Non punibile il clochard accampato in strada

Revocata in via definitiva la condanna pronunciata in Tribunale. Insufficiente il richiamo al provvedimento con cui il Sindaco ha imposto un divieto anti bivacco.

Clochard accampato in strada, assieme ai propri cani. Condotta non punibile, nonostante l’ordinanza anti bivacco ufficializzata dal Comune Cassazione, sentenza n. 37787/2017, Sezione Prima Penale, depositata lo scorso 28 luglio . Baracca. Linea dura da parte del Tribunale. Il clochard trovato accampato in strada a Palermo, nel dicembre del 2010, viene condannato alla pena di 1.000 euro per non avere rispettato il provvedimento con cui il Comune aveva stabilito il divieto, nei luoghi pubblici del territorio comunale, di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna, consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità . I giudici ritengono inequivocabile la situazione in cui era stato trovato l’uomo, cioè a bivaccare su un marciapiede, unitamente a dei cani, in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno . Ordinanza. Di parere opposto sono invece i magistrati della Cassazione. A loro parere il comportamento del clochard non è punibile, poiché l’ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti . In sostanza, pur prendendo atto della precaria e poco dignitosa situazione in cui si trovava a vivere l’uomo, i giudici ritengono che egli non abbia commesso alcun reato. Ciò perché non ci si trova di fronte a inosservanza di provvedimenti dell’autorità quando non viene rispettata un’ordinanza con tingibile e urgente del Sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito a un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimenti a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari e non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 aprile – 28 luglio 2017, n. 37787 Presidente Di Tomassi – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con sentenza del 13/03/2015 il Tribunale di Palermo condannava Sp. An. alla pena di Euro mille in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen. fatto commesso in Palermo il 10/12/2010 . La condotta incriminata era costituita dall'inottemperanza ad ordinanza sindacale di divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità. Nella fattispecie, era contestato allo Sp. di bivaccare su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l'utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica. 2. Lo Sp., a mezzo del proprio difensore, proponeva appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Erronea interpretazione degli artt. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 2003 e 650 cod. pen Il ricorrente deduceva che l'organo giudicante aveva omesso di valutare la natura sussidiaria dell'art. 650 cod. pen. e, pertanto, la violazione in esame doveva ritenersi punita esclusivamente dalla disposizione speciale di cui all'art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 2000. 2.2. Erronea interpretazione degli artt. 54 e 650 cod. pen La difesa rilevava che lo Sp., in quanto privo di fissa dimora, versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l'esigenza di un alloggio. 3. Il ricorso è fondato. 4. Il comportamento posto in essere dallo Sp. non integra il reato in esame, perché l'ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti. Ebbene, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità art. 650 cod. pen. l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Za., Rv. 257890, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. per violazione dell'ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Sroiua, Rv. 255636 . Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.