I 3 metri quadrati ""netti"" della cella sono un requisito anche per il MAE

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma disponeva la consegna di un detenuto, in ossequio al MAE, all’autorità giudiziaria romena.

La sentenza annullata aveva ritenuto non sussistente alcun serio pericolo di violazione dei diritti fondamentali del condannato, giudicando sufficienti le informazioni rese dal Ministero della giustizia della Romania che aveva garantito che la probabile casa circondariale già specificamente individuata in quella di Aliud in cui il detenuto avrebbe scontato la pena o le eventuali altre strutture penitenziarie prevedevano uno spazio minimo individuale di 3 metri quadrati in regime di esecuzione chiuso al lordo di letto ed altri mobili e di 2 metri quadrati in regime di esecuzione aperto o semiaperto. La sentenza. La decisione della Corte fa perno su due valutazioni 1. L'indagine che deve essere condotta dalla Corte di appello deve sì riguardare un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente ma, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata al fine di accertare se, nel caso concreto, il soggetto sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. In particolare, le condizioni materiali della struttura penitenziaria di probabile destinazione del ricorrente sono state oggetto di specifica censura da parte della Corte Edu d’altro canto, la generica indicazione del luogo di esecuzione della pena la Casa circondariale di Aliud o altra struttura penitenziaria , contrasta con la necessità di avere informazioni individualizzate . 2. Lo spazio minimo individuale indicato dalle autorità romene è del tutto insufficiente, avendo la Corte già da tempo affermato il principio secondo il quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché in base alle stesse informazioni rese dall'A.G. romena non solo non è certo in quale struttura penitenziaria il ricorrente sconterà la pena ma è certo che sarà in ogni caso scontata in condizioni inumane o degradanti, condizioni che impongono il rifiuto di consegna allo stato degli atti. Fonte ilpenalista.it

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 17 – 18 agosto 2017, n. 39207 Presidente Petruzzellis – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.11 sig. Gongola Tiberiu Sebastian ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/07/2017 della Corte di appello di Roma che ha disposto la sua consegna in ossequio al mandato di arresto europeo emesso il 21/02/2017 dall'A.G. Rumena in esecuzione della sentenza del 21/12/2016 del Tribunale di Hateg che lo ha condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso in Banita Romania la notte tra il 5 ed il 6 luglio 2012. 1.1.Con unico motivo, deducendo l'esistenza di un rischio grave di sottoposizione a trattamento inumano e degradante, eccepisce la violazione degli artt. 3, Convenzione E.D.U., 27, Cost., e 18, lett. h , legge n. 69 del 2005. Tale rischio - deduce - sussiste sotto il duplice profilo a della stessa struttura penitenziaria presso la quale dovrebbe probabilmente scontare almeno l'intero primo anno di reclusione, la Casa circondariale di Aliud, le cui condizioni igienico-sanitarie sono talmente gravi da aver indotto la stessa Corte E.D.U. a emettere una sentenza-pilota di condanna nei confronti della Romania per violazione dell'art. 3, Convenzione E.D.U. b della mancanza dello spazio minimo individuale disponibile indicato nella misura di 3 mq., al lordo del letto e degli altri mobili, in caso di esecuzione della pena in regime chiuso, e di 2 mq. in caso di esecuzione della pena in regime semiaperto o aperto, in assenza di ulteriori indicazioni, da parte dell'Autorità Rumena, in ordine alla disponibilità, all'interno delle celle, di sanitari lavabo, wc, ecc. ecc. . Motivi della decisione 2.11 ricorso è fondato. 3.La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna del Gongola Tiberiu Sebastian non ravvisando alcun serio pericolo di violazione dei suoi diritti fondamentali. A tal fine sono state giudicate sufficienti le informazioni rese dal Ministero della Giustizia della Romania che, espressamente interpellato sul punto, aveva garantito che il Gongola avrebbe scontato la pena nella Casa circondariale di Aliud o altra struttura penitenziaria ove avrebbe a sua disposizione uno spazio minimo individuale di 3 mq. in regime di esecuzione chiuso al lordo di letto ed altri mobili e di 2 mq. in regime di esecuzione aperto o semiaperto. 3.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h , L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu , di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. può essere sottoposta ad un trattamento inumano, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296 . Si è precisato, al riguardo, che l'indagine che deve essere condotta dalla Corte di appello deve riguardare un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine mirata, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 insiste sulla necessità di informazioni individualizzate , Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211 . A tal fine, la Corte di appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente su fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite così, in motivazione, Sez. 6, Barbu, cit. ma anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., Amnesty International e Human Rights Watch Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268933 . 3.2.Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che le condizioni materiali della struttura penitenziaria di probabile destinazione del ricorrente sono state più volte oggetto di specifica censura da parte della Corte E.D.U., da ultimo con sentenza-pilota Sez. 4^ del 25/04/2017, Rezmives ed altri che richiama altri precedenti , e ciò proprio a causa, tra l'altro, del sovraffollamento carcerario si consideri che la sentenza in questione è citata anche da Sez. 6, Barbu, cit., quale legittima fonte di conoscenza della sussistenza nella carceri rumene di un problema di sistema del trattamento penitenziario in Romania . 3.3.In secondo luogo,. la generica indicazione del luogo di esecuzione della pena la Casa circondariale di Aliud o altra struttura penitenziaria , oltre a non escludere la possibilità di espiazione presso un istituto penitenziario tra quelli pure indicati nella citata sentenza Rezmives ed altri connotati anche da gravi carenze strutturali ed igieniche, oltre che da problemi di sovraffollamento carcerario contrasta con la necessità di avere informazioni individualizzate . 3.4.Infine, lo spazio minimo individuale, indicato nella misura di 3 mq., inclusi il letto e gli altri mobili, è del tutto insufficiente, avendo questa Corte già da tempo affermato il principio secondo il quale ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231 Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, Morello, Rv. 269514 nel senso che lo spazio individuale intramurario conforme agli standard europei va individuato in uno spazio almeno pari almeno a tre metri quadrati caipestabili , cfr. Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924 che richiama la giurisprudenza della Corte EDU sul punto Corte EDU, 21/072007, Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, § § 50-51 29/03/2007, Andrei Frolov c. Russia, n. 205/02, § § 47-49 4/12/2012, Torreggiani c. Italia, n. 43517/09, § 68 . 3.5.Nel caso di specie, i metri quadrati a disposizione del ricorrente sono stati espressamente indicati al lordo del letto e di altri non meglio precisati arredi mobili. 3.6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché in base alle stesse informazioni rese dall'A.G. Rumena non solo non è certo in quale struttura penitenziaria il ricorrente sconterà la pena ma è certo che sarà in ogni caso scontata in condizioni inumane o degradanti, condizioni che impongono il rifiuto di consegna allo stato degli atti in senso conforme, cfr. Sez. 6, n. 23277 del 2016, Barbu, cit. . 3.7.La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.