Opposizione alla richiesta di archiviazione? “Passarci sopra” viola il principio del contraddittorio

L’omessa fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa motivazione circa l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione costituiscono violazione sostanziale del diritto al contraddittorio.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza n. 40550/17 depositata il 6 settembre. Il caso. Il GIP di Torino disponeva l’archiviazione de plano del procedimento penale nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 572 e 570 c.p., decisione condivisa anche dal PM Avverso tale decisione ricorre per cassazione la persona offesa dal reato, lamentando la violazione del principio del contraddittorio relativamente all’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione. Archiviazione. I Giudici del Palazzaccio affermano che, secondo un pacifico indirizzo interpretativo in tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del GIP dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. opposizione alla richiesta di archiviazione e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal PM, costituiscono una violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio, deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione . Pertanto, ritenendo il ricorso fondato, gli Ermellini annullano senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 luglio – 6 settembre 2017, n. 40550 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con il decreto in epigrafe indicato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino disponeva l’archiviazione de plano del procedimento penale nei confronti di L.B. , per i reati di cui agli artt. 572 e 570 cod. pen., ritenuta condivisibile la richiesta del Pubblico ministero. 2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, propone ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, C.C. , persona offesa del reato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 410, 409, comma 6, in relazione all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., co. 1, cod. proc. pen., integrando il provvedimento impugnato una evidente violazione del principio del contraddittorio, poiché il giudice per le indagini preliminari, in presenza di opposizione proposta dalla persona offesa in data 11 aprile 2016, non ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di opposizione né ha ritenuto la notizia di reato infondata. 3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 4. È noto, secondo un pacifico indirizzo interpretativo delineato da questa suprema Corte da ultimo, Sez. 6, n. 40601 del 30/09/2008, P.O. in proc. Berdini e altro, Rv. 241322 Sez. 6, n. 1801 del 04/12/2002, dep 2003, Umbrello A., Rv. 223282 , che in tema di archiviazione l’omessa fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, costituiscono una violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. 5.Nel caso di specie, il decidente non ha fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento in mancanza della verifica dell’opposizione tempestivamente proposta dalla persona offesa e della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fondava, e, dunque, omettendo qualsivoglia pronuncia sulla stessa. Mette conto evidenziare come, nell’atto di opposizione oltre a ribadire le ragioni già esposte nella denuncia querela -, la C. richiedesse, quali indagini suppletive, la escussione delle figlie minori e di altri congiunti su specifici episodi già oggetto di denuncia e sui reiterati inadempimenti economici ascrivibili all’indagato. È, dunque, conclamata la violazione di legge, che, avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato in caso di richiesta di archiviazione, impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, affetto da nullità, e la trasmissione degli atti al tribunale indicato in dispositivo per il corso ulteriore. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Torino, per l’ulteriore corso.