Beccato in possesso di cocaina, solo una parte per uso personale. Vacilla l’ipotesi dello spaccio

Da riesaminare in Tribunale la vicenda riguardante un uomo. Non è scontato che il quantitativo residuo di droga fosse destinato alla cessione a terze persone.

Beccato in possesso di un grosso quantitativo di cocaina. Una parte è riservata al consumo personale. La sostanza residua, circa 50 grammi, non è scontato però che sia destinata allo spaccio. Cassazione, sentenza numero 37475, sezione sesta penale, depositata il 27 luglio 2017 Quantità. Secondo l’accusa, a carico dell’uomo ci sono gravi indizi in merito al reato di detenzione a fini di spaccio di 50 grammi di cocaina . Unica concessione da parte del Tribunale del riesame è il riconoscimento degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere . Nessun dubbio, sia chiaro, sul fatto che buona parte della droga rinvenuta era destinata ad essere da lui consumata . Questo dato, però, viene ritenuto significativo, secondo i giudici della Cassazione, per mettere in discussione l’ipotesi dello spaccio . Ciò perché a fronte della affermazione di certezza di tale destinazione parziale della droga al consumo personale, non si poteva lasciare alla autoevidenza data dal mero dato della quantità 50 grammi la prova della destinazione all’uso di terzi . In sostanza, secondo i magistrati del ‘Palazzaccio’, anche volendo ritenere che la mera detenzione di una data quantità di stupefacente possa assumere un significato assoluto di destinazione ad uso di terzi, nel caso concreto proprio la certezza che vi fosse destinazione di una rilevante parte della droga ad uso personale non consentiva di affermare la destinazione allo spaccio della restante parte . Necessario, quindi, un approfondimento in Tribunale sulla finalità della detenzione della droga ad uso di terzi . Peraltro, aggiungono i giudici della Cassazione, non va scartata neanche l’ipotesi che ci si possa trovare di fronte a un piccolo spaccio .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 27 luglio 2017, n. 37475 Presidente Ippolito – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Il tribunale del riesame di Trento con ordinanza dell'11 aprile 2017 ha confermato la sussistenza di gravi indizi a carico di Ma. Na. At. Na. per il reato di detenzione a fini di spaccio di grammi 50 di cocaina sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1. Nella motivazione - si osserva che il fatto nella sua oggettività è flagrante - all'argomento della difesa di rappresentare la droga in sequestro una sorta di riserva per il consumo personale o dell'asserito consumo di gruppo si risponde che quattro mesi prima l'indagato era stato arrestato in flagranza per un fatto identico - si pone il tema della possibile derubricazione in ipotesi sub art. 73 comma 5 ma non si dà risposta per l'assenza di deduzioni a riguardo - si confermano le esigenze cautelari, in tale contesto dandosi atto che si trattava di cocaina che per buona parte doveva poi essere consumata dallo stesso autore . 2. Ma. Na. At. Na. propone ricorso con atto a firma del difensore. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di sussistenza del reato. Il Tribunale del riesame, pur prendendo atto della documentazione della difesa che dimostrava la tossicodipendenza del ricorrente e la sua condizione di benessere economico che gli consentiva l'acquisto di cocaina e pur riconoscendo che buona parte della sostanza sequestrata era destinata ad uso personale, ha però affermato che la restante parte era destinata allo spaccio senza individuare alcun elemento indiziario a sostegno di tale tesi. L'unico elemento fattuale indicato dal tribunale, il previo arresto in flagranza del ricorrente alcuni mesi prima per un fatto identico, è palesemente irrilevante, essendo pacificamente compatibile anche il consumo personale. 2.2 Con secondo motivo deduce la violazione di legge laddove il tribunale del riesame sostiene che non sia possibile derubricare il reato nella ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 legge droga in assenza di deduzioni ai riguardo . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Quanto al primo motivo, certamente la motivazione sulla responsabilità è gravemente carente. Lo stesso tribunale pone la premessa che il ricorrente deteneva buona parte della cocaina acquistata fuori piazza e trasportata a Trento per uso personale. A fronte della affermazione di certezza di tale destinazione parziale della droga al consumo personale, il tribunale non poteva lasciare alla autoevidenza data dal mero dato della quantità 50 grammi dedotta la buona parte la prova della destinazione all'uso di terzi senza alcuna motivazione ulteriore. Infatti, anche volendo ritenere che la mera detenzione di una data quantità di stupefacente possa assumere un significato assoluto di destinazione ad uso di terzi, nel caso concreto proprio la certezza che vi fosse destinazione di una rilevante parte della droga ad uso personale non consentiva di affermare in modo apodittico la destinazione allo spaccio della restante parte. 1.2 Vi è, invero, una motivazione per escludere l'uso personale pare necessario ricordare che solo quattro mesi or sono vi è stato arresto in flagranza per fatto identico ma, come correttamente deduce la difesa, si tratta di una motivazione solo apparente perché il dato in sé dell'arresto senza alcuna altra specificazione è del tutto equivoco, proprio alla luce della premessa dello stesso tribunale quanto alla effettiva destinazione di buona parte della droga ad uso proprio. 1.3 Per tale primo motivo, quindi, si impone l'annullamento con rinvio in ordine alla affermazione di sussistenza di gravi indizi del reato ascritto, dovendo il tribunale del riesame procedere a nuova valutazione che, in caso di conferma della gravità degli indizi, offra adeguata motivazione della destinazione della droga ad uso di terzi, tenuto conto che l'onere della prova della finalità della detenzione di droga all'uso di terzi è a carico dell'accusa. 2. Va accolto anche il secondo motivo, trattandosi di questione che dovrà essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio nel caso in cui il tribunale dovesse giungere alla conclusione della sussistenza del reato. Lo stesso tribunale, tenuto conto della quantità di stupefacente detenuto nelle date condizioni, ha introdotto il tema della qualificazione della condotta quale ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma, poi, ha poi ritenuto di non dovere effettuare alcuna valutazione. La decisione è erronea in quanto, trattandosi di qualificare il fatto e non di applicare una attenuante, secondo l'attuale formulazione dell'art. 73 I. cit., il tribunale non poteva affermare l'assenza di un proprio obbligo di valutazione e motivazione a fronte della data situazione concreta. Lo stesso tribunale ha difatti considerato che la sostanza sequestrata, per la parte da non consumare in proprio, era una provvista per la vendita procacciata su piazza diversa da quella di Trento, per cui non poteva negare apoditticamente che la quantità detenuta per la vendita fosse compatibile con il piccolo spaccio. Nel giudizio di rinvio, quindi, se del caso, dovrà essere anche valutata e specificatamente motivata la qualificazione del fatto nell'ambito delle due ipotesi citate dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento. Roma così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2017