Notifica dimenticata, si può rimediare direttamente in udienza? L’avvocato si rifiuta

La notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, avvenuta in udienza mediante lettura dell’atto al sostituto processuale del difensore, è affetta da nullità assoluta ed insanabile.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 36682/17 depositata il 24 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del GUP con la quale l’imputato veniva condannato alla reclusione per il reato di bancarotta e, in particolare, per non aver tenuto, in qualità di amministratore della s.r.l. ormai fallita, le scritture contabili della società. L’imputato ricorre per cassazione lamentando il fatto che nel corso dell’udienza in cui si contestava che era stata omessa la notificazione della citazione all’appellante, la Corte rinviava il giudizio all’udienza successiva disponendo l’esecuzione immediata della notifica omessa a mani del difensore presente che, in qualità di sostituto processuale del legale di fiducia, si opponeva manifestando il suo rifiuto a ricevere l’atto. Notifica nulla e insanabile. La Cassazione ritiene la censura fondata in virtù del fatto che la notifica, avendo l’imputato eletto domicilio, non poteva essere eseguita al difensore ai sensi degli artt. 157, comma 8- bis c.p.p. e nel caso di impossibilità nell’esecuzione nel luogo dichiarato dall’imputato, essa si sarebbe dovuta eseguire ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p In particolare, continua la Corte, la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, avvenuta in udienza mediante lettura dell’atto al sostituto processuale del difensore, è affetta da nullità assoluta ed insanabile. Ciò in ragione del fatto che non trova qui applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall’art. 148, comma 5, c.p.p. poiché riguarda unicamente i provvedimenti e gli avvisi dati dal giudice verbalmente e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario. Pertanto, la S.C. nel ritenere fondato il ricorso annulla la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 febbraio – 24 luglio 2017, numero 36682 Presidente Nappi – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25.3.2015 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del G.u.p. del locale Tribunale con la quale T.F. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 224 - 217 L. Fall., per non aver tenuto quale amministratore della s.r.l., dichiarata fallita in data 18.4.2008, le scritture contabili della società. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo la ricorrenza del vizio di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p. invero, nel corso dell’udienza del 17/02/2015 - ove si constatava che era stata omessa la notificazione della citazione all’imputato appellante - la Corte territoriale, nel rinviare il giudizio all’udienza del 25/03/2015, disponeva che si eseguisse immediatamente la notifica omessa, mediante consegna a mani del difensore presente in udienza, ai sensi dell’articolo 157/8 bis c.p.p., ma il difensore si opponeva manifestando il proprio rifiuto a ricevere l’atto con apposita memoria difensiva depositata il 23/03/2015 veniva dedotta la nullità della notifica così operata, essendo stato l’atto consegnato a soggetto diverso dal difensore di fiducia e non essendo legittimato alla ricezione il sostituto processuale inoltre, avendo l’imputato dichiarato il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., non sussistevano i presupposti per procedere alla notifica ex articolo 157/8 bis c.p.p Considerato in diritto 1. Il ricorso non è inammissibile, ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p., sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 c.p.p. Sez. Unumero , numero 23428 del 22/03/2005 Sez. IV, numero 31344 dell’11/06/2013 . 2. Ed invero la censura relativa alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello all’imputato, a mani del difensore presente in udienza, ai sensi dell’articolo 157/8 bis c.p.p., non appare manifestamente infondata, essendo, invece, condivisibile per plurimi aspetti. 2.1. In particolare, va innanzitutto richiamato l’indirizzo di questa Corte, secondo cui è nulla la notificazione eseguita a norma dell’articolo 157, comma ottavo bis, cod. proc. penumero presso il difensore di fiducia, qu a l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni Sez. 4, numero 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753 , in quanto, in tal caso, il domicilio legale non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l’articolo 157, comma ottavo bis, cod. proc. penumero , si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata Sez. 5, numero 4828 del 29/12/2015, dep. 2016, Ciano, Rv. 265803 . In particolare, la disposizione di cui all’articolo 157 comma ottavo bis cod. proc. penumero , si applica solo nell’ipotesi di notifica successiva a quella eseguita ai sensi dell’articolo 157, comma ottavo, ma non nell’ipotesi in cui l’imputato abbia precedentemente dichiarato il domicilio ex articolo 161 cod. proc. penumero Sez. 2, numero 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 264594 trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, alle regole di deducibilità di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’articolo 180 cod. proc. penumero Sez. U, numero 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 . Il disposto di cui all’articolo 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero , concerne le modalità, e non i luoghi della notificazione, e viene in rilievo in presenza di presupposti - nomina di difensore di fiducia e notifiche successive alla prima - diversi da quelli previsti dall’articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero circa l’impossibilità di notifica nel domicilio dichiarato o eletto Sez. 5, numero 8478 del 28/11/2016 . La consegna al difensore prevista dall’articolo 157, comma 8 bis, è una modalità di notifica all’imputato di cui non risulta affatto ignoto il luogo di residenza o di domicilio la consegna al difensore prevista dall’articolo 161, comma 4, è una notifica in un luogo diverso da quello in cui non è stato possibile eseguirla. Il diverso ambito di operatività delle due norme, dunque, non consente la notifica al difensore ai sensi dell’articolo 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero ,allorquando il luogo di notificazione sia stato eletto o dichiarato a norma dell’articolo 161 cod. proc. penumero , essendo in tal caso prevalente l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche d’ufficio, ai sensi del quarto comma dell’articolo 161 cod. proc. penumero Sez. 5, numero 8478 del 28/11/2016 . 2.1.1. In applicazione dei suddetti principi, dunque, nella fattispecie in esame non poteva essere eseguita la notifica al difensore ai sensi dell’articolo 157/8 bis c.p.p., atteso che l’imputato aveva dichiarato domicilio e nel caso di impossibilità nell’esecuzione della notifica presso tale luogo la notifica doveva essere effettuata ai sensi dell’articolo 161 quarto comma c.p.p La tempestiva deduzione della nullità in questione da parte del difensore non ha sanato la nullità stessa, che, pertanto, risulta pienamente configurabile nella fattispecie in esame. 2.2. Ulteriore profilo di fondatezza delle doglianze svolte si rinviene, comunque, nel fatto che la notifica della citazione in appello all’imputato è stata disposta a mani del sostituto processuale presente in udienza. Infatti più volte questa Corte ha evidenziato come sia affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, avvenuta in udienza mediante lettura dell’atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall’articolo 148, comma quinto, cod. proc. penumero , che riguarda unicamente i provvedimenti e gli avvisi dati dal giudice verbalmente e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario Sez. 2, numero 3184 del 28/11/2013, Rv. 258532 . 2.3. La fondatezza delle deduzioni del ricorrente dovrebbe comportare l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma nelle more è maturato, alla data del 2.11.2015, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, oltre 15 giorni di sospensione, relativo al reato di cui all’articolo 217 L. Fall., attribuito all’imputato a decorrere dal 18.4.2018, sicché la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.