Privata dimora? La Cassazione chiarisce come e quando stabilirlo

Il concetto di privata dimora” è più ampio di quello di abitazione” in quanto si riferisce al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. Tuttavia, esistono diversi criteri per capire, nei diversi casi di specie, quando si tratti di privata dimora oppure no.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 38400/17 depositata il 1° agosto. Il caso. L’imputato, condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 624- bis c.p., ricorre per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di merito. In particolare, il ricorrente lamenta che il furto, commesso all’interno della segreteria amministrativa dell’ospedale, non poteva considerarsi avvenuto presso privata dimora” e, dunque, non poteva applicarsi l’articolo sopra citato. Privata dimora. La Suprema Corte ha più volte avuto occasione ribadire la nozione di privata dimora”, stabilendo che si tratta di un concetto più ampio di quello di abitazione” in quanto si riferisce al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata . Infatti, proseguono gli Ermellini, la giurisprudenza ha affermato che integra il reato di cui all’art. 642- bis c.p. la condotta di colui che, per commettere il furto, si introduca all’interno di un bar tabaccheria , proprio in virtù del principio secondo cui la nozione di privata dimora deve considerarsi più ampia di quella di abitazione, comprendendo anche i luoghi in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. La questione è stata affrontata, come si vede dalla pronuncia sopra riportata, proprio in riferimento agli esercizi commerciali, ricomprendendovi in tal senso anche gli stabilimenti industriali e gli studi professionali, luoghi adibiti ad attività lavorativa. Ius excludendi alios. Inoltre, la Cassazione ritiene opportuno ribadire che per individuare la privata dimora” possono applicarsi diversi criteri, fra cui quello dello ius excludendi alios . Secondo tale criterio è luogo di privata dimora quello nei confronti del quale sussiste il diritto di ammettere o di escludere altre persone, poiché vi si svolge la vita intima di ciascun individuo . Altri criteri in base ai quali è possibile individuare la privata dimora” sono quelli dell’apertura del luogo pubblico” e della visibilità non protetta dei luoghi”. Nella fattispecie, la Corte ritiene che dalla motivazione impugnata emerga il manchevole approfondimento di detti criteri, così da non poter concretamente verificare se la segreteria amministrativa dell’ospedale sia riconducibile al concetto di privata dimora oppure no. Pertanto, i Giudici annullano la sentenza e rinviano alla Corte d’Appello di Torino per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 luglio – 1 agosto 2017, n. 38400 Presidente Nappi – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. capi A e B della rubrica , ha riterminato la pena in senso più favorevole all’odierno ricorrente, fissandola in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa, e ciò attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate della recidiva e di quella di cui al detto art. 625 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la impugnata sentenza di condanna, anche in riferimento alla contestata qualificazione giuridica delle condotte. Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente la erronea qualificazione giuridica fornita dalla Corte di merito in relazione al furto commesso dall’agente all’interno della segreteria amministrativa del nosocomio di , giacché quest’ultimo spazio non poteva essere considerata una privata dimora e non consentiva pertanto l’applicazione dell’art. 624 bis cod. pen., come invece avvenuto correttamente per l’altro furto commesso, nel medesimo ospedale, però all’interno dello spogliatoio del personale addetto alla camera mortuaria ove era stata sottratta una borsa di una dipendente, furto quest’ultimo per il quale la difesa dell’imputato non aveva sollevato alcun tipo di doglianza in punto di qualificazione giuridica del fatto. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Sul punto qui in esame, occorre ricordare - in termini generali e ricostruttivi - che la nozione di privata dimora , ex art. 624 bis, cod. pen. è più ampia di quella di abitazione , in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014 - dep. 21/01/2015, Baldassin, Rv. 26267701 . È stato invero affermato, da ultimo, dalla giurisprudenza di questa Corte che integra il reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. la condotta di colui che, per commettere il furto, si introduca all’interno di un bar tabaccheria , e ciò sempre in omaggio al principio secondo cui la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata Sez. 5, Sentenza n. 6210 del 24/11/2015 Ud. dep. 15/02/2016 Rv. 265875 . 