Le difformità delle opere devono valutarsi secondo i principi della legislazione nazionale anche di fronte alla normativa delle Regioni a Statuto speciale

In materia di legislazione edilizia nelle Regioni a Statuto speciale, pur spettando all’ente territoriale una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa normazione non solo deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i principi ivi enucleati. In punto di difformità delle opere, la legge regionale fissa delle determinazioni integrative rispetto a quelle nazionali, non potendo certamente occuparsi della specificazione delle difformità totali idonee ad integrare una fattispecie penalmente rilevante.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 34533/2017, depositata il 14 luglio u.s., coglie l’occasione per pronunciarsi in una materia particolarmente ostica, cioè quella edilizia. Il caso. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 15 dicembre 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, condannava un soggetto imputato di vari reati edilizi alla pena sospesa di mesi 1 e giorni 20 di arresto ed euro 4.150,00 di multa, per avere realizzato opere in struttura metallica in zona sismica in difformità alla concessione edilizia in sanatoria, in assenza di progetto esecutivo e senza avviso alle competenti autorità. L’imputato, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando 2 motivi di doglianza in particolare, deduce il ricorrente la violazione di legge con riferimento agli articolo 4 e 7 legge regionale siciliana n. 37/1985 e articolo 20 legge siciliana n. 4/2003, nonché all’articolo 44 lett. b d.P.R. n. 380/2001. In particolare, viene osservato che le opere, di mero ampliamento del preesistente, erano state erroneamente considerate come opere nuove e non invece come difformità parziali rispetto alla costruzione già esistente, dunque non rientranti nell’area di configurabilità dell’articolo 44 d.P.R. n. 380/2001, soprattutto alla luce delle norme regionali specificamente dettate in materie ed innanzi citate. All’udienza pubblica fissata per la trattazione del procedimento de quo, il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione. Competenza legislativa esclusiva in materia. I Giudici della Terza Sezione della Corte di Piazza Cavour rilevano la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, tanto da dover dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguenze preclusive anche in termini prescrizionali. Nella pronuncia in commento, gli Ermellini rappresentano, in via del tutto principale, che in materia di legislazione edilizia nelle ragioni a Statuto speciale, pur spettando all’ente territoriale una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa normazione non solo deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione nazionale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i principi ivi enucleati in tal senso, Sez. III, n. 28560/2014, Sez. III, n. 33039/2006 . Ciò posto, si deve considerare che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 44 d.P.R. n. 380/2001, si considera in totale difformità l’intervento che risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o ubicazione, mentre per parziale difformità si intende l’intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all’esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale. Nel caso di specie, il ricorrente ha insistito per l’applicazione della legge regionale siciliana, che contempla margini più espansi in termini di parzialità dei correttivi urbanistici difformi. L’assunto, secondo la Corte di Cassazione, non può per nulla condividersi, giacché la legge regionale fissa delle determinazioni integrative rispetto a quelle nazionali, non potendo certamente occuparsi delle difformità totali passibili di integrare una fattispecie penalmente rilevante. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 aprile – 14 aprile 2017, n. 34533 Presidente Fiale – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 dicembre 2015 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 25 giugno 2014 del Tribunale di Siracusa, ha condannato L.G. alla pena, sospesa, di mesi uno giorni venti di arresto ed Euro 4.150 di ammenda per vari reati edilizi, a seguito della realizzazione di opere in struttura metallica in zona sismica in difformità alla concessione edilizia in sanatoria, in assenza di progetto esecutivo e senza avviso alle competenti autorità. 