Fermato alla guida in stato d’ebbrezza, la scusa dell’insulina non regge

Una volta richiesto il giudizio abbreviato non condizionato”, all’imputato non è più consentito acquisire alcuna ulteriore prova, nemmeno se ritenuta decisiva, come ad esempio l’assunzione di insulina in tema di valori derivanti dall’alcoltest per guida in stato d’ebbrezza.

Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 41169/17 depositata l’8 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Udine, ad esito del giudizio abbreviato, riteneva colpevole l’imputato del reato di cui all’art. 186 c.d.s. recante Guida sotto l'influenza dell'alcool , accertato in base al tasso alcolemico rilevato con l’alcoltest. L’imputato ricorre in Cassazione denunciando la mancata assunzione di un prova decisiva, ossia il fatto che egli, in quanto affetto da diabete, aveva assunto insulina, dunque, i valori conseguenti agli accertamenti effettuati potevano essere stati alterati proprio da tale patologia. Rito abbreviato non condizionato. La Corte di legittimità afferma che una volta richiesto il rito speciale a norma dell’art. 438, comma 1, c.p.p. presupposti del giudizio abbreviato , in forma secca”, ossia chiedendo la definizione del processo all’udienza preliminare allo stato degli atti, non è più consentito acquisire nessuna ulteriore prova, documentale od orale. Pertanto, l’imputato che abbia richiesto il giudizio abbreviato non condizionato non è legittimato a dolersi della mancata attivazione del potere di acquisire la prova decisiva. Inoltre, la Corte condivide la tesi resa dal Tribunale secondo cui l’insulina non avrebbe potuto alterare in modo così rilevante l’esito dell’alcoltest e, d’altra parte, il tasso rilevato era stato accompagnato da sintomi esteriori che non lasciavano dubbi sullo stato d’ebbrezza dell’imputato, lontani dalla patologia dichiarata. Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 luglio – 8 settembre 2017, n. 41169 Presidente Romis – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Trieste con la impugnata sentenza ha integralmente confermato - salvo che in punto di concessione della sospensione condizionale della pena - la sentenza 11/12/2015, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Udine, ad esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto T.A. responsabile del reato p. e p. dall’art. 186 comma 2 lett. b d.l.vo. 285/92, perché, in omissis , in data omissis , aveva circolato alla guida del veicolo non di sua proprietà , in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, essendo risultato accertato un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l prima rilevazione e 1,33 g/l seconda rilevazione e quindi compreso tra 0,80 e 1,50 g/l. 2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato denunciando violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente riferisce che, nei motivi di appello, aveva evidenziato che lui aveva assunto insulina perché affetto da diabete, patologia che può comportare un’alterazione dei valori conseguenti agli accertamenti effettuati con l’alcoltest fino ad evidenziare gradi di alcolemia in soggetti che non avevano fatto uso di sostanze alcoliche. Al riguardo si lamenta del fatto che la Corte territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di inutilizzabilità del verbale di accertamenti urgenti, ha respinto la sua richiesta di apertura di istruttoria sugli effetti dell’insulina sull’organismo umano. In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe fornito un proprio e personale pensiero non sorretto da elementi scientifici laddove ha ritenuto che il medicinale da lui assunto, verosimilmente connesso alla persistenza del diabete, potesse alterare l’esito dell’alcoltest in modo da far rilevare un tasso alcolemico così sensibilmente al di sopra del limite minimo ed avrebbe errato laddove ha ritenuto irrilevante l’espletamento di una consulenza tecnica sul punto, in quanto solo quest’ultima avrebbe potuto indicare le alterazioni prodotte dall’assunzione di insulina nelle rilevazioni effettuate con l’alcoltest. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Occorre ricordare che il rito abbreviato ordinario , disciplinato dall’art. 438 comma 1 c.p.p., è di per sé caratterizzato dalla fisiologica incompatibilità con richieste di ammissione di mezzi di prova, sia orali che documentali, come si evince dal fatto che in tal caso il processo viene definito, secondo la testuale espressione della norma, allo stato degli atti e che, soltanto nel caso del comma 5, richiamato dal comma 1 come evidente eccezione rispetto a tale definibilità allo stato degli atti, è consentita la richiesta di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione cui il rito stesso viene condizionato. Ne consegue che, una volta richiesto il rito speciale nella configurazione secca del comma 1, nessuna prova, documentale od orale, può essere acquisita. In altri termini, come questa Sezione ha già avuto modo di recente di precisare sent. n. 6969 del 20/11/2012, 2013, Carani e altro, Rv. 254478 , la richiesta da parte dell’imputato del rito abbreviato comporta l’accettazione del giudizio allo stato degli atti , con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la res iudicanda . Ovviamente, l’imputato, dopo aver richiesto il giudizio abbreviato, conserva la facoltà, qualora venga ammesso al rito speciale richiesto, di sollecitare l’esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441 comma 5 c.p.p., come pure di sollecitare l’esercizio, da parte del giudice d’appello, del potere di disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 603 comma 3 c.p.p I suddetti poteri, tuttavia, restano poteri officiosi del giudice, che non presuppongono affatto un diritto dell’imputato all’assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria assoluta . Quindi, come già rilevato da questa Corte cfr. Sez. 5, sent. n. 23706 del 10/04/2006, Cervone ed altro, Rv. 235186 l’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato - anche a prescindere dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita - non è di per sé legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d c.p.p., che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova . 3.2. Di tali principio di diritto ha fatto buon governo la Corte territoriale, che - dopo aver rilevato che l’imputato, in sede di appello, aveva dichiarato di aver assunto insulina medicinale per curare il diabete e dopo aver riferito che, secondo l’appellante, il diabete potrebbe comportare una alterazione dei valori conseguenti agli accertamenti effettuati con alcoltest sino ad evidenziare gradi di alcolemia in soggetti che non avevano fatto uso di sostanze alcoliche - ha confermato il giudizio di penale responsabilità di T.A. ed ha respinto la doglianza difensiva sulla base della seguente dirimente considerazione con la quale il ricorrente non si confronta il T. aveva dedotto di aver assunto insulina a motivo del suo diabete, senza tuttavia documentare non soltanto l’assunzione, ma neppure la sussistenza di tale patologia. D’altra parte, il T. aveva chiesto il rito abbreviato che, come sopra rilevato, è rito a prova contratta , senza neppure subordinarlo alla produzione di documentazione medica attestante la suddetta patologia. Alla considerazione che precede, di per sé dirimente, il Tribunale ha aggiunto con motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica a fronte della genericità dell’assunto difensivo prospettato nell’atto di appello che evidentemente secondo una massima di esperienza l’insulina, in tesi difensiva assunta, non avrebbe potuto alterare in modo così rilevante l’esito dell’alcoltest nel senso che il tasso alcol emico riscontrato e contestato era sensibilmente superiore al limite minimo, al di sotto del quale il fatto sarebbe stato priva di rilevanza penale e, d’altra parte, il tasso rilevato si era anche accompagnato a sintomi esteriori - quali alito fortemente alcolico, occhi lucidi e arrossati - che erano stati rilevati dal personale di PG operante e che erano lontani dalla patologia dichiarata . 3.3. Per le ragioni che precedono, il ricorso è manifestamente infondato. Ne consegue che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost., sent. n. 186 del 2000 , anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro delle ammende.