2.1.1 La questio iuris è stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in primo luogo in riferimento agli esercizi commerciali. Ed invero, gli esercizi commerciali, come pure gli stabilimenti industriali e gli studi professionali e, in generale, ogni luogo adibito ad attività lavorativa, possono costituire luogo di privata dimora poiché in essi una persona si trattiene, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o, appunto, attività lavorative Sez. 4, n. 20022 del 16/4/2008, Castri, Rv. 239980 e professionali in genere Sez. 4, n. 18810 del 2003, Solimano, cit. . Sul punto, è utile ricordare che nella giurisprudenza sulla violazione di domicilio - cui ha inteso allinearsi la modifica normativa che ha introdotto la fattispecie autonoma di cui all’art. 624-bis cod. pen. - si era già ampiamente sostenuto, in tempi risalenti, che il concetto di privata dimora fosse più ampio di quello di abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venisse usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento dell’attività privata, come quella di studio, di svago, di lavoro, di commercio, rientranti nella larga accezione di libertà domestica si consideravano, pertanto, luoghi di privata dimora il bar, il negozio e gli altri luoghi, nei quali l’avente diritto, dopo la chiusura dell’esercizio al pubblico, si soffermi per l’esplicazione di un’attività privata Sez. 1, n. 8955 del 5/3/1976, Granzotto, Rv. 134378 Sez. 5, n. 5767 del 14/5/1981, Giacomelli, Rv. 149312 . Ed invero, nella giurisprudenza più recente, riferita all’art. 624-bis, cod. pen., si sono parallelamente elencati, tra i luoghi lavorativi idonei a rappresentare una privata dimora, un negozio, una farmacia, un cantiere edile, come anche bar, tabaccherie, ristoranti, edicole cfr. Sez. 5, n. 43098 del 2007, Salvadori Sez. 4, n. 37908 del 2009, Apprezzo Sez. 5, n. 2768 del 2015, Baldassin . Risulta evidente che l’orientamento dominante ritiene configurabile la nozione di privata dimora con riferimento agli esercizi commerciali in orario di apertura al pubblico, essendovi comunque una sfera di vita privata da tutelare sebbene in un contesto di spazio aperto all’accesso del pubblico si legga in tal senso le sentenze Sez. 5, n. 32026 del 19/2/2014, Fonti, Rv. 261672 e le sentenze Apprezzo, Porcu e, prima ancora, le sentenze Salvadori del 2007, e Sgaramella del 2003 . 2.1.2 Deve segnalarsi, tuttavia, come una parte della giurisprudenza di legittimità abbia messo l’accento sui rischi di una applicazione massiva della disposizione di cui all’art. 624-bis, che estenda sempre a tutti i luoghi di lavoro i caratteri, sebbene parziali, della privata dimora, in ossequio al lessico normativo. Ed infatti, secondo Sez. 4, n. 51749 del 13/11/2014, Iorio, Rv. 261577, integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia soltanto quando l’introduzione clandestina avvenga nelle parti dell’immobile destinate, per l’uso che in concreto ne è fatto, a privata dimora in particolare, la pronuncia afferma che, al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’art. 624-bis cod. pen. e quella di cui all’art. 624 cod. pen., occorre pur sempre - poiché altrimenti vi sarebbe una tendenziale e arbitraria sovrapposizione delle due ipotesi - che il luogo nel quale è perpetrato il furto abbia, per sua struttura o per l’uso che ne è fatto in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica . Detto altrimenti, deve trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette. 2.1.3 In conclusione, può dunque affermarsi che non vi sia dubbio che possano individuarsi spazi di vita e dimora privata in locali ove, svolgendosi attività lavorativa per molte ore nel corso della giornata, una persona si trattenga e manifesti in uno dei molteplici modi in cui può atteggiarsi la realtà alcuni dei propri diritti individuali. E proprio alla luce di ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha modulato le sue linee interpretative rispetto ai casi concreti. La questione da affrontare è rappresentata, dunque, dalla qualificazione dei luoghi anche solo di parziale destinazione a privata dimora tra quelli di lavoro con apertura al pubblico, e ciò anche ai fini che interessano la soluzione della odierna problematica interpretativa. 