2. Avverso la predetta decisione l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, quanto agli artt. 4 e 7 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 all’art. 20 della legge siciliana 16 aprile 2003, n. 4, ed all’art. 44 lett. b del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, il ricorrente ha osservato che le opere, di mero ampliamento dell’esistente, erano state considerate come opere nuove e non invece come difformità parziali rispetto alla costruzione esistente, non rientranti nella sfera di punibilità di cui all’art. 44, lett. b cit., anche in relazione al contenuto di cui all’art. 7 della legge siciliana n. 37 del 1985, in quanto non sussisteva una particolare riduzione delle distanze dai confini, né le tettoie superavano la soglia della rilevanza penale ed erano pertinenze del fabbricato esistente, assoggettate a semplice autorizzazione e non a concessione. In proposito, la Corte territoriale aveva violato la legge siciliana che aveva fornito una definizione di difformità parziale senza violare alcuna norma costituzionale, rimanendo nei limiti della potestà legislativa regionale esclusiva. Al contrario, la Corte di Appello aveva osservato che la legge regionale doveva essere interpretata nel senso di non collidere con la riserva statuale in materia penale. Così era intervenuta pura e semplice disapplicazione della norma regionale, mentre la legge regionale non interferiva con la riserva della legislazione penale in capo allo Stato, e disciplinava fattispecie per le quali il legislatore nazionale aveva fornito solamente indicazioni di principio. Allo stesso tempo anche la realizzazione delle tettoie doveva considerarsi ascritta all’area dell’edilizia libera, di cui all’art. 20 della legge regionale 4 del 2003. 2.2. Col secondo motivo invece il ricorrente ha censurato la mancata ammissione di perizia dibattimentale al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di applicabilità delle norme invocate, ossia gli artt. 4 e 7 della legge 37 del 1985 e l’art. 20 della legge 4 del 2003. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In proposito, rappresenta principio del tutto consolidato che in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi così Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Alonzo, Rv. 259938 v. anche Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, Moltisanti, Rv. 234935 . Del pari, è stato così recentemente osservato che, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si considera in totale difformità l’intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato realizzato con l’attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, mentre, invece, in parziale difformità l’intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all’esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale Sez. 3, n. 40541 del 18/06/2014, Cinelli e altri, Rv. 260652 . Ciò posto, e tenuto conto dei richiamati rapporti tra fonti legislative, il ricorso in realtà non si confronta con la ratio del provvedimento impugnato. In proposito, infatti, quest’ultimo aveva espressamente dato conto, così riprendendo i contenuti già sviluppati nel primo giudizio dal Tribunale di Siracusa, che il vano con copertura e tettoia in legno, realizzato sul versante nord del fabbricato principale, costituisce un organismo edilizio integralmente diverso per utilizzazione e per caratteristiche planovolumetriche e tipologiche del manufatto assentito con la concessione edilizia, non solo e non tanto per la superficie occupata, di poco ma non di pochissimo superiore a quella assentita ml 5,10 x 5,10 anziché ml 3,45 x 4 , ma anche e soprattutto in virtù della tettoia con sottostante terrazzino coperto e pavimentato, costruiti in aderenza al piccolo corpo di fabbrica, con conseguente autonoma utilizzabilità del complessivo manufatto anche dal punto di vista economico-sociale come emerge dalla visione degli allegati fotografici, invero, il manufatto è stato realizzato e rifinito in modo tale da risultare idoneo al soddisfacimento di finalità latamente abitative. In ogni caso, poi, la tettoia con sottostante box in muratura, realizzata sul versante sud dell’edificio non era affatto prevista dal titolo concessorio . Atteso ciò, il ricorrente ha invece insistito per l’applicazione della normativa di cui alla legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, in quanto si sarebbe trattato solamente di parziale difformità, la cui specifica nozione si traeva, anche in virtù dell’esclusività della legislazione urbanistica regionale, dall’art. 7 della legge 37 cit L’assunto non è condivisibile, laddove in ogni caso non vi è stato tra l’altro neppure specifico confronto con la ratio allegata dalla Corte territoriale. È stato in proposito così rilevato, con valutazione che la Corte intende coltivare, che il concetto della totale difformità è antitetico infatti rispetto a quello della parziale difformità, e ciò giustifica il diverso approccio valutativo e comparativo per la riconoscibilità, che deve essere eseguita su base normativa, dell’una o dell’altra tipologia di difformità edilizia. La nozione della parziale difformità evoca un intervento costruttivo, specificamente individuato, che, quantunque contemplato dal titolo abilitativo, venga tuttavia realizzato secondo modalità diverse da quelle fissate a livello progettuale. Il concetto di totale difformità presuppone invece un intervento costruttivo che esclude una valutazione frammentaria di esso e che perciò va riguardato unitariamente e nel suo complesso posto che l’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso . così, in motivazione, Sez. 3, n. 40541 cit. . In specie, il ricorrente ha ripetutamente osservato che, per stabilire se un intervento edilizio realizzato in Sicilia costituisse o meno difformità totale