Si reca in Questura come aspirante “regolare”, ne esce imputato...

Le vicissitudini di uno straniero irregolare riportano la Corte sui criteri per la valutazione dell'ignoranza inevitabile della norma penale. La scusabilità dell'inevitabile ignoranza della norma vale, in misura maggiore, per coloro che versano in condizioni di inferiorità.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32392/17, depositata il 5 luglio. Il caso. Il Tribunale competente assolveva un imputato dall'illecito di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 espulsione amministrativa, T.U. Immigrazione . All'uomo veniva rimproverato di aver fatto rientro sul territorio nazionale senza specifica autorizzazione, dopo essere stato espulso. Il Giudice di prime cure, infatti, non riteneva provato il dolo e rilevava come l'uomo avesse agito per esercitare il proprio diritto all'unità familiare. Lo stesso, infatti, si era recato presso la Questura competente, per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, essendo nata sua figlia. La Corte territoriale, riformando la suddetta statuizione, condannava l'imputato, che ricorreva per cassazione. A sostegno dell'impugnazione venivano addotti vizio motivazionale in relazione all'addotta sussistenza del reato ed alla sanzione amministrativa dell'espulsione, ritenuta non applicabile ove sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare. Ignoranza inevitabile della legge. Gli Ermellini hanno ricordato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 in merito all'ignoranza inevitabile della legge e all'art. 5 c.p In particolare, il Collegio ha rilevato come sia stati delineati dei criteri per misurare l'inevitabilità dell'errore sul divieto. Si tratta tanto di criteri c.d. oggettivi puri impossibilità di conoscere la norma quanto di criteri c.d. misti secondo cui l'ignoranza della legge può scaturire da circostanze di fatto particolari . In quest'ultimo caso, bisogna considerare la generalizzazione dell'errore e ritenerlo scusabile quando qualsiasi consociato, nella medesima situazione, lo avrebbe commesso. La scusabilità dell'inevitabile ignoranza della norma vale, a maggior ragione, per coloro che versano in condizioni di inferiorità. Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, i Giudici del Palazzaccio hanno rilevato come non sia stata svolta, dalla Corte, nessuna valutazione finalizzata a capire se la condotta dell'imputato fosse dettata dalla mancata conoscenza, inevitabile, della norma penale. Se tale analisi fosse stata posta in essere, secondo gli Ermellini, l'uomo sarebbe stato assolto, essendo palese la sua ignoranza del precetto, scusabile non solo in considerazione della sua condizione di straniero egli, infatti, si era presentato spontaneamente presso la Questura per ottenere il permesso di soggiorno, dimostrando di essere convinto di poter ottenere la regolarizzazione e non di esporsi all'incriminazione. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, non costituendo il fatto un reato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 febbraio – 5 luglio 2017, n. 32392 Presidente Di Tomassi – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 giugno 2010, il Tribunale di Varese assolveva C.T. , cittadino albanese, dal reato di cui all’art. 13, comma 13, d.l.vo n. 286 del 1998, contestato perché, quando costui si era recato presso la Questura di Varese il 28 agosto 2009, era emerso che era rientrato nel territorio italiano senza autorizzazione, dopo essere stato espulso con decreto prefettizio del 7 gennaio 2008. Il Tribunale affermava che non era provato il dolo ed era plausibile, invece, che l’imputato avesse agito con l’intento di esercitare il diritto all’unità familiare. 2. Con sentenza del 2 luglio 2015, la Corte di appello di Milano, in accoglimento di appello del Pubblico Ministero, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l’imputato colpevole e condannandolo, ritenuta la recidiva, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. In motivazione, il giudice di appello stabiliva che l’imputato doveva essere espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento immediato alla frontiera. 3. L’avv. Simona Bettiati, in difesa dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 9 ottobre 2015, affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo, esposto nel capitolo II dell’atto di ricorso, si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato. Il giudice di appello non ha adempiuto all’obbligo di rendere motivazione rafforzata, stabilito per i casi di ribaltamento in secondo grado di una sentenza assolutoria ha desunto elementi a carico dell’imputato dalla sua contumacia, affermando che egli non aveva rilasciato alcuna dichiarazione da cui desumere che era rientrato in Italia per assistere la figlia minore non ha valutato le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado da C.A. , moglie dell’imputato, dalle quali il Tribunale aveva ricavato la prova del predetto scopo del comportamento dell’imputato ha ignorato il comportamento dell’imputato che dopo il reingresso in Italia si era presentato in un ufficio di polizia chiedendo la legittimazione delle propria presenza nel territorio dello Stato non ha tenuto conto delle deduzioni difensive svolte nella memoria depositata il 25 giugno 2015, recante ulteriori spunti circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo, esposto nel capitolo III dell’atto di ricorso, si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’espulsione. Il giudice di appello non ha considerato la situazione familiare dell’imputato, il quale aveva dimostrato con documenti di essere coniugato e padre di tre figli di cui uno ancora minorenne, di possedere permesso di soggiorno e di svolgere attività lavorativa come artigiano. Il giudice di appello ha violato l’art. 8 CEDU e non ha tenuto