Italia centro di affari e interessi? Si paga qui

Deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 37849/17, depositata il 28 luglio. Il caso. Un medico Belga era stato condannato per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74/00, perché quale soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 2, d.P.R. n. 917/86, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche, non presentava, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte dovute, limitandosi ad applicare sui compensi precepiti la ritenuta a titolo d’imposta del 30 % ex art. 24, comma 1 -ter, d.P.R. n. 600/73. Avverso tale pronuncia il professionista ricorreva in Cassazione. La residenza fiscale. Nel caso di specie la Corte ritiene che l’imputato rimanga in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, avendo qui il centro dei propri interessi economici e familiari, costituendo, inoltre, tali attività l’unica fonte di reddito del professionista, che si recava all’estero solo per far visita ai figli e ai genitori. Il tipo di errore che invoca il ricorrente, inoltre, è sul precetto e non sul fatto, come tale inescusabile ai sensi dell’art. 5 c.p., anche in considerazione del fatto che la residenza fiscale italiana del medico non sia stata desunta dai Giudici sulla base di indizi ma in base a dati di fatto certi . Per cui secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 d.P.R. n. 917/86 e dell’art. 43 c.c. deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 marzo – 28 luglio 2017, n. 37849 Presidente Cavallo – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. M.J.P. ricorre per l’annullamento della sentenza del 25/10/2016 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 07/10/2015 del Tribunale di Como da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all’anno di imposta 2007, perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena nella misura di dieci mesi di reclusione per il medesimo reato commesso relativamente agli anni di imposta 2008 e 2009. 1.1. Con il primo motivo, esponendo che la Corte di appello ha disatteso l’onere motivazionale in tema di elemento soggettivo del reato desumendolo, con motivazione apparente, dalla condotta materiale del reato stesso, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione degli artt. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, 42 e 43, cod. pen., nonché vizio di motivazione omessa, contraddittoria e illogica. Sulla premessa di essersi avvalso dell’ausilio di un professionista incaricato di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi, deduce che i il dolo di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né dalla culpa in vigilando” sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo ii la Corte di appello ha invece ritenuto sufficiente la mera circostanza dell’essersi affidato al professionista senza esaminare le circostanze esteriori della condotta pur emerse e dedotte dalla difesa che escludevano il dolo specifico di evasione iii a tal fine giova all’imputato la condizione di obiettiva incertezza della portata applicativa della normativa in materia di residenza fiscale cui non sono estranee oscillazioni e contrasti interpretativi della stessa giurisprudenza di legittimità iv nel caso di specie egli si avvaleva per lo svolgimento della professione all’interno delle due strutture italiane non solo della collaborazione di altri chiropratici e medici, ma anche di altre figure professionali quali segretarie e impiegate che avevano il compito di curare la contabilità v tra queste, la sig.ra Cardani aveva riferito che il sistema di fatturazione scelto dalla XXX S.r.l. prevedeva che tutte le fatture venissero emesse a nome dell’imputato, anche quando le prestazioni erano eseguite dai suoi collaboratori vi tale circostanza, oltre a rilevare sul piano oggettivo della effettiva residenza fiscale in Italia, determinava conseguenze anche sul piano interpretativo da parte di un soggetto che esercitava buona parte della propria attività all’estero ove aveva anche residenza e interessi affettivi e familiari vii la nozione di residenza fiscale fornita dall’art. 2, T.U.I.R., infatti, lascia ampia margini di incertezza, sotto il profilo sia della definizione di domicilio fiscale”, che di quella di residenza fiscale , come ulteriormente a sua volta definita dall’art. 4, par. 2, modello OCSE, che conferisce prevalenza agli interessi di natura personale dell’individuo viii di tali aspetti critici non v’è menzione nella sentenza impugnata, che, arrestando l’indagine al mero dato della condotta, non si fa minimamente carico di sondare l’effettiva volontà dell’imputato, che non risiedeva nemmeno in un paese a fiscalità privilegiata e aveva, al più, optato per una diversa tipologia di tassazione. 1.2. Con il secondo motivo impugna tutti i punti della motivazione che hanno ritenuto integrati i requisiti di carattere sostanziale disciplinati dall’art. 2, d.P.R. n. 917 del 1986 TUIR ed eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 2, cit., e l’omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione al riguardo. Deduce, al riguardo, che i egli non è residente in nessuno dei paesi a fiscalità privilegiata, ma in Belgio, il che comporta che non opera a suo danno l’inversione dell’onere della prova previsto dell’art. 