In quali casi si può invocare la circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità?

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40928/17 depositata il 7 settembre. Il caso. Il Giudice dell’udienza preliminare di Palermo, in esito al procedimento svoltosi con le forme del rito abbreviato, affermava la penale responsabilità di Z.X. per il reato di cui all’art. 322, comma 2, c.p. – ovvero istigazione alla corruzione – e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’Appello di Palermo, pur rideterminando la pena, condivideva nel merito la statuizione di prime cure e confermava la condanna nei confronti dell’imputato. In particolare, secondo la ricostruzione operata in entrambe le sentenze, Z.X., commerciante, durante un controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza all’interno del suo esercizio commerciale, aveva avvicinato uno dei militari ed aveva tentato di riporre all’interno della tasca posteriore dei suoi pantaloni la somma di Euro 350,00, pronunciando la frase Questi per offrirvi un caffè . Attenuante speciale. Il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di merito deducendo, con un unico motivo di gravame, la mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323- bis c.p., la quale prevede una diminuzione delle pene se i fatti sono di particolare tenuità in particolare, argomentava il ricorrente, la circostanza de qua andava concessa trattandosi nella specie di un fatto che, pur valutato nella sua globalità, non aveva natura particolarmente grave, anche in considerazione dell’entità del danno provocato, non avendo prodotto alcun turbamento dei pubblici ufficiali nelle loro funzioni. Il principio di diritto. La VI sezione Penale della Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso dell’imputato, ha avuto modo di ribadire il principio di diritto secondo cui in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato. Orbene, i Supremi Giudici hanno chiarito come nel caso de quo, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 323- bis c.p. sul presupposto argomentativo che la condotta dell’imputato si fosse caratterizzata come arrogante ed offensiva . Tuttavia, nella sentenza, il fatto viene però descritto in modo diverso, qualificando quello del Z.X. come un mero goffo tentativo. Donde, la motivazione con cui è stata esclusa la configurabilità della circostanza de qua non trova puntuale riscontro nella condotta dell’imputato così come descritta dalla stessa sentenza, pertanto – statuisce conclusivamente la Corte di legittimità – va rilevata la presenza di un vizio motivazionale che impone un annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, nell’alveo del quale si dovrà verificare la sussistenza dell’attenuante invocata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 maggio – 7 settembre 2017, n. 40928 Presidente Conti – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale della stessa città, ha confermato la responsabilità di Z.X. per il reato di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 322, comma secondo, cod. pen., riducendo la pena ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Secondo la contestazione l’imputato, nel corso di un controllo effettuato da militari della Guardia di Finanza presso il suo esercizio commerciale, avrebbe avvicinato il brigadiere M.R. , tentando di riporre all’interno della tasca posteriore dei pantaloni la somma di Euro 350,00, pronunciando la frase questi per offrirvi un caffè . 2. L’avvocato C. G., nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, che la Corte territoriale abbia disatteso la richiesta di applicare la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen., trattandosi nella specie di un fatto, pur valutato nella sua globalità, di natura non particolarmente grave, anche in considerazione dell’entità del danno provocato, non avendo prodotto alcun turbamento dei pubblici ufficiali nelle loro funzioni. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501 . 3.2. Nel caso in esame, i giudici hanno escluso la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. ritenendo che la condotta dell’imputato si sia caratterizzata come arrogante ed offensiva , laddove in sentenza il fatto viene descritto in modo diverso, riferendo del goffo tentativo posto in essere dallo Z. di porre all’interno della tasca posteriore dei pantaloni del pubblico ufficiale la somma di Euro 350,00, pronunziando la fase questi per offrirvi un caffè . 3.3. In altri termini, si ritiene che la motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non trovi un puntuale riscontro nella condotta dell’imputato, almeno così come descritta nella stessa sentenza, sicché il rilevato vizio di motivazione giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell’attenuante invocata ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.