Il sottile rapporto tra sequestro preventivo e confisca

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché riferita all’indagato.

Lo ha deciso il Collegio di legittimità con sentenza n. 39869/17 depositata il 4 settembre. Il caso. Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell’appello dell’indagato, annullava l’ordinanza del GIP con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro in sua disponibilità e in quella dei coindagati, in relazione al reato di peculato in concorso. Avverso tale provvedimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ricorre in Cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 322- ter c.p Sequestro e confisca. La Corte di legittimità, nell’affermare l’infondatezza del ricorso, ritiene opportuno ripercorrere la disciplina della norma in questione. In particolare, gli Ermellini affermano che qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell’art. 322- ter c.p. sia costituito da denaro, il giudice, attesa la fungibilità del bene, deve disporre nei confronti dei percettori di quel profitto la confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte della comma 1, art. 322- ter , e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del medesimo comma . Inoltre, continuano i Giudici di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquistata attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli , trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato. Pertanto, secondo la Cassazione, il sequestro funzionale alla confisca può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita , purché sia riferibile all’indagato. Tali aspetti non sono presenti nel caso di specie, pertanto, il sequestro preventivo di somme di denaro disposto nei confronti dell’indagato ai fini di confisca diretta deve dirsi privo della necessaria base legale . Il Collegio di legittimità rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 maggio – 4 settembre 2017, n. 39869 Presidente Paoloni – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe, che, accogliendo l’appello dell’indagate C.G. , ha annullato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo del 12/8/2016, già parzialmente revocato il 24/9/2016, che aveva colpito ex art. 322 ter cod. pen. le somme di denaro nella disponibilità del C. e dei suoi coindagati-concorrenti, ciascuno fino alla concorrenza dell’importo di 969.931,10 Euro + IVA al 21% pari a 203.685,53 Euro, in relazione al reato di peculato in concorso, commesso in OMISSIS , a loro contestato in imputazione. 2. Il Procuratore della Repubblica ricorrente censura l’ordinanza impugnata deducendo erronea applicazione dell’art. 322 ter cod. pen Nel caso di specie l’importo per il quale era intervenuto il sequestro di denaro rappresenta i profitto del reato di peculato contestato agli imputati e il sequestro preventivo era finalizzato alla sua confisca diretta, pur non riferendosi l’accusa di peculato in concorso, formulata nei confronti del C. nella sua qualità di Direttore Generale della ASL n. X di Carbonia, alla realizzazione di un diretto profitto da parte del medesimo C. . La confisca di cui all’art. 322 ter cod. pen., introdotta nell’ordinamento dall’art. 3, comma 1, L. n. 300/2000 in relazione ai delitti contro la p.a., avrebbe invero, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, natura sanzionatoria, sia nella sua forma diretta che in quella per equivalente , sicché non si renderebbe necessaria per la sua applicazione la dimostrazione di un rapporto di derivazione o di pertinenzialità tra la res sequestrata a fini di confisca e il reato, al contrario previsto per la confisca del profitto de reato di cui all’art. 240 cod. pene avente natura di misura di sicurezza patrimoniale. Pertanto, qualora, come nei caso di specie, il profitto dei reati previsti all’art. 322 ter cod. pen. sia costituito da una somma di denaro, la natura sanzionatoria di tale ipotesi di confisca e la fungibilità dei denaro fanno sì che, in relazione all’importo corrispondente al profitto del reato, ciascun concorrente nel reato, anche se esso non sia ricettore diretto di quei profitto, possa essere destinatario del provvedimento di sequestro preventivo a titolo di confisca diretta quella per equivalente, originariamente disposta - non potendo essere applicata ai fatti in esame, precedenti all’entrata in vigore della L. 6/11/2012, n. 190 . La circostanza che al C. , quale pubblico ufficiale, non sia stato contestato l’incameramento del profitto prodottosi solo a vantaggio dei concorrenti privati , non preclude quindi che possano essere aggredite con la misura cautelare reale in questione le somme di denaro che siano comunque nella sua disponibilità, nei limiti dell’importo del contestato profitto. 3. Con memoria difensiva depositata in data 9/5/2017 nell’interesse di C.M. si è sostenuta l’infondatezza del ricorso del p.m. sulla base di articolate argomentazioni adesive alla motivazione dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. Va in primo luogo osservato che nella stessa prospettazione accusatoria cristallizzata nell’imputazione la somma costituente il profitto del contestato reato di peculato risulta essere andata a esclusivo vantaggio di alcuni dei coindagati del C. . Risulta inoltre pacifico che nel caso di specie, riferendosi i fatti contestati a periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 190/2012, non è applicabile l’istituto della confisca per equivalente del profitto dei reato prevista dall’art. 322 ter, primo comma, seconda parte, cod. proc. pen. Orbene, qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell’art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene deve disporre nei confronti dei percettori di quel profitto la confisca obbligatoria del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non la confisca per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. Sez. 6, n. 21327 del 04/03/2015, Antonelli, Rv. 263482 Sez. 7, Ord. n. 50482 del 12/11/2014, Castellani, Rv. 261199 . Peraltro, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare Sez. 6, o. 15923 del 26/03/2015, p.m. in proc. Antonelli, Rv. 263124 . Il sequestro funzionale alla confisca diretta può dunque colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all’indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerarlo sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito Sez. 6, n. 15923/2015, cit. vedi Sez. 7, Ord. n. 50482/2014, cit., in fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la qualificazione come confisca diretta dell’ablazione disposta con sentenza di patteggiamento per i reati di concussione e peculato, di somma contante rinvenuta e sequestrata nella cassetta di sicurezza della figlia dell’imputato, ritenuta prestanome di quest’ultimo . Sono proprio tali indefettibili condizioni di riferibilità della somma all’indagato percettore del profitto e di pertinenzialità del denaro sottoposto a vincolo al reato del quale esso costituisce il profitto illecito a mancare nel caso di specie, ciò che rende il sequestro preventivo di somme di denaro disposto nei confronti del C. a fini di confisca diretta quella per equivalente, come si è visto, non essendo applicabile nel caso di specie privo della necessaria base legale. P.Q.M. Rigetta il ricorso.