2.1.3.1 Il problema interpretativo è infatti rappresentato, rispetto alla configurabilità della qualifica normativa in esame, dalla rilevanza attribuita proprio alla concreta apertura al pubblico dei locali di tali esercizi, studi o stabilimenti. Sul punto, è utile ricordare che la giurisprudenza si è divisa tra un’opzione che ritiene irrilevante - per qualificare come privata dimora uno di tali luoghi di vita e lavoro - che il fatto di reato sia avvenuto durante l’orario di chiusura o meno, ed altra opzione che, invece, fa di tale carattere concreto un requisito valutativo discriminante, poiché in orario di chiusura vi sarebbe necessità di accertare la presenza, all’interno di quei luoghi, di persone intente in attività. Una prima tesi non ritiene che tale particolare connotazione possa costituire una ragione per escludere o includere un luogo tra quelli di privata dimora - nell’interpretazione ampia che sembra essere oramai da tempo accolta - qualora, per le sue caratteristiche oggettive, esso rientri tra quelli nei quali, anche solo parzialmente e non continuativamente, la persona svolga atti della propria vita privata o la propria attività lavorativa in tal senso Sez. 5, n. 428 del 30/6/2015, Feroleto, Rv. 265694 la quale ha affermato che rientra nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura la fattispecie era relativa ad un reato di tentato furto in un bar durante l’orario di chiusura, in cui questa corte ha chiarito che l’esercizio commerciale è di per sé luogo di privata dimora, destinato allo svolgimento di un’attività che costituisce diretta espressione della personalità del soggetto che ne dispone, e non cessa di essere tale nell’orario di chiusura conformi a tale indirizzo sono le pronunce Sez. 2, n. 24763 del 26/5/2015, Mori, Rv. 264283 e Sez. 4, n. 32232 del 10/6/2009, Caglioni, Rv. 244432, riferite a furti in un ristorante in orario di chiusura Sez. 5, n. 7293 del 17/12/2014, dep. 2015, Lattanzio, Rv. 262659, che ha espressamente affermato, in relazione ad un furto in un’edicola in cui ci si era introdotti in orario di chiusura e forzando la serranda d’ingresso, che costituisce un luogo di privata dimora anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l’esterno, esso viene utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso . Altro orientamento, tuttavia, ritiene che i luoghi di svolgimento di attività lavorativa siano da ricomprendere in quelli di privata dimora, in caso di reato commesso in orario notturno, non in tutti i casi, ma solo se nel luogo e al momento della commissione del furto, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alla predetta attività sono espressione di tale opzione le pronunce Sez. 4, n. 12256 del 26/1/2016, Cirulli, Rv. 266701 nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. commesso in orario notturno all’interno di un capannone industriale senza alcun accertamento sulla natura dell’attività che si svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si trattenesse qualcuno anche in quell’orario, avuto riguardo alla frequenza e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti Sez. 5, n. 18211 del 10/3/2015, Hadovic, Rv. 263458, con cui la Cassazione, in applicazione del principio richiamato, ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. nei confronti dell’imputato per avere commesso un furto all’interno di uno stabilimento industriale, durante la chiusura notturna, senza accertare concretamente che le caratteristiche dell’attività ivi normalmente svolta o, comunque, la consuetudine o le esigenze del ciclo produttivo richiedessero che taluno si trattenesse ivi durante la chiusura notturna anche la sentenza Sez. 5, n. 10440 del 21/12/2015, dep. 2016, Fernandez, Rv. 266807 ha affermato che il furto commesso in orario notturno all’interno di una struttura commerciale o aperta al pubblico integra la fattispecie prevista dall’art. 624-bis cod. pen. a condizione che il luogo presenti locali o strutture funzionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro che, in via continuativa o contingente, vi si trattengono e che sia accertata la presenza di persone intente all’attività lavorativa durante l’orario notturno nel caso specifico la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva ricondotto all’art. 624-bis cod. pen. il furto commesso di notte in un piccolo esercizio commerciale senza preventivamente verificare se all’interno vi fossero locali destinati allo svolgimento di attività privata . La questione è stata invero risolta dal recentissimo arresto delle SS.UU. secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 - bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare Sentenza n, 31345 ud. 23/03/2017 - deposito del 22/06/2017 . 