Due avvocati e una notifica

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale nel procedimento camerale quando l’interessato abbia designato 2 avvocati la notificazione dell’avviso di fissazione della data di udienza camerale deve essere effettuata ed entrambi, ma l’omesso avviso di tale data, ad uno dei 2, dovrà essere eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. dall’altro difensore, diversamente si intenderà sanata.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 39387/17, depositata il 23 agosto. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza ratificava il decreto di sospensione dell’affidamento in prova dell’imputato e rigettava l’istanza di detenzione domiciliare. L’imputato, infatti, già condannato per reati di bancarotta fraudolenta era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale e nel corso di detto periodo era stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia la difesa ricorreva in Cassazione lamentando, tra le doglianze, la nullità del decreto di fissazione dell’udienza camerale per tardiva notifica all’avvocato difensore, avvenuta in violazione dei termini di 10 giorni, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità dell’udienza e ordinanza impugnata, anche in ordine alla facoltà di presentare memorie entro i 50 giorni prima dell’udienza. Avviso di fissazione dell’udienza. Nel caso di specie, la Cassazione pur riconoscendo l’effettiva tardività con la quale l’avviso di fissazione dell’udienza camerale sia stato notificato all’avvocato, afferma che non possa rilevarsi la sussistenza del vizio dedotto in giudizio dalla parte. La Corte giunge a questa conclusione sulla base del fato che l’imputato nella predetta udienza camerale fosse stato assistito da un secondo difensore di fiducia, il quale non aveva sollevato nessuna eccezione a riguardo, comportando così la sanatoria della nullità in questione. Per cui ne deriva che, anche nel caso di specie, sarà da applicasi il principio secondo il quale nel procedimento camerale quando l’interessato abbia designato 2 avvocati la notificazione dell’avviso di fissazione della data di udienza camerale deve essere effettuata ed entrambi i difensori, ma l’omesso avviso di tale data, ad uno dei 2, dovrà essere eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. dall’altro difensore diversamente si intenderà sanata. Per questo motivo la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 settembre 2016 – 23 agosto 2017, n. 39387 Presidente Vecchio – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell’11/08/2015 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ratificava il decreto di sospensione dell’affidamento in prova di P.M. , disposto con decreto del Magistrato di sorveglianza di Bologna del 24/07/2015, revocava la misura alternativa concessagli e rigettava l’istanza di detenzione domiciliare proposta ai sensi dell’art. 47 ter ord. pen Il P. , condannato per reati di bancarotta fraudolenta con fine pena fissato al 18/11/2016, era stato ammesso, dalla libertà, all’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 ord. pen., da fruire a Cesenatico con ordinanza di detto Tribunale di sorveglianza del 03/02/2015. Con decreto del Magistrato di sorveglianza di Bologna del 24/07/2015, la misura alternativa era stata sospesa cautelativamente in quanto l’affidato, come da informativa del Commissariato di P.S. di Cesena, era arrestato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso. L’affidato, in particolare, deteneva, all’interno dell’appartamento della propria compagna, al fine di farne cessione a terzi, diversi involucri di cellophane contenenti cocaina, vicende per le quali era condannato alla pena di mesi 8 di reclusione con sentenza del Tribunale di Forlì del 26/05/2015. Dalla relazione dell’UEPE di Forlì si rilevava che il P. , nel corso della misura alternativa, in occasione dei colloqui periodici, pur sollecitato a riferire circa la propria condizione personale, lavorativa e familiare, non aveva mai accennato ai fatti per i quali era intervenuta la recente condanna riportata. All’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, aveva dichiarato di non essere tossicodipendente. In ragione dell’estrema gravità della condotta del condannato in costanza di misura alternativa, consistita nella perpetrazione di un grave reato nonché in rilevanti violazioni delle prescrizioni, il Tribunale disponeva la revoca della misura alternativa con decorrenza dal 27/04/2015, data della trasgressione, essendone risultate vanificate le finalità di rieducazione e di contenimento del pericolo di recidiva. Inoltre, non era accolta l’istanza di detenzione domiciliare, proposta in udienza, in quanto anche la predetta misura alternativa si rilevava inidonea a garantire dal rischio, concreto e rilevante, di commissione di ulteriori reati. 2. La difesa di P.M. proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, articolando i motivi di impugnazione qui di seguito precisati. 2.1. Nullità del decreto di fissazione di udienza camerale dell’11/08/2015 per tardiva notifica al difensore avv. Sergio Bianchi, in violazione del termine di dieci giorni, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità dell’udienza e dell’ordinanza impugnata, anche in ordine alla facoltà di presentare memorie entro i cinque giorni prima dell’udienza. 