Auto di servizio senza etilometro, legittimo il ‘no’ ad andare in ospedale per il controllo ematico

Salvo un automobilista, condannato in primo grado a tre mesi di arresto, poi sostituiti in secondo grado col lavoro di pubblica utilità. Per i Giudici non è punibile la sua scelta di non seguire i carabinieri nella struttura ospedaliera distante dieci chilometri dal luogo del controllo.

Posto di blocco dei Carabinieri. Automobilista fermato, ma la vettura di servizio è priva del sistema necessario per effettuare l’alcoltest. Legittimo il rifiuto dell’uomo alla proposta dei militari di recarsi in ospedale – a dieci chilometri di distanza – per controllare il tasso alcolemico nel suo sangue Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 40758/17, depositata il 7 settembre . Rifiuto. Ricostruito facilmente l’episodio. In sostanza, un automobilista si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche . Questa condotta è ritenuta punibile dai Giudici. Così l’uomo viene condannato dal Tribunale a tre mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda , ma, per sua fortuna, in appello la pena viene sostituita con tre mesi e quattro giorni di lavori di pubblica utilità . Nonostante tutto, però, l’automobilista sceglie di proporre comunque ricorso in Cassazione. L’obiezione proposta dal suo difensore è centrata sul fatto che i carabinieri non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che la loro vettura di servizio era sprovvista del sistema per l’alcoltest . Di conseguenza, il rifiuto , spiega il legale, era riferito all’intenzione dei carabinieri di accompagnare l’uomo presso un ospedale posto ad una distanza di circa dieci chilometri dal luogo in cui era stato fermato . Questa visione viene ritenuta corretta dalla Cassazione, che, di conseguenza, fa cadere ogni accusa nei confronti dell’automobilista. Per i Magistrati del Palazzaccio sono rilevanti due particolari primo, i carabinieri non possedevano l’etilometro , e, secondo, essi non avevano invitato l’automobilista presso il più vicino ufficio o comando . In conclusione, il rifiuto dell’uomo a seguire i militari presso un ospedale sto a molta distanza dal luogo del controllo non va considerato reato, concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 luglio – 7 settembre 2017, n. 40758 Presidente Ciampi – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza impugnata, in punto di affermazione di responsabilità, ha integralmente confermato la sentenza 26/11/2013 con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato la penale responsabilità di B.S. per il reato p. e p. dall’art. 186 comma 7 d.lvo. 285/1992 perché, in data omissis , in località omissis , si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento relativo all’assunzione di sostanze stupefacenti o alcolemiche, a seguito di un controllo della Polizia, mentre era alla guida di un autoveicolo. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha sostituito la pena inflitta in primo grado mesi 3 di arresto ed Euro 1.000.00 di ammenda con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. 274/2000 per la durata di mesi 3 e giorni 4. 2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il B. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sua responsabilità penale al ricorso allega la sentenza della Corte di appello ed il verbale di fon. del 5/05/2013 . Il ricorrente lamenta che entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sua responsabilità penale sulla base del suo rifiuto a sottoporsi all’alcool test, omettendo di considerare che i Carabinieri intervenuti non potevano accertare il suo tasso alcolemico, atteso che, come dichiarato dal teste M.llo C. M. , la loro auto di servizio era sprovvista del sistema per l’alcooltest. Evidenzia che il suo rifiuto era riferito all’intenzione dei Carabinieri di accompagnarlo presso l’Ospedale di Caltanissetta posto ad una distanza di circa 10 km dal luogo in cui lui era stato fermato . 3. Il ricorso è fondato. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. tra le tante Sez. 4, sent. n. 21192 del 14/3/2012, PM in proc. Bellencin, Rv. 252736 , il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici art. 186, comma settimo, C.d.S. non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo. Tale ipotesi si è verificata nel caso di specie nel quale - premesso che l’art. 186 comma 7 C.d.S. punisce il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi III, IV e V - l’invito rivolto all’odierno ricorrente a seguire i carabinieri non era riconducibile a né al comma III, in quanto i Carabinieri non possedevano l’etilometro b né al comma IV, in quanto i militari non avevano invitato il B. presso il più vicino ufficio o comando. D’altra parte, il rifiuto opposto dal B. non era stato dallo stesso opposto ai sensi dell’art. 186 comma 5, in quanto di detto disposto difettava un fondamentale presupposto di operatività ovvero l’accadimento di un incidente stradale . In definitiva, il rifiuto del B. all’adempimento dell’obbligo di seguire i Carabinieri presso l’Ospedale, sito a molta distanza dal luogo del fatto, non ha integrato la contravvenzione prevista dall’art. 186 comma 3 C.d.S Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con la formula indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.