2.1.4 Deve essere ricordato, a questo punto dell’argomentare, che, con riferimento ai reati contro il patrimonio ed a quello di violazione di domicilio, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato le maglie interpretative fino a ricomprendere una casistica di luoghi, tra quelli di privata dimora , via via sempre più numerosa. Invece, nel contesto interpretativo del reato di interferenze illecite di cui all’art. 615-bis cod. pen., o, ancor più, con riferimento al procedimento di autorizzazione a disporre intercettazioni ambientali, deve segnalarsi uno speculare restringimento della nozione di luoghi di privata dimora . Sul punto, si leggano le Sezioni Unite, secondo cui può affermarsi, verbatim, che indicativamente la giurisprudenza tende ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della tutela penale degli artt. 614 e 615 bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l’ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini così, Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267234270 . Tale constatazione risulta ancor più vera nel divario di ampiezza tra il concetto di privata dimora declinato nei reati contro il patrimonio dalla giurisprudenza di legittimità e quello interpretato secondo una prospettiva probatoria. Ed invero, nella giurisprudenza di legittimità alcune decisioni puntano l’attenzione sul carattere d’uso del luogo, di privata dimora se utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo occupa come il riposo, l’alimentazione, lo studio, l’attività professionale, lo svago , richiedendosi anche a una certa durata temporale del rapporto tra il luogo e la persona, mentre altre pongono l’accento sul carattere esclusivo lo ius excludendi alios e sulla difesa della privacy in tal senso, Sez. U, Prisco, cit. . Astraendo elementi comuni e qui utili dalla numerosa casistica della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di privata dimora, si nota che vi si ricomprende - in un’accezione più ampia di quella di abitazione - tutti quegli ambienti nei quali si svolga, anche in modo transitorio e contingente, una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica Sez. 5, n. 410 del 25/10/1984, dep. 1985, Riga, Rv. 167407 Sez. F, n. 41646 del 27/8/2013, Silveri, Rv. 257228 nonché tutti gli ambienti nei quali la persona compie attività diverse da quelle domestiche ma legate ai diritti di manifestazione della personalità attività ludica, professionale, di studio, di commercio, politica cfr. Sez. 5, n. 6010 del 19/3/1985, Bassi, Rv. 169790 . Si possono dunque applicare diversi criteri per la individuazione della privata dimora, nel senso da ultimo chiarito criteri anche combinabili tra loro, al fine di una più corretta soluzione esegetica alla problematica in esame a il criterio dello ius excludendi alios, secondo cui è luogo di privata dimora quello nei confronti del quale sussiste il diritto di ammettere o di escludere altre persone, poiché vi si svolge la vita intima di ciascun individuo b il criterio dell’apertura del luogo al pubblico, secondo cui non può invocarsi la riservatezza in relazione a luoghi ai quali possono accedere un numero indiscriminato di persone c il criterio della stabilità della presenza nel luogo, secondo cui non può invocarsi la riservatezza in relazione a luoghi nei quali ci si trovi occasionalmente o transitoriamente. d il criterio della visibilità non protetta dei luoghi , enunciato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 149/08 e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza Sez. U, n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, cit., che analizza e richiama Corte cost. n. 135 del 2002, riferita al dubbio di costituzionalità, ritenuto infondato, della disciplina normativa codicistica nella parte in cui non estende alle riprese visive in luoghi di privata dimora il procedimento autorizzatorio previsto per le intercettazioni ambientali nei medesimi luoghi. 2.4 Applicando i cretesi esegetici da ultimo menzionati, e ciò con particolare riferimento al criterio dello ius excludendi alios e quello dell’apertura del luogo al pubblico che meglio si attagliano al caso di specie , ciò che emerge in modo evidente nella lettura della motivazione impugnata è il manchevole approfondimento proprio di questi due criteri da ultimo citati per verificare se la segreteria amministrativa del nosocomio in parola sia riconducibile nell’alveo applicativo del paradigma normativo della privata dimora di cui all’art. 624 bis cod. pen Detto altrimenti, occorre verificare se - per qualificare la detta segreteria come luogo nel quale la persona possa compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata - il relativo personale amministrativo sia dotato di quello ius excludendi alios cui sopra si accennava e se, inoltre, la detta segreteria si configuri come luogo aperto al pubblico o meno e ciò alla luce anche del recentissimo arresto delle SS.UU. sopra ricordato . 2.5 Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata affinché la Corte di merito ripeta l’esame della predetta questione esegetica alla luce dei principi interpretativi qui di nuovo riaffermati da questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino, altra sezione, per nuovo esame.