Troppi giudici per un solo caso…

Costituisce espressione di un principio generale quello secondo cui alla deliberazione di un provvedimento concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato all’udienza.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 39535/17 depositata il 29 agosto. Il caso. Respinta la richiesta di riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari dal Tribunale di Taranto, l’imputata decide di ricorrere per cassazione deducendo un error in procedendo relativo alla violazione del principio di immutabilità del giudice, verificatasi fra il verbale di udienza e il provvedimento impugnato, deliberato da due magistrati che non risultava avessero partecipato all’udienza. Immutabilità del giudice. In accoglimento del ricorso per la sua fondatezza, i Giudici di legittimità affermano che, stante la disciplina dell’art. 525, comma 2, c.p.p., alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento . Tale previsione, continua il Collegio, costituisce espressione di un principio generale applicabile, pertanto, anche all’ordinanza emessa all’esito di un procedimento svolto in camera di consiglio, con la conseguente nullità del provvedimento pronunciato da un collegio diverso da quello che ha preso parte alla trattazione dell’udienza. Per tutti questi motivi, la Cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 maggio – 29 agosto 2017, n. 39535 Presidente Lapalorcia – Relatore Scotti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3/4 -5/4/2017 il Tribunale di Taranto, Sezione per il riesame, ha respinto la richiesta di riesame ex articolo 309 cod.proc.pen. proposta da T.M.R. avverso l’ordinanza 13/3/2017 del GIP del Tribunale di Taranto che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a distinte imputazioni provvisorie a furto aggravato di oggetti all’interno di un autoveicolo b tentato utilizzo indebito continuato della carta di credito Visa in tal modo sottratta al fine di prelevare denaro in contante c prelievo di denaro in contante attraverso la predetta carta di credito Visa il tutto con recidiva reiterata specifica infra-quinquennale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagata T.M.R. con unico motivo proposto ex articolo 606, comma 1, lett. c , cod.proc.pen. denunciando error in procedendo in relazione agli articolo 525, comma 2, e 179 cod.proc.pen. era stato violato il principio di immutabilità del giudice per il contrasto fra il verbale di udienza e il provvedimento impugnato, deliberato da due magistrati che non risultava avessero partecipato all’udienza del 3/4/2017 i giudici C.G. e M.I. , visto che dal verbale di udienza risultava la partecipazione al Collegio dei giudici E. D.R. e G. D.F. . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 1.1. L’articolo 525, comma 2, cod.proc.pen. prevede che Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento . Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio dell’immutabilità del giudice, così sancito, pur riferito alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è espressione di un principio generale ed è quindi applicabile anche all’ordinanza emessa all’esito della procedura svolta in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione della udienza Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405 Sez. 5, n. 48510 del 21/11/2013, Aiello e altri, Rv. 257717 Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369, proprio con riferimento ad un’ordinanza del Tribunale del riesame, in caso di contrasto tra il verbale di udienza e l’intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all’udienza Sez. 3, n. 1713 del 14/11/2002 - dep. 2003, Trinca, Rv. 223276 Sez. 6, n. 47615 del 03/10/2003, Radosavljevic, Rv. 228524 . 1.2. Nella fattispecie dal verbale di udienza del 3/4/2017 risulta che avevano partecipato all’udienza i magistrati M. P. , presidente relatore, E. D.R. e G. D.F. , mentre l’ordinanza 3/4-5/4/2017 risulta deliberata da un diverso collegio, composto dal presidente estensore P.M. e dai giudici C.G. e M.I. . La nullità lamentata è quindi inconfutabile. 2. Da ciò consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame e la trasmissione integrale degli atti. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame. Dispone la trasmissione integrale degli atti.