Rabbia per telefono contro l’ex compagna: condannato

L’uomo ha minacciato di morte la donna e ha paventato l’ipotesi di rapire la figlia minore. Irrilevanti il mezzo utilizzato e la distanza. Evidente la gravità delle parole utilizzate.

Parole in libertà nel colloquio telefonico con l’ex compagna e madre di sua figlia. L’uomo perde ogni freno e scarica la propria rabbia contro la donna, paventando anche l’ipotesi che possa portarle via la bambina. Legittimo parlare di minaccia grave e concreta. Consequenziale la condanna a sei mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 32368/17, sez. V Penale, depositata oggi Turbamento. Concordi i giudici del Tribunale e della Corte d’appello l’uomo è colpevole di minaccia grave nei confronti dell’ex compagna. Egli, parlando a telefono con lei, si è spinto fino a esprimere la volontà di ucciderla. Il difensore prova a ridimensionare la condotta del proprio cliente, sottolineando, soprattutto, il fatto che le espressioni minacciose erano state pronunciate per telefono, a grande distanza e che esse, comunque, erano legate al fatto che la donna non permetteva all’ex compagno di parlare con la figlia minore . Questi elementi, però, vengono ritenuti irrilevanti anche dai giudici della Cassazione. A loro parere, difatti, non si può trascurare il fatto che una minaccia di morte non deve essere circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico . E in questa ottica i giudici sottolineano che l’uomo ha anche ipotizzato il sequestro della figlia . Allargando l’orizzonte, infine, viene anche chiarito che la serietà della minaccia nei confronti della donna non appare ridimensionata dal mezzo adoperato il telefono o dalla distanza , poiché l’uomo ha evidentemente considerato anche le conseguenze della condotta criminosa da lui ipotizzata, dicendo letteralmente all’ex compagna di non avere paura dei carabinieri e del carcere .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 febbraio – 5 luglio 2017, n. 32368 Presidente Nappi – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Pu. Pe. Au. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 25/11/2015 con la quale la Corte di Appello, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., per aver minacciato di morte Bo. Ma Deduce la violazione di legge, lamentando che non sussista l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 cod. pen., poiché le espressioni minacciose erano state pronunciate per telefono, a grande distanza, ed erano legate al fatto che la Bo. non gli permetteva di parlare al telefono con la figlia minore il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come minaccia semplice. Deduce inoltre il vizio di travisamento della prova, avendo attribuito valore probatorio alla sola testimonianza della persona offesa, senza alcun riscontro, e senza considerare l'interesse personale della stessa, finalizzato ad allontanare il papà della figlia dalla propria vita, poiché aveva un nuovo compagno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Ro., Rv. 264341 , in tal senso rilevando l'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo pertanto, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti attivo e passivo del reato Sez. 5, n. 44382 del 29/05/2015, Mi., Rv. 266055 . Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo ritenuto integrata l'aggravante della gravità da una minaccia di morte, oltre che di sequestro di persona della figlia minore rubo la bambina , la cui serietà non appariva ridimensionata dal mezzo adoperato il telefono o dalla distanza, avendo l'autore espressamente considerato anche le conseguenze per lui pregiudizievoli di una condotta criminosa non ho paura di carabinieri e del carcere . 3. La seconda doglianza è inammissibile, non soltanto perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge art. 606, comma 3, cod. proc. pen. , risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, ma altresì perchè manifestamente infondate. 3.1. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al riguardo, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Ca., Rv. 262575 , nel caso di specie non rinvenibili, né tantomeno dedotte. 3.2. La censura, peraltro, è manifestamente infondata, in quanto l'attendibilità della persona offesa è stata fondata su una valutazione di coerenza intrinseca e di credibilità soggettiva, e sul rilievo dell'assenza di un interesse processuale, in ragione della mancata costituzione di parte civile. Sul punto, è pacifico che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.