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 ii la definizione di residenza fiscale” ovvero di domicilio fiscale” il cui accertamento in sede penale non si può avvalere delle presunzioni fiscali è tale da dover prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza Eurounitaria la presenza fisica del contribuente e quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali iii la Corte di appello ha omesso di valutare tutti gli elementi a sua disposizione dedotti con l’impugnazione della sentenza di primo grado ed in particolare 1 il fatto che egli passasse buona parte dell’anno presso la residenza belga, ove vivevano i genitori, ovvero negli USA, dove vivevano i figli circostanza superata con il dato, ritenuto sufficiente in base a mere presunzioni, che in Italia v’era l’abitazione della moglie, ancorché da lui saltuariamente frequentata 2 il fatto che le fatture venivano emesse a nome dell’imputato anche se le visite venivano materialmente effettuate dai suoi collaboratori il che esclude la attitudine del dato rinvenente dai documenti a dimostrare che egli dimorasse nel territorio italiano per 183 giorni l’anno iv di tali fatti la Corte di appello non tiene conto, né spiega perché non sono state ritenute idonee le prove che li dimostrano. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3. L’imputato risponde del reato di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 2, d.P.R. n. 917 del 1986, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche, non presentava, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte dovute per gli anni 2005 - 2009, limitandosi ad applicare sui compensi percepiti la ritenuta a titolo di imposta del 30% ex art. 24, comma 1-ter, d.P.R. n. 600 del 1973. 3.1. Sostengono i Giudici di merito che l’imputato, residente in Belgio, svolgeva la propria attività di chiropratico in Italia disimpegnando le sue prestazioni principalmente presso la società Srl di e il omissis Srl di presso le quali si divideva a giorni alterni era inoltre contrattualmente legato, senza vincoli di orari e presenze, alla società sportiva omissis S.p.a. , con compiti di realizzatore e coordinatore della struttura di avanguardia denominata omissis presso la quale era meno impegnato. L’imputato traeva i redditi solo dall’esercizio di tali attività, non svolgendone alcuna all’estero. Lui stesso aveva affermato di trascorrere quattro settimane all’estero nel periodo delle vacanze natalizie e nei mesi da maggio a novembre, rimanendo assente sei mesi all’anno, ogni anno. In Italia vive a omissis nell’abitazione coniugale. La scelta di variare il precedente regime fiscale gli fu suggerita dal proprio commercialista quando, in conseguenza del contratto con la società , la sua attività professionale si svolgeva in gran parte fuori dall’Italia. La Corte di appello dà atto che l’addetta alla amministrazione della C. aveva riferito che nelle fatture rilasciate dal Centro al paziente veniva sempre riportato il nome del medico che aveva personalmente eseguito la prestazione e che solo occasionalmente, sopratutto per le visite di controllo, nelle fatture rilasciate al paziente poteva essere indicato il nome dell’imputato, ma per le prime visite tale sostituzione era impossibile. La C. , che curava anche la tenuta dell’agenda dell’imputato, aveva aggiunto che questi lavorava con frequenza giornaliera presso i centri sopra indicati nel periodo gennaio/aprile, mentre da maggio sino a metà settembre lavorava pochissimo perché era sempre fuori per seminari o per trovare i genitori in o i figli. Da metà dicembre a gennaio non era quasi mai presente in studio. Di non diverso tenore erano state le dichiarazioni relativamente al centro , sicché, sulla base dei dati documentali, la GdF aveva accertato che la presenza dell’imputato in Italia era stata di 201 giorni nell’anno 2007, di 223 giorni nell’anno 2008, di 193 nell’anno 2009, cui se ne devono aggiungere 41 desumibili dall’utilizzo della carta di credito. 3.2. Sulla base di questi dati la Corte di appello ha ritenuto che l’imputato rimanesse in Italia per la maggior parte del periodo di imposta, che qui avesse il centro dei propri interessi economici e familiari, che le attività svolte in questo paese costituissero l’unica fonte di reddito, che all’estero si recasse solo per far visita ai figli e ai genitori oltre che per lo svolgimento di seminari . Il suggerimento fornito dal commercialista - chiosa la Corte - era un espediente finalizzato al risparmio fiscale. 3.3. I dati fattuali utilizzati dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell’imputato forniscono informazioni più che sufficienti, non sono oggetto di contestazione e di certo il ricorrente non eccepisce il travisamento delle relative prove né possono essere rimessi in discussione in questa sede con inammissibili deduzioni fattuali. 3.4. Ne consegue, fermo il dato accertato, che non è manifestamente illogico dedurre dal comportamento dell’imputato la volontà di evadere le imposte sul reddito, attribuendola alla consapevole scelta di optare per un regime semplificato in chiara assenza del relativi presupposti. 3.5. Il tipo di errore che egli invoca non è sul fatto art. 47, cod. pen. , bensì sul precetto ed in particolare sull’obbligo di presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi che costituendo elemento normativo della fattispecie che punisce appunto chi, essendovi obbligato , non presenta la dichiarazione dei redditi è inescusabile nei limiti stabiliti dall’art. 5, cod. pen., e dunque in alcun modo giustificabile, nel caso di specie, da inesistenti incertezze interpretative giurisprudenziali e che si fonda esclusivamente sul personale convincimento dell’imputato non rileva alimentato da chi di poter optare per un regime fiscale più conveniente a sostanziale invarianza del presupposto di fatto in base al quale in precedenza dichiarava i propri redditi in Italia ed in totale assenza di redditi prodotti all’estero. 3.6. La residenza fiscale italiana, inoltre, non è stata desunta dai Giudici di merito in base ad indizi o a elementi presuntivi ma in base a dati di fatto certi che corrispondono pienamente, nella loro convergenza, ai requisiti previsti dagli artt. 2, d.P.R. n. 917 del 1986 e 43, cod. civ Secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali Sez. 5, n. 678 del 16/01/2015, Rv. 634019 01 Sez. 5, n. 29576 del 29/12/2011, Rv. 620991 - 01 Sez. 5, n. 12259 del 19/05/2010, Rv. 613394 - 01 . 3.7. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.