Mai comparso in giudizio: imputato irreperibile o notifica irregolare?

In tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’obbligo del secondo accesso previsto dall’art. 157, comma 7, c.p.p. e disciplinato dall’art. 59 disp. att. ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità. Esiste, però, un orientamento minoritario che sostiene il contrario.

Lo spiega la Corte di Cassazione con sentenza n. 39472/17 depositata il 28 agosto. Il caso. L’imputato, condannato in secondo grado alla reclusione per il reato di cui all’art. 609- quater c.p. recante Atti sessuali con minorenne , ricorre per cassazione deducendo, fra i motivi di ricorso, la nullità della sentenza impugnata in ordine all’irregolare instaurazione del contraddittorio e alla dichiarazione della sua contumacia. In particolare, l’imputato lamenta che il decreto di citazione non gli era mai stato notificato e la procedura di notifica era stata eseguita con il rito degli irreperibili sulla base di un decreto di irreperibilità nullo. Notificazioni all’imputato non detenuto. La Corte di Cassazione rileva che secondo l’orientamento maggioritario, in tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’obbligo del secondo accesso previsto dall’art. 157, comma 7, c.p.p. e disciplinato dall’art. 59 disp. att. ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità , anche in virtù del fatto che non rientra tra le ipotesi contenute nell’art. 171 c.p.p. nullità delle notificazioni . Tale disciplina persegue comunque lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, attraverso il suo deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la comunicazione con lettera raccomandata. Esiste, poi, un orientamento minoritario secondo cui, al contrario, la mancata osservanza della formalità ex art. 157 c.p.p. determina la nullità della notifica. Nella fattispecie, oltre all’omissione di dette formalità circa il secondo accesso risulta non completato il procedimento di notificazione con l’affissione dell’avviso presso la casa comunale e l’invio della raccomandata, dando direttamente corso alla dichiarazione di irreperibilità. La S.C. annulla senza rinvio la sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio – 28 agosto 2017, n. 39472 Presidente Amoresano – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della stessa città che aveva condannato il ricorrente, concesse la diminuente della minore gravità, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre il resto, per il reato previsto dagli articoli 81 capoverso, 609-quater del codice penale, così modificata l’originaria imputazione, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni, compiuto atti sessuali con la vittima. Con le aggravanti di aver agito su persona che all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto dieci anni e della quale era ascendente. 2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente, personalmente, articola tre motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e processuale in relazione agli articoli 159 del codice di procedura penale e 61 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice oltre che all’articolo 420-bis, quater e quinquies del codice di procedura penale articolo 606, comma 1, lettere b e c , del codice di procedura penale . Assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per la irregolare instaurazione del contraddittorio e della mancata applicazione degli articoli 420-bis e 420-quater del codice di procedura penale a seguito della dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, in sentenza dichiarato contumace. In altri termini, la sentenza impugnata sarebbe nulla sia perché non è mai stato notificato il decreto di citazione a comparire in giudizio e sia perché la notificazione è stata eseguita con il rito degli irreperibili compiuta sulla scorta di un decreto di irreperibilità decisamente nullo. Precisa il ricorrente di avere sempre conservato la residenza in Palermo e di avere sempre conservato il proprio domicilio in omissis , dove sono state eseguite tutte le notificazioni nel corso del procedimento di primo grado, sicché l’autorità giudiziaria procedente, richiedendo le notizie ai familiari conviventi citati peraltro in giudizio come testimoni, avrebbe potuto appurare ciò e comunque avrebbe dovuto chiedere loro notizie sulla reperibilità dell’imputato che, peraltro, ha continuato a svolgere il proprio lavoro quotidianamente presso una nota azienda palermitana esercente la gestione in tutta la città di un pubblico servizio, quale l’acqua potabile, con la conseguenza che l’atto di citazione poteva essere, a seguito delle ricerche puntualmente svolte, notificato al ricorrente mentre è stato emesso un decreto di irreperibilità, all’evidenza, nullo non essendo state svolte tutte le ricerche prescritte dalle norme processuali. Peraltro, la corte di appello avrebbe dovuto applicare le disposizioni sull’assenza e non procedere, con il rito per gli irreperibili, in contumacia, con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il processo doveva essere sospeso e le indagini riprese per potersi procedere regolarmente al giudizio in assenza dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge processuale in relazione all’articolo 157 del codice penale articolo 606, comma 1, lettera b , del codice di procedura penale , sul rilievo che sarebbe decorso il tempo necessario a prescrivere. