Rilascio della procura speciale all’avvocato? Niente notifica dell’estratto contumaciale

La Cassazione richiama il principio secondo il quale all’imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con l’applicazione di pena concordata, non deve essere notificato l’estratto della sentenza così pronunciata .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza numero 39509/17, depositata il 29 agosto. Il caso. Il Tribunale concedeva all’imputato la rimessione in termine per proporre impugnazione nei confronti della sentenza di condanna emessa a suo carico dallo stesso Tribunale, sul rilievo che il processo era stato celebrato con l’indicazione dell’erroneo luogo di residenza e tutti gli atti, compreso l’estratto contumaciale, erano stati notificati in tale luogo, non essendovi prova che l’imputato avesse avuto conoscenza di essi. Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione lamentando tra i motivi di doglianza che la sentenza con la quale l’imputato era stato rimesso in termini era una sentenza di applicazione di pena richiesta dal difensore con procura speciale e pertanto, costituente una tipologia per la quale all’imputato non deve essere notificato l’estratto contumaciale. La notifica. La Cassazione afferma che le doglianze lamentate dal ricorrente sono fondate, in quanto è da applicarsi, al caso di specie, il principio secondo il quale all’imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con l’applicazione di pena concordata, non deve essere notificato l’estratto della sentenza così pronunciata . Per questi motivi la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 aprile – 29 agosto 2017, n. 39509 Presidente Savani – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 1 dicembre 2014, il Tribunale di Napoli - sezione unica penale - ha concesso all’imputato la restituzione nel termine per proporre impugnazione nei confronti della sentenza di condanna emessa a suo carico dallo stesso Tribunale sezione distaccata di Marano il 15 marzo 2006, sul rilievo che il processo era stato celebrato con l’indicazione dell’erroneo luogo di residenza e tutti gli atti, compreso l’estratto contumaciale, erano stati notificati in tale luogo, non essendovi prova che l’imputato avesse avuto conoscenza di essi. 2. - Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza si evidenzia che la sentenza, in relazione alla quale l’imputato è stato rimesso nei termini per proporre impugnazione, è una sentenza di applicazione di pena emessa su richiesta del difensore, munito di procura speciale. Secondo il ricorrente, per tale tipologia di sentenze, all’imputato non deve essere notificato l’estratto contumaciale. 2.2. - In secondo luogo si lamentano vizi della motivazione, in quanto insufficiente e meramente apparente, insieme al travisamento delle risultanze processuali, perché l’estratto contumaciale della sentenza in oggetto e tutti gli atti precedenti del processo cui la stessa si riferisce, risulterebbero notificati all’imputato all’indirizzo corrispondente non solo alla sua residenza anagrafica e dallo stesso dichiarata come tale, ma altresì al domicilio legale dichiarato dallo stesso F. in più occasioni. Inoltre, si aggiunge che l’estratto contumaciale è stato notificato all’imputato a mani della madre, quale familiare convivente, allo stesso indirizzo dichiarato da F. per le notificazioni. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato. Il primo motivo di doglianza è fondato. Come ben evidenziato dal ricorrente, all’imputato, non comparso in udienza, che abbia rilasciato procura speciale al difensore per definire il procedimento con l’applicazione di pena concordata - come avvenuto nel caso di specie - non deve essere notificato l’estratto della sentenza così pronunciata ex plurimis, Sez. 3, n. 16690 del 26/02/2014, Rv. 259300 Sez. 4, n. 4224 del 08/01/2013, Rv. 254670 Sez. 1, n. 36665 del 18/09/2012, Rv. 253705 . Anche il secondo motivo di doglianza è fondato. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, gli atti del processo, compreso l’estratto contumaciale la cui notificazione non era comunque necessaria , sono stati notificati presso il luogo risultante dal certificato di residenza e corrispondente alla residenza dichiarata dallo stesso imputato al fine della ricezione delle notificazioni. Né può assumere alcun rilievo in senso contrario la circostanza che gli atti siano stati materialmente ricevuti da soggetti con lui conviventi. 4. - Ne deriva che l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e senza che debba essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, non essendo questo tenuto ad alcun ulteriore adempimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.