Anche il “convivente temporaneo” può ricevere la notifica diretta all’interessato

Per familiari conviventi” devono intendersi non solo le persone che vivono stabilmente con il destinatario della notifica e che risultino parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione dello stesso per una situazione di convivenza meramente temporanea.

Così ha deciso il Collegio di legittimità con sentenza n. 97239/17 depositata il 26 luglio. Il caso. L’imputato, condannato dal Tribunale di Avellino per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ricorre per cassazione chiedendo la rescissione del giudicato in quanto il processo si era svolto in sua assenza e senza che egli ne fosse stato a conoscenza. In particolare, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato via posta ad una persona, non indicata nominativamente, che si era qualificata come familiare convivente figlio , cosa che, però, non risultava dal certificato di stato di famiglia. Convivenza anche temporanea. I Giudici del Palazzaccio premettono, anzitutto, che l’identificazione del soggetto che riceve la notifica del decreto di citazione a giudizio non è un requisito di validità dell’atto. In tal senso, intendono ribadire che in materia di notificazione all’imputato non detenuto, per familiari conviventi devono intendersi non solo le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che risultino anagraficamente parte della sua famiglia, ma anche quelle che per altri motivi si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione dello stesso, anche per una situazione di convivenza meramente temporanea, tale da provocare il ragionevole affidamento nell’agente notificatore che l’atto perverrà all’interessato. Pertanto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 26 luglio 2017, n. 37239 Presidente Lapalorcia – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14 gennaio 2016, ha condannato M.R. per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 625 ter cod.proc.pen. in quanto il processo si era celebrato in sua assenza senza che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza. In particolare il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta, con consegna della raccomandata nella sua residenza a persona, non indicata nominativamente, ma qualificata quale familiare convivente figlio mentre in realtà, come comprovato da un certificato di stato di famiglia, non vi era alcun figlio con lui convivente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in quanto l’identificazione del ricevente l’atto non è adempimento necessario per la validità dell’atto e che lo stato di famiglia non è idoneo a superare l’attestazione della ricevuta di consegna della raccomandata in merito alla convivenza, anche temporanea, che è cosa diversa dalla comune residenza. 4. Risulta, infine, pervenuta memoria redatta nell’interesse del condannato con la quale, in replica della requisitoria del Procuratore Generale, s’insiste per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In primo luogo, l’identificazione del soggetto che riceve il plico postale contenente il decreto di citazione a giudizio non è requisito di validità dell’atto v. la citata Sez. II 12 giugno 2015 n. 28081 . 3. Analogamente la qualifica di soggetto convivente con il destinatario dell’atto si presume anche nell’ipotesi di presenza temporanea di un soggetto qualificatosi, in ogni caso, quale familiare dello stesso. Peraltro, questa Corte di legittimità ha in più occasioni precisato che in materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 cod.proc.pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purché le stesse, per la qualifica declinata rappresentino una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto perverrà all’interessato v. Cass. Sez. IV 5 febbraio 2013 n. 9499 . 4. A ciò si aggiunga come le asserzioni defensionali dell’odierno ricorrente potrebbero trovare il loro ingresso soltanto nell’ipotesi di promuovimento di una querela di falso, destinata a dimostrare la non veridicità di quanto riportato nell’atto fidefaciente posto in essere dal messo postale v. Cass. Sez. VI 5 novembre 2013 n. 47164 e Sez. VI 12 gennaio 2016 n. 7865 . 5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. P.T.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.