ovvero variazione essenziale, doveva farsi ricorso alla definizione data dal legislatore siciliano alla parziale difformità, ossia alla verifica sul superamento di limiti colà stabiliti. Il ragionamento non è corretto. Come è stato esattamente evidenziato, l’art. 31, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 richiama un concetto di totale difformità ancorato, più che al confronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell’intervento edilizio, alla comparazione sintetica tra l’organismo programmato nel progetto assentito e quello che è stato realizzato con l’intervento edilizio scaturito dall’attività costruttiva, con la conseguenza che, mentre il metodo valutativo utilizzabile per definire il concetto di parziale difformità ha carattere analitico, quello destinato ad accertare la totale difformità si fonda su una valutazione di sintesi collegata alla rispondenza o meno del risultato complessivo dell’attività edilizia rispetto a quanto è stato rappresentato nelle previsioni progettuali, le uniche prese in considerazione in fase di assenso amministrativo. In proposito, già nel previgente e non antitetico assetto normativo era stato chiarito che si ha difformità totale di un manufatto edilizio allorché i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione diversa per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera Sez. 3, n. 1060 del 07/10/1987, dep. 1988, Ferrali, Rv. 177490 . Al riguardo, ed alla stregua di quanto fin qui osservato, è stata correttamente valutata l’irrilevanza del richiamo alla legislazione regionale per desumere, rispetto alle singole difformità e non alle anomalie nel loro complesso, il carattere di difformità parziale. Proprio per la richiamata natura totale concettualmente ben diversa dall’ipotesi di difformità parziale, come si è visto delle difformità edilizie unitariamente riguardate, e sulle quali ben poco il ricorso si spende, ed attesa la clausola di salvezza posta in apertura della disposizione, l’art. 32 del testo unico dell’edilizia non si presenta applicabile. Sì che non vi è spazio per le determinazioni integrative fissate dalla legislazione regionale, che della difformità totale non può occuparsi cfr. altresì ancora, Sez. 3, n. 40541 cit. . È infine appena il caso di ricordare, ad integrazione di quanto già richiamato circa la natura dell’intervento abusivo, la manifesta infondatezza di ogni questione legata all’edificazione delle tettoie. Integra infatti il reato previsto dall’art. 44, lett. b , del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290 . La costruzione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un immobile non può infatti qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un’opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza, costituendo parte integrante dell’edificio sul quale viene realizzata, rappresentandone un ampliamento. Essa pertanto, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363 . Infatti si è parimenti annotato che deve ritenersi che la tettoia di un edificio non rientra nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza, ma costituisce piuttosto parte dell’edificio cui aderisce ciò in quanto in urbanistica il concetto di pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal codice civile, riferendosi ad un’opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l’edificio principale, laddove la parte dell’edificio appartiene senza autonomia alla sua struttura Sez. 3, n. 17083 del 07/04/2006, Miranda e altro, Rv. 234193 . Costituisce quindi nuova costruzione ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato. Né può farsi ricorso alla nozione di ampliamento dell’edificio preesistente, trattandosi di nuova costruzione, sia pure accessoria a detto edificio così, complessivamente, Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628 . In definitiva, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici, per le quali l’art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione, va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell’opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell’uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi, Rv. 261156 conf. Sez. 3, n. 16492 del 16/03/2010, Pennisi, Rv. 246771 Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda, Rv. 237533 . Ed in specie, proprio per le accertate dimensioni non trascurabili del manufatto siccome descritto ed in relazione alle sue finalità individuate, la normativa regionale non deve ritenersi applicabile cfr. altresì, Sez. 3, n. 33039 cit. . 4.2. In ragione delle considerazioni che precedono, assorbito e del tutto superfluo si rivela il secondo motivo di ricorso, atteso che nella fattispecie, ed alla stregua dei contenuti del provvedimento impugnato, si presenta appunto inutile qualsivoglia attività istruttoria legata all’eventuale verifica di compatibilità quantitativa del manufatto con la legislazione regionale. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso va disatteso stante la sua manifesta infondatezza, e quindi ne va dichiarata l’inammissibilità. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.