2.2. Nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 71 bis ord. pen., per tardiva notifica al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione, previsto dall’art. 71 bis, comma quarto, ord. pen 2.3. Erronea, contraddittoria e falsa applicazione della legge penale in relazione alla revoca dell’ordinanza di concessione della misura alternativa mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa sosteneva che, nell’ambito del procedimento per detenzione di stupefacenti, il P. aveva ammesso di aver acquistato la cocaina per uso personale e per cessione ad amici occasionali, a seguito di un grave stato di depressione, aveva dichiarato di essersi pentito e di voler frequentare il Sert per disintossicarsi. Nel ricorso erano evidenziati la causa della depressione impedimento al P. di vedere il figlio a causa della madre , il regolare svolgimento di attività lavorativa presso uno stabilimento balneare appartenente ai genitori del ricorrente, la non elevata gravità dei precedenti penali, l’epoca remota della vicenda di bancarotta in espiazione e l’assenza di ulteriori carichi pendenti. 2.4. Erronea, contraddittoria e falsa applicazione della legge penale in relazione alla reiezione dell’istanza ex art. 47 ter ord. pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo la difesa evidenziava l’assenza di rischi di recidiva e l’esigenza di riavvicinamento al figlio. Considerato in diritto Il ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte fondato su motivi non proponibili in sede di legittimità. 1. Il primo motivo di gravame non può essere accolto effettivamente il difensore avv. Bianchi ha ricevuto tardivamente l’avviso di fissazione dell’udienza camerale, destinata alla trattazione del procedimento in tema di revoca di misura di affidamento in prova, ma non può essere rilevato il dedotto vizio di nullità. Dalla consultazione degli atti processuali resi direttamente accessibili per questa Corte dalla natura in rito dell’eccezione sollevata, il P. è risultato assistito da un secondo difensore di fiducia, il quale all’udienza fissata per la trattazione non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo, per cui la verificatasi nullità di ordine generale a regime intermedio è stata sanata ed è rimasta priva di effetti invalidanti sugli atti processuali. Tale conclusione è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte v., in tema di procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 12059 del 04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183 Sez. 1, n. 20878 del 14/04/2010, Curcurachi, non massimata , la quale, pur avendo affermato che nel procedimento camerale, quando l’interessato abbia designato due difensori, entrambi hanno diritto all’avviso della data dell’udienza camerale, ha altresì rilevato che nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, l’omesso avviso della data fissata per l’udienza ad uno dei due legali di fiducia della parte privata deve essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ciò significa che è irrilevante verificare il limite di deducibilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., poiché o l’eccezione non è stata formulata e la nullità deve intendersi sanata, oppure l’eccezione pur essendo stata sollevata è stata rigettata dal giudice e può essere riproposta anche con atto di impugnazione. 2. Il secondo motivo di gravame va ugualmente respinto. Il termine di dieci giorni fissato per la comunicazione del deposito della decisione sul procedimento attinente alla revoca di misura alternativa ha natura ordinatoria e non perentoria, posto che il termine ad opponendum decorre soltanto dalla data dell’avvenuta comunicazione Sez. 1, n. 46252 del 12/11/2008, Chiapperini, Rv. 242061 - principio espresso in tema di reclamo avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ma valido anche per l’ipotesi in esame . 3. Anche il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Va premesso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 . Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 , senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico del condannato, si esaurisce in realtà in una disorganica contestazione, nel merito, delle vicende fattuali e delle risultanze degli accertamenti che il Tribunale di sorveglianza, con valutazione conforme, giudicava idonei a disporre la revoca. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle argomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col materiale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. In particolare, la difesa si limita principalmente a evidenziare i profili psicologici del comportamento del ricorrente, che lo inducevano alla trasgressione alle prescrizioni imposte, e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che illustrava compiutamente la gravità della violazione arresto per detenzione di cocaina durante la sottoposizione ad affidamento in prova . 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, non sussistendo ragioni di esonero, si ritiene equo determinare in Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.