conto della sentenza El Boujadi contro Francia, emessa il 26 settembre 1997 dalla Corte EDU, recante l’affermazione della necessità che la misura dell’espulsione tenga conto di un giusto equilibrio fra gli interessi in gioco, cioè del diritto dello straniero al rispetto della sua vita privata e familiare, da un lato, e della protezione dell’ordine pubblico e dell’esigenza di prevenzione dei reati, dall’altro. In proposito, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha rilevato che nel nostro ordinamento vige un principio, esteso anche agli stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato, di speciale protezione della famiglia e dei figli minori, in considerazione del fatto che i diritti e i doveri dei genitori verso i figli sono diritti fondamentali della persona. Inoltre, anche se il C. è gravato da precedenti penali per fatti piuttosto gravi, egli ha espiato interamente la pena a suo tempo irrogata. 3.3. Con il terzo motivo, esposto nel capitolo IV dell’atto di ricorso, si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen., violazione del combinato disposto degli artt. 13 comma 13 e 29 d.l.vo 286 del 1998, in base al quale la sanzione amministrativa accessoria dell’espulsione non può essere applicata qualora sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare. E, nel caso in esame, era stato dimostrato già nel dibattimento di primo grado che in favore del C. è stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi familiari, prima che gliene venisse rilasciato un altro per motivi di lavoro. 3.4. Con il quarto motivo, esposto nel capitolo V dell’atto di ricorso, si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen., violazione dell’art. 99, comma quarto, cod. proc. pen., perché il giudice di appello ha riconosciuto la recidiva reiterata infraquinquennale sulla base della mera ricorrenza delle condanne riportate nel certificato penale, senza alcuna valutazione della gravità dell’illecito e dei motivi a delinquere, in violazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del 24 febbraio 2011. Considerato in diritto 1. La Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza 23 marzo 1988, n. 364, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 cod. pen., nella parte in cui non esclude l’ignoranza inevitabile dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale, ha indicato punto 27 della parte in diritto i criteri di misurazione dell’inevitabilità dell’errore sul divieto. In particolare, ha richiamato in primo luogo i criteri c.d. oggettivi puri, secondo i quali l’errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato la spersonalizzazione di un giudizio formulato alla stregua di tali giudizi va però compensata dall’esame di eventuali particolari conoscenze ed abilità possedute dal singolo agente. La Corte ha fatto riferimento, poi, ai criteri c.d. misti, secondo i quali la predetta inevitabilità dell’ignoranza può esser determinata, fra l’altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui si è formata la deliberazione criminosa occorre tener conto della generalizzazione dell’errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima sarebbe caduto nell’errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell’agente ancora una volta, però, la spersonalizzazione del giudizio va compensata, qui svolgendo un’indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale ma soprattutto quando eventualmente possegga specifiche cognizioni, è tenuto a controllare le informazioni ricevute. La Corte ha precisato, chiudendo sul punto, che il fondamento costituzionale della scusabilità dell’inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, o analoghi atteggiamenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali. In linea con detta sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione dell’inevitabilità dell’errore di diritto, rilevante ai fini dell’esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell’agente l’ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità dell’agente Sez. 6, n. 43646 del 22/06/2011 - dep. 24/11/2011, S., Rv. 25104501 . 2. Nel caso in esame, il giudice del merito non ha rispettato i suddetti principi di diritto, perché non ha condotto l’analisi che le particolarità del caso rendevano necessaria al fine di verificare se il comportamento dell’imputato avesse come presupposto l’inevitabile ignoranza della legge penale. È pacifico, infatti, che l’imputato è cittadino albanese e che la scoperta del suo avvenuto rientro nel territorio italiano, con il conseguente arresto, fu determinata proprio dalla sua spontanea presentazione all’Ufficio immigrazione della Questura di Varese, con la finalità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in relazione alla nascita di una figlia. Se avesse svolto detta analisi, il giudice del merito avrebbe potuto apprezzare la valenza di tali elementi come indici rivelatori di ignoranza inevitabile del precetto penale, sulla base non della sola nazionalità straniera dell’imputato, ma della convergenza di tale dato con quello della presentazione in Questura e con quello dello scopo di regolarizzazione sotteso al comportamento. Non è plausibile, infatti, ritenere che l’imputato si sarebbe presentato a detto Ufficio se avesse saputo che ciò non poteva fargli conseguire una regolarizzazione della sua posizione, ma esporlo all’incriminazione e all’arresto. La chiarezza delle rassegnate risultanze rende possibile, senza ulteriori accertamenti, farne discendere l’affermazione della sussistenza di inevitabile ignoranza del precetto penale e, per converso, della carenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il fatto non costituisce reato, con il travolgimento anche del capo che dispone l’espulsione dell’imputato e con l’assorbimento di tutte le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.