Pedone investito, automobilista non colpevole

Confermata in Cassazione l’archiviazione decisa dal GIP. Gli elementi a disposizione hanno permesso di ascrivere l’incidente al comportamento della vittima, che ha camminato lungo il centro della carreggiata in una strada extraurbana priva di illuminazione e in orario notturno.

Forse ubriaco, ma sicuramente imprudente. Così si spiega l’assurda scelta compiuta da un uomo, che ha percorso una strada camminando in prossimità del centro della carreggiata, è stato centrato in pieno da una vettura ed è morto per le lesioni riportate. Esclusa, di conseguenza, ogni responsabilità dell’automobilista, una donna, originariamente indagata per omicidio colposo” Cassazione, sentenza n. 36809/2017, Sezione Terza Penale, depositata il 25 luglio 2017 . Responsabilità. Il tragico episodio si verifica nel novembre del 2013 in provincia di Latina. I riflettori sono puntati sulla donna al volante della vettura cha ha investito e ucciso un giovane di origini rumene. A sorpresa, però, il Giudice per le indagini preliminari opta per l’archiviazione del procedimento . Decisive le indagini realizzate, da cui è emerso che l’incidente doveva attribuirsi alla esclusiva responsabilità della vittima, che, probabilmente in stato di ebbrezza, aveva percorso la strada camminando in prossimità del centro della carreggiata . Irrilevante viene invece ritenuto il lieve superamento del limite di velocità da parte dell’automobilista , soprattutto considerando l’imprevedibilità della presenza del pedone . A distanza di quasi quattro anni la vicenda giudiziaria è definitivamente chiusa. I giudici della Cassazione hanno difatti confermato l’archiviazione decisa dal Gip. Quest’ultima decisione è ritenuta corretta, poiché il quadro probatorio ha imposto di ascrivere l’esclusiva responsabilità dell’incidente alla vittima , che aveva assurdamente camminato in prossimità del centro della carreggiata, in una strada extraurbana priva di illuminazione e in orario notturno .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 marzo – 25 luglio 2017, n. 36809 Presidente Amoresano – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. In data 8/05/2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina aveva chiesto l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di An. Od. per il delitto di omicidio colposo consumato in Aprilia, in data 25/11/2013, in danno di Va. Ma., pedone investito dall'auto condotta dall'indagata. Secondo il Pubblico ministero richiedente, il sinistro doveva attribuirsi alla esclusiva responsabilità della vittima, la quale, probabilmente in stato di ebbrezza, aveva percorso la strada camminando in prossimità del centro della carreggiata. In tale contesto, il lieve superamento del limite di velocità da parte dello stesso Ma. non aveva avuto alcuna incidenza, tenuto conto della imprevedibilità della presenza dell'ostacolo. 2. Avverso la richiesta di archiviazione, il difensore delle persone offese, Fa. Ba. e Io. Ma., aveva presentato, in data 26/06/2014, rituale dichiarazione di opposizione, fondata sul presupposto che la presenza di un pedone sulla carreggiata non potesse configurarsi come un fatto assolutamente imprevedibile, di tal che l'incidente avrebbe dovuto essere ricondotto alla condotta negligente dell'indagata, la quale non era riuscita ad evitare il pedone a differenza del veicolo che la precedeva, la cui manovra non aveva, comunque, indotto la Od. ad attivare le necessarie misure per evitare l'impatto. Inoltre, non risultando da alcuna certificazione lo stato di ebbrezza della vittima, gli opponenti avevano sollecitato l'espletamento di ulteriori indagini ed in particolare un accertamento peritale che tenesse conto delle osservazioni difensive e l'acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza dell'indagata, onde accertare se, al momento del fatto, la Od. fosse impegnata nell'uso del telefono. 3. All'esito dell'udienza camerale, con ordinanza del 30/01/2015 il Giudice per le indagini preliminari aveva archiviato il procedimento, avendo le persone offese indicato mezzi di prova inconferenti e non rilevanti. 4. In esito al successivo giudizio di legittimità, con sentenza n. 4535 del 2016, la Quarta Sezione di questa Corte aveva riconosciuto la fondatezza del relativo ricorso, rilevando la carenza di motivazione assoluta del provvedimento di archiviazione, il quale aveva apoditticamente qualificato come inconferente la richiesta di investigazioni suppletive sollecitate dall'opponente, senza in alcun modo giustificare tale affermazione. E per tale motivo il decreto di archiviazione era stato annullato, con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo esame. 5. Con decreto emesso in data 13/07/2016, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina dispose, nuovamente, l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di An. Od., ritenendo non necessarie le investigazioni suppletive richieste dai ricorrenti, avuto riguardo al complesso delle indagini ed in particolar modo dalla esaustiva consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero atti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'imprevedibilità e imprevenibilità circa la presenza del pedone al centro della carreggiata nonché il tentativo della prevenuta di evitare l'impatto . 6. Avverso il nuovo decreto hanno proposto ricorso per cassazione Fa. Ba. e Io. Ma., denunciando, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione di legge penale , la violazione del principio del contraddittorio e del principio di parità delle parti in materia probatoria , la mancanza di motivazione in ordine alla non rilevanza degli specifici mezzi di investigazione supplettiva. 7. Con requisitoria scritta depositata in data 14/11/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissbilità dei ricorsi. 8. In data 13/03/2017 l'avv. Ce. Ga., nell'interesse dei due ricorrenti, ha depositato una memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale viene censurato il fatto che il giudice, in sede di rinvio, non abbia adempiuto alla richiesta di questa Corte di motivare in relazione alla asserita irrilevanza delle indagini suppletive richieste dagli opponenti. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 2. In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, quando la parte offesa abbia ottemperato all'onere di indicare i temi dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova , è tenuto a fissare una udienza ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., nel corso della quale, in contraddittorio tra le parti, procede a vagliare la richiesta e le contrarie ragioni dell'opponente. In questa evenienza, si ritiene che il giudice debba limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate v. Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016, dep. 13/02/2017, P.O. in proc. Ba. e altro Rv. 269144 , salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, dep. 4/04/2016, P.O. in proc. Ra., Rv. 266664 . 3. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha specificamente indicato il complesso degli elementi che, all'evidenza, imponevano di ascrivere l'esclusiva responsabilità del sinistro alla persona offesa e, corrispondentemente, di escludere quella dell'imputata, avuto riguardo, in particolare, alla presenza di Va. Ma. in prossimità del centro della carreggiata, in una strada extraurbana priva di illuminazione e in orario notturno. E del resto, come rilevato dallo stesso Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, non avrebbe potuto ritenersi rilevante nemmeno il richiesto accertamento volto a verificare se al momento del sinistro l'imputata stesse utilizzando l'apparecchio telefonico, atteso che, risalendo i fatti per cui è processo al 2013, i dati del traffico telefonico non sarebbero stati comunque disponibili per decorso del termine di conservazione degli stessi, che l'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 circoscrive a soli ventiquattro mesi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento adottato de plano dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, oggetto della presente impugnazione, deve considerarsi legittimamente adottato, secondo quanto stabilito dall'art. 410, comma 1 cod. proc. pen E, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.