzione temporale della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e con condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite parti civili Ca. Pe. e Azienda Ospedaliera Garibaldi San Luigi Curro Ascoli Tomaselli di Catania, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 609-bis, ultimo comma, cod. pen In fatto, la ragazza, presentatasi al pronto soccorso dell'ospedale catanese Garibaldi Centro in compagnia dei familiari stante una lamentata sintomatologia dolorosa, stava venendo preparata, dopo un'iniziale diagnosi di calcolosi renale, per un intervento di appendicectomia la stessa sarebbe infine risultata comunque affetta da cisti ovarica ed operata in seguito in altra struttura sanitaria . Nell'imminenza dell'operazione, la paziente medesima sarebbe stata infastidita sessualmente dall'odierno ricorrente, medico anestesista dell'ospedale, prima col toccamento del sedere ed in seguito con un bacio sulla guancia nelle vicinanze della bocca. 2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto, articolato su tre motivi di impugnazione, ricorso per cassazione tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di ricorso l'interessato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ha osservato che, in relazione all'episodio di presunto toccamento del sedere di Ca. Pe ed in ragione delle dichiarazioni rese dalla medesima nonché dai genitori e dalla zia, non poteva essersi trattato di un movimento repentino si da sfuggire all'attenzione degli altri presenti. Dal momento che nessuno si era comunque accorto di nulla, dovevano trarsi le necessarie conseguenze circa la sussistenza del fatto e l'attendibilità della teste. Né in proposito appariva sufficiente ed inequivoco il riferimento allo sguardo con gli occhi che nell'occasione si sarebbero scambiati padre e figlia, stante l'inammissibile ragionamento deduttivo che, dallo sguardo, si sarebbe risaliti al toccamento. Né appariva congruo il riferimento statistico al verificarsi di episodi del genere nelle strutture ospedaliere. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente, quanto al profilo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen. ed in relazione a carenza e mera apparenza di motivazione del provvedimento impugnato, ha osservato, in ordine al successivo episodio del preteso bacio, che la Corte territoriale si era limitata ad affermare che la natura sessuale degli atti, ivi compreso il bacio, era pacificamente riconosciuta, si che la motivazione addotta doveva invece considerarsi meramente fittizia. 2.3. Col terzo motivo, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. ed all'errata interpretazione della legge penale, il ricorrente ha dedotto che dalla motivazione della sentenza non poteva trarsi alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima a seguito di un bacio sulla guancia, gesto che doveva leggersi come di affettuoso incoraggiamento compiuto dall'imputato nei confronti della ragazza nell'imminenza dell'intervento operatorio. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 4.1. In relazione ai primi due motivi di ricorso, va invero anzitutto ricordato che la deduzione del vizio di motivazione alla luce del nuovo testo dell'art. 606, comma primo lett. e , cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006, che fa riferimento alla possibilità che il ricorrente denunci il contrasto con atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame , comporta l'onere per quest'ultimo di identificare l'atto processuale di riferimento, di individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, di dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva sussistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, di indicare le ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione e immette profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato Sez. 6, n. 23524 del 05/06/2006, Ma., Rv. 234153 . In definitiva, nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Be. e altro, Rv. 244623 . 4.2. Ciò posto, il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato ha giustificato la circostanza che alcuno si sia accorto dell'atto del ricorrente, ossia il toccamento del fondoschiena della ragazza, assumendo che il comportamento del medico anestesista non era stato durevole bensì istantaneo, e soprattutto inaspettato da parte di tutti. In proposito, peraltro, dalla deposizione resa dalla parte offesa e riportata nella motivazione della prima sentenza lui mi ha accompagnato con la mano per andare a firmare, però lui è rimasto con la mano là nel sedere .mi ha accompagnato con la mano nel sedere forte però .ed io ho firmato questa cosa che lui mi ha toccato il sedere , non è possibile all'evidenza ricavare un'istantaneità del gesto. Ancor meno può ritenersi che una mossa non proprio fulminea - rappresentata da un toccamento prolungato, visto che la ragazza ha descritto un accompagnamento alla firma, con la mano rimasta sul sedere - sia sfuggito all'attenzione di tutte le persone, e non erano poche tra personale ospedaliero e parenti della ragazza, che si trovavano nel locale. D'altronde il provvedimento impugnato ha collegato la credibilità della ragazza, anche in ordine al fatto che nessuno si fosse accorto di alcunché, proprio all'affermata repentinità dell'accaduto, circostanza che risulta tutt'altro che confermata in esito alla verifica del contenuto dell'atto processuale per vero la sentenza del Tribunale catanese aveva comunque dato pienamente conto a pag. 4 della deposizione della ragazza, nei termini puntualmente rievocati dal ricorrente . Al riguardo, non si presenta infondato il rilievo del ricorrente, il quale ha osservato che, date le circostanze la lunga attesa al pronto soccorso, la ricordata discordanza delle diagnosi, la repentinità di procedere all'intervento, tra l'altro rivelatosi del tutto errato ed infine paradossalmente sventato proprio dalle turbolenze seguite al denunciato episodio, che avevano indotto la ragazza ed i parenti ad allontanarsi dal presidio sanitario scegliendone un altro , non poteva attribuirsi univoco significato allo sguardo scambiatosi tra padre e figlia, né dallo sguardo poteva desumersi l'avvenuta violenza. Va quindi da sé che coerenza e verosimiglianza del racconto appaiono gravemente minati, proprio in considerazione della narrazione del fatto da parte della ragazza e della conseguente ricostruzione operata dalla Corte territoriale. 4.3. Allo stesso tempo, quanto al secondo episodio contestato al ricorrente, ed ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante era stata così ritenuta penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo, che si avvicinava velocemente ad una operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale o affettivo e la baciava alla bocca con una forte pressione Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R., Rv. 261634 . Alla stregua delle considerazioni che precedono, la stretta contiguità temporale ha comportato un'unitaria valutazione degli episodi contestati al Bu Secondo la Corte territoriale, l'ulteriore episodio avvalorava il giudizio di disvalore penale ascrivibile al primo, anche in ragione delle anomale condotte del medico dispensatore di baci ad una ragazza sconosciuta nell'imminenza di un intervento chirurgico . In ogni caso, non è certamente errata la connessione tra i fatti e comunque non può essere negata, a differenza del primo episodio astrattamente considerato, l'oggettiva ambiguità della condotta in relazione alla zona attinta dal bacio ed in ragione dei discordanti significati attribuiti al comportamento del ricorrente. Si impone pertanto una rivalutazione complessiva del fatto da affidare al Giudice del rinvio per entrambi gli episodi, attesa la necessità di nuovi e più completi apprezzamenti di fatto istituzionalmente riservati al Giudice del merito. 4.4. Il terzo motivo rimane così assorbito. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.