‘Senzatetto’ occupa una casa per dormire la notte: condotta non punibile

Azzerata la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione pronunciata in Appello. Decisivo il fatto che l’uomo, privo di fissa dimora, abbia agito per avere un alloggio e ripararsi così dai rigori dell’inverno.

Non è punibile il ‘senzatetto’ che si introduce illegalmente in una casa. Fondamentale che egli abbia agito per poter dormire la notte, evitando i rigori dell’inverno Cassazione, sentenza n. 40827, sez. V Penale, depositata oggi . Scelta. Ricostruito facilmente l’episodio, uno straniero, senza fissa dimora , finisce sotto accusa per violazione di domicilio . Per i giudici d’Appello non ci sono dubbi sul fatto che egli si sia introdotto illegalmente nell’abitazione di proprietà di un uomo , in provincia di Brescia consequenziale è la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione . A sorpresa, però, in Cassazione il ‘senzatetto’ viene ritenuto non punibile. Secondo i magistrati, è corretta l’obiezione proposta dal suo legale la scelta di occupare una casa era praticamente obbligata, poiché frutto di particolari condizioni di emarginazione e della necessità di reperire un alloggio notturno e ripararsi dai rigori dell’inverno . In sostanza, l’azione compiuta dallo straniero è valutata come non particolarmente grave.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 luglio – 7 settembre 2017, n. 40827 Presidente Fumo – Relatore Mazzitelli Ritenuto in fatto To. Io. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa in data 17 giugno 2015, con la quale, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 15/12/2014 dal Tribunale di Brescia, previa riqualificazione del fatto originariamente ascritto, ex art. 624 bis cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen., e disapplicata la recidiva contestata, era stata inflitta all'esponente la pena di mesi tre e giorni 10 di reclusione, per essersi introdotto nell'abitazione di Gu. Lu., in Desenzano Del Garda il 24/11/2014. Parte ricorrente lamenta 1 mancanza o illogicità di motivazione, ex art. 606, lett. e , codice di rito, posto che, in grado d'appello, era stata disapplicata la recidiva contestata al prevenuto, in considerazione delle particolari condizioni di emarginazione in cui era maturato il reato e dell'esigenza del medesimo, soggetto senza fissa dimora, di reperimento di un alloggio notturno. Tali circostanze avrebbero dovuto indurre l'organo giudicante a pronunciare sentenza, ex art. 129 codice di rito, per irrilevanza del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., causa di non punibilità, rilevabile d'ufficio, in relazione alla quale il tribunale aveva totalmente omesso di motivare 2 la sentenza impugnata era, altresì, carente di motivazione, sotto il profilo della mancata applicazione della causa di giustificazione, prevista dall'art. 54 cod. pen., riscontrabile per l'esigenza del prevenuto di ripararsi dai rigori dell'inverno. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur avendo natura sostanziale, è disciplinato in rito come causa di improcedibilità ed è applicabile nei procedimenti pendenti in sede di legittimità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, per i quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto e disporre, ai sensi dell'art. 620 lett. a cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio perchè l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015 - dep. 11/02/2016, P.G. in proc. Ma., Rv. 26798901 . Si deve, pertanto, ritenere possibile il rilievo ex officio dell'ipotesi, ex art. 131 bis cod. pen., anche nel presente giudizio di legittimità, come tale prescindente dalla formulazione delle conclusioni della difesa, nel corso del secondo grado di giudizio, e dalla deduzione di motivi d'appello sul punto specifico. Ciò premesso, le particolari condizioni dell'imputato, descritte nella sentenza impugnata, quali particolari circostanze di miseria e di emarginazione e la considerazione dei motivi a delinquere strettamente attinenti al reperimento di un alloggio notturno , escludenti una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità soggettiva, giustificano ampiamente, ad avviso del collegio, la valutazione di particolare tenuità del fatto, oggetto di giudizio, e l'applicazione alla fattispecie dell'art. 131 bis cod. pen., con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. L'esito della controversia esime dal valutare l'ulteriore motivo di ricorso, fondato sulla prospettazione di una causa di necessità, ex art. 54 cod. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi di cui all'art. 131 bis c.p