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’articolo 192 del codice di procedura penale articolo 606, comma 1, lettere b ed e , del codice di procedura penale , sul rilievo che la Corte di appello avrebbe illogicamente omesso l’esame di alcuni punti decisivi per il giudizio con particolare riferimento alla relazione di consulenza tecnica del 19 dicembre 2007 e della richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo del 29 aprile 2008 corredata da ben 11 pagine di motivazione. 3. Con atto datato 30 giugno 2017 sono stati presentati motivi nuovi con i quali il ricorrente, anche con l’allegazione di documentazione, ha reiterato le doglianze formulate con il primo motivo di ricorso ribadendo di avere sempre conservato il proprio domicilio in OMISSIS , con conseguente nullità delle successive notificazioni e della dichiarazione di irreperibilità. A sostegno di ciò argomenta che dopo appena dieci giorni il deposito della sua impugnazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello di Palermo in data 14 febbraio 2017 gli è stato regolarmente e personalmente notificato, in particolare presso la sua residenza mai mutata di OMISSIS , l’estratto contumaciale della sentenza n. 4696 del 2016 impugnata con il ricorso per cassazione con ciò fornendo essa stessa la prova non solo che la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata decisamente omessa, con conseguente inosservanza delle prescritte ricerche di cui all’articolo 159 del codice di procedura penale, così come lamentato nei motivi di ricorso, ma anche che non sono state compiutamente effettuate le ricerche stesse, con conseguente nullità anche del decreto di irreperibilità emesso in data 4 aprile 2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe gli altri. 2. Risulta dagli atti a disposizione della Corte di legittimità che, dopo un primo accesso infruttuoso presso il domicilio del ricorrente in omissis , nel senso che dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario risulta che l’atto decreto di citazione a giudizio per il grado di appello non era stato notificato, è stato emesso il decreto di irreperibilità, senza che risultino effettuate nuove ricerche, delle quali non si è dato atto neppure nel decreto emesso ai sensi dell’articolo 159 cod. proc. pen. e contenente, nel caso di specie, mere clausole di stile. Quanto alle formalità necessarie per il secondo accesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 7, del codice di procedura penale e 59 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, si registra da tempo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo e maggioritario orientamento, in tema di notificazioni all’imputato non detenuto, l’obbligo del secondo accesso, previsto dall’art. 157 comma 7 cod. proc. pen. e disciplinato dall’art. 59 disp. att., ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità, non essendo tale ipotesi prevista nella analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 cod. proc. pen Lo scopo perseguito dalla norma, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza e il contenuto dell’atto, è realizzato comunque, con l’equivalente procedura del deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso e la comunicazione con lettera raccomandata Sez. 5, n. 4305 del 02/10/1997, Di Cola, Rv. 209640 Sez. 5, n. 10035 del 09/06/1998, Tobia, Rv. 211388 Sez. 6, n. 28303 del 03/03/2003, Liguori, Rv. 225712 . Secondo un altro indirizzo, invece, la mancata osservanza delle formalità previste dall’articolo 157 del codice di procedura penale nell’ordine previsto dalla norma primo accesso, secondo accesso, e solo in via residuale affissione dell’avviso nella casa comunale e invio della raccomandata , determina nullità della notifica. È stato infatti affermato che l’art. 59 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilisce che, nel caso di notificazione all’imputato non detenuto, l’ufficiale giudiziario debba, quando sia impossibile la notifica al primo accesso, ripetere questo in uno dei giorni successivi ed in orari diversi da quello del primo accesso, l’inosservanza di tale disposizione da parte dell’ufficiale giudiziario rende irregolare la notifica e, se impedisce all’interessato il conseguimento dell’effettiva conoscenza dell’atto processuale, compromette l’esercizio del diritto di difesa di quest’ultimo Sez. 4, n. 192 del 10/12/1996, dep. 1997, Rossetti, Rv. 207156 Sez. 4, n. 11478 del 27/10/1997, Nardelli, Rv. 209219 . Ciò posto, nel caso in esame, all’omissione delle formalità previste per il secondo accesso, occorre aggiungere che non risulta completato il procedimento di notificazione con l’affissione dell’avviso nella casa comunale e l’invio della raccomandata ma si è dato direttamente corso alla dichiarazione di irreperibilità. Il decreto di irreperibilità doveva tuttavia essere preceduto dall’espletamento delle prescritte ricerche, verificandosi, in mancanza, una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c cod. proc. pen Inoltre, le ricerche, ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell’imputato Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010, Teranaj, Rv. 246234 . L’omissione degli adempimenti prescritti su entrambi i versanti della procedura deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e comunicazione con lettera raccomandata, da un lato, e il mancato espletamento delle ricerche e comunque la loro omessa esecuzione in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., dall’altro comporta la nullità tanto del decreto di irreperibilità quanto del decreto di citazione a giudizio dell’imputato per il processo di appello. 3. Da ciò deriva, assorbita ogni altra questione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.