Beccato più volte alla guida senza patente, l’abolitio criminis non lo salva

La depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016 ha escluso i reati punti con pena detentiva, tra i quali la fattispecie prevista dall’art. 116, comma 15, seconda parte, c.d.s che relativamente alle sanzioni applicabili ai conducenti che guidano senza patenta reca Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno .

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 39895/17 depositata il 4 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca per abolitio criminis della sentenza di condanna nei confronti dell’interessato, intervenuta in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 116 d.lgs. n. 285/1992 o c.d.s. guida senza patente e, in particolare, all’ipotesi aggravata prevista al comma 15, per la quale è prevista la pena dell’arresto. L’interessato ricorre per cassazione. Revoca per abolitio criminis? I Giudici di legittimità affermano che la depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016 ha escluso i reati punti con pena detentiva, tra i quali la fattispecie oggetto del giudizio, ossia quella prevista dall’art. 116, comma 15, c.d.s. recante Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica . Pertanto, dovendo ritenersi infondata la richiesta di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis , gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 aprile – 4 settembre 2017, n. 39895 Presidente Mazzei – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di C.A. volta a ottenere la revoca per abolitio criminis d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 della sentenza di condanna, limitatamente alla contravvenzione di cui all’articolo 116 d.lgs. n. 285 del 1992, pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo il 10 dicembre 2015, irrevocabile il 16 febbraio 2016, trattandosi di condanna per la contravvenzione di cui all’articolo 116, comma 15, parte seconda, cod. strada, per la quale è prevista la pena dell’arresto, fattispecie che non rientra nell’ambito di applicazione della depenalizzazione. 2. Ricorre C.A. , a mezzo del difensore avv. Maurizio Di Marco, che chiede l’annullamento dell’ordinanza, lamentando la violazione di legge in relazione all’articolo 6 della Convenzione EDU, non essendo mai stata contestata in nessun grado di giudizio l’ipotesi aggravata di cui all’articolo 116, comma 15, seconda parte, cod. strada, con ciò palesandosi la violazione del precetto convenzionale, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich contro Italia. Considerato in diritto 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. È opportuno rammentare che la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha giudicato, tra l’altro, anche l’indicato reato per il quale è richiesta la revoca della relativa condanna in sede esecutiva, è stata pronunciata a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione con sentenza del 18 febbraio 2015 n. 22.139. Nel giudizio di legittimità era stata proposta la medesima questione oggi reiterata in sede esecutiva il ricorso lamentava che la Corte territoriale con riferimento al reato di guida senza patente ha applicato in continuazione con il reato più grave la pena di 1 mese di reclusione in violazione dell’art. 116 C.d.S., che prevede la sola pena dell’ammenda a meno che non vi sia reiterazione del reato nel biennio, che però nella specie non è stata contestata, nonché dell’art. 76 c.p., comma 3 secondo cui se la pena pecuniaria concorre con una pena di specie diversa, le pene si considerano distinte”. Detto motivo di ricorso è stato ritenuto infondato in quanto la continuazione per la guida senza patente è stata determinata tenendo conto della reiterazione del reato nel biennio, circostanza questa che deve ritenersi contestata nell’imputazione in cui si è fatto espresso riferimento alle date dei commessi reati omissis . L’intervenuto giudicato sulla specifica questione concernente la puntuale contestazione e la corretta qualificazione giuridica della condotta a mente dell’articolo 116, comma 15, seconda parte, cod. strada, determina l’infondatezza della richiesta di revoca per abolitio criminis in relazione alla depenalizzazione introdotta con d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo espressamente esclusi i reati puniti con pena detentiva, tra i quali rientra, appunto, la fattispecie oggetto del giudizio. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.