Investe un anziano che attraversa la strada: colpevole l’automobilista ipovedente

Condanna definitiva per il conducente. Irrilevante il fatto che egli sia cieco dall’occhio destro e munito di patente speciale. Il passaggio del pedone era un evento prevedibile nonostante i problemi alla vista per l’uomo alla guida della vettura.

Centra in pieno un anziano signore che sta attraversando la strada sulle strisce pedonali. Nessuna scusante per l’automobilista, nonostante la sua condizione di ipovedente – cieco dall’occhio destro – con relativa patente speciale. Definitiva la condanna per omicidio colposo Cassazione, sentenza n. 33736/2017, Sezione Quarta Penale, depositata l’11 luglio 2017 . Attraversamento. Una volta ricostruito l’episodio, i giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello, ritengono evidenti le colpe dell’automobilista, che ha provocato la morte di un uomo di 88 anni investendolo con la propria vettura. Il legale, però, ritiene eccessiva la condanna nei confronti del suo cliente, che, viene evidenziato, è ipovedente, in quanto cieco dall’occhio destro, e titolare di patente speciale . In sostanza, secondo il difensore è impossibile pretendere le stesse capacità visive di un individuo dotato di normale vista bioculare e quindi una normale reazione alla guida, di fronte a un accadimento imprevisto e imprevedibile per un ipovedente. In questa ottica ai giudici viene spiegato che l’attraversamento di un pedone, a passo svelto, in prossimità di un attraversamento pedonale, in presenza di condizioni climatiche avverse, derivanti da un forte acquazzone, e di un elevato traffico è un evento eccezionale per una persona affetta patologie del visus . Prevedibile. Questa visione viene respinta in modo netto dai magistrati della Cassazione. Ciò perché è emerso che la vittima era un uomo di 88 anni , e quindi l’attraversamento non poteva che essere avvenuto con la velocità consentita ad una persona di quella età, anche se con la celerità derivante dalla pioggia battente . Di conseguenza, ci si trova ad un evento, concludono i giudici, prevedibile per qualunque soggetto, normovedente o ipovedente . A rendere ancora più evidente l’imprudenza compiuta dall’automobilista, poi, il fatto che egli non solo non percepì il primo affacciarsi del pedone sulla strada, ma nemmeno il pressoché completo transito della persona offesa sulle strisce, per la gran parte dell’ampiezza oltre 8 metri della carreggiata . Tutto ciò conduce alla conferma definitiva dell’automobilista per il reato di omicidio colposo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 marzo – 11 luglio 2017, n. 33736 Presidente Ciampi – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. T.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale, con investimento di un pedone. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il T. , titolare di patente speciale, è ipovedente, in quanto cieco dall’occhio destro, e dunque non possono pretendersi da lui le stesse capacità visive di un individuo dotato di normale vista bioculare e una reazione uguale a quella di quest’ultimo, di fronte a un accadimento imprevisto e imprevedibile. Se è vero infatti che il parametro di diligenza, prudenza, perizia non deve essere affievolito in relazione all’ipovedente, è anche vero che quest’ultimo ha una percezione della realtà certamente diversa e dunque va ritenuto imprevisto e imprevedibile per lui un fatto che, se ricadesse nella sfera di azione di un soggetto non affetto da patologie del visus, potrebbe anche ritenersi prevedibile. Se così non fosse, si perderebbe il senso della distinzione tra patente ordinaria e patente speciale. Nel caso di specie, è pacifico che la condotta dell’agente, al momento del sinistro, fosse diligente, prudente e conforme alle norme del codice della strada. Ma era oggettivamente impossibile, per il ricorrente, cogliere un pericolo improvviso, come l’attraversamento di un pedone, a passo svelto, in prossimità di un attraversamento pedonale, in presenza di condizioni climatiche avverse, derivanti da un forte acquazzone, e di un elevato traffico. 3. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 4-7 della sentenza impugnata, segnatamente laddove il giudice a quo evidenzia che la vittima era una persona di 88 anni, onde l’attraversamento non può che essere avvenuto con la velocità consentita ad una persona di quella età, anche se con la celerità derivante dalla pioggia battente. Inoltre prosegue il giudice a quo un teste ha riferito che il pedone utilizzò, per l’attraversamento, le strisce pedonali. Ma è lo stesso ricorrente ad ammettere che l’attraversamento avvenne in prossimità delle strisce pedonali, ragion per cui si trattava di un accadimento del tutto prevedibile per qualunque soggetto, normovedente o meno che fosse. Tanto più che sottolinea il giudice a quo l’imputato non solo non percepì il primo affacciarsi del pedone sulla strada ma nemmeno il pressoché completo transito della persona offesa sulle strisce, per la gran parte dell’ampiezza oltre otto metri della carreggiata. Trattasi, come si vede, di rilievi assai puntuali. Esula d’altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali Sez. U., 30-4-1997, Dessimone, Rv. 207941 Sez. U., 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903 . 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.