La presenza di un terzo soccorritore non “salva” l’automobilista dall’omissione di soccorso

La Cassazione richiama il principio secondo il quale, nel reato di fuga, il dolo deve investire non solo l’evento incidente, ma anche il danno alle persone e conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 32114/17, depositata il 4 luglio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di prima istanza, ex art. 189, commi 1, 6 e 7 c.d.s., per non aver l’imputato prestato assistenza alle vittime di due distinti incidenti stradali, da lui causati. Avvero tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a due distinti motivi. Il primo in ordine alla mancata disamina dei motivi di appello e travisamento della prova in merito all’ipotesi di omissione di soccorso , essendo presente sul luogo dell’incidente una terza persona che intervenne, così sollevandolo da eventuali responsabilità. Il secondo riguardante la mancata disamina dei motivi d’appello e il travisamento della prova in merito all’ipotesi di fuga dopo l’incidente , affermando che in conseguenza all’incidente da lui cagionato non si fossero prodotti danni alle persone coinvolte. L’omissione di soccorso. La Cassazione dopo aver ricordato che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative dei singoli passaggi della ricostruzione fattuale non sono proponibili nel giudizio di legittimità, richiama l’interpretazione del reato di fuga previsto all’art. 189, comma 6 e 7 cds. La Corte afferma infatti, che nel suddetto reato, il dolo deve sussistere non solo nel momento dell’incidente, ma anche per il danno alle persone e la conseguente necessità di soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità. Tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente abbia bisogno di soccorso può configurarsi anche sotto il profilo del dolo eventuale. Inoltre, il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 aprile – 4 luglio, n. 32114 Presidente Blaiotta – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.6.2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di F.H. in ordine al reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada, per non essersi fermato e non aver prestato assistenza alle vittime di due distinti incidenti stradali da lui causati alla guida della vettura Renaul Clio tg. . 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione come di seguito indicato. I Mancata disamina dei motivi di appello e travisamento della prova in merito all’ipotesi di omissione di soccorso . Deduce che la fattispecie incriminatrice in disamina presuppone l’effettività del bisogno di soccorso dell’investito, che viene meno nel caso di assenza di lesioni o se altri vi abbiano già provveduto e non risulti più necessario. Lamenta che la Corte di merito non ha adeguatamente ponderato in merito alla effettiva necessità di assistenza dei soggetti incidentati, né in merito alla presenza sul luogo del primo incidente di un terzo soggetto M. che intervenne, così sollevando l’autore dell’incidente da eventuali responsabilità. Rileva che il teste M. dichiarò - in sede di s.i.t. acquisite agli atti del fascicolo - di aver notato due persone di sesso maschile, di nazionalità probabilmente africana, parlare con le due ragazze che si trovavano a bordo della vettura Fiat ciò che smentirebbe l’assunto della Corte di appello secondo cui, dopo il primo incidente, non ci fu nessuna discussione fra l’imputato e le persone investite. II Mancata disamina dei motivi di appello e travisamento della prova in merito all’ipotesi di fuga dopo l’incidente . Deduce che la norma in contestazione sanziona colui che si sia allontanato dal luogo dell’incidente da lui cagionato ed in conseguenza del quale si siano prodotti danni alle persone coinvolte. Lamenta la carenza in sentenza di qualsivoglia valutazione in punto di consapevolezza da parte del prevenuto del danno alle persone. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Le censure dedotte in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto per le plurime condotte criminose di omissione di soccorso e di fuga attengono sostanzialmente a valutazioni probatorie ed apprezzamenti di merito. In proposito, si osserva che le doglianze relative ad asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da un percorso motivazionale che risulti comunque esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio al fine di dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte dell’imputato e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in chiave di puro merito, non valgono a scalfire la motivazione fornita dalla Corte territoriale in punto di responsabilità, dovendosi a tal fine rammentare che, trattandosi di c.d. doppia conforme , le argomentazioni delle sentenze dei due gradi di merito possono vicendevolmente integrarsi in quanto riconducibili ad unità. 2.1. Ed invero i giudicanti non hanno mancato di richiamare espressamente gli elementi acquisiti a carico dell’imputato, ed in particolare le dichiarazioni delle persone offese nei due incidenti che si sono susseguiti a distanza ravvicinata di tempo l’uno dall’altro. Nel primo, la Renault Clio condotta dall’imputato, a causa di una brusca accelerazione, ruotando di 90 gradi rispetto al suo senso di marcia, finiva con l’urtare violentemente la parte posteriore del veicolo Fiat Palio, nel cui interno erano presenti R.F. al posto di guida e B.G.I. passeggera . La B. riusciva ad annotare la targa del veicolo che le aveva urtate. Entrambe le donne riportavano lesioni. Dalla Renault scendevano due giovani di origine nordafricana uno dei quali, il soggetto alla guida, successivamente identificato per l’odierno imputato , visibilmente alterati da sostanze stupefacenti o alcoliche. I due, dopo aver raccolto la targa anteriore della loro vettura, staccatasi a causa dell’urto, risalivano sul veicolo e si allontanavano a gran velocità, nonostante i danni subiti e le lesioni inferte alle due donne. Nel secondo, avvenuto poco dopo il primo, la stessa Renault Clio andava a tamponare violentemente una Ford Focus ferma al semaforo, causando a A.G.V. , passeggera della stessa, una contusione al ginocchio destro. Il guidatore della Renault, lungi dal fermarsi per prestare soccorso, invertiva il senso di marcia con una brusca manovra e si allontanava, facendo perdere le proprie tracce. 2.2. La consapevolezza dolo del prevenuto di aver causato sinistri idonei a cagionare danno alle persone è stata adeguatamente e plausibilmente ricavata dai giudici di merito dalle dichiarazioni delle persone offese e dalla stessa dinamica degli incidenti, estremamente violenti, anche tenuto conto dei danni riportati dalla stessa Renault Clio condotta dall’imputato, tanto che un teste oculare M. riferiva che la detta vettura era ripartita con difficoltà a causa dei danni riportati. In sostanza la gravità degli incidenti e dei danni causati, l’accertata sussistenza di lesioni in danno delle vittime, la fuga repentina del prevenuto in entrambi gli episodi, hanno indotto i giudici di merito a ritenere configurabile la consapevolezza da parte dell’imputato della necessità di prestare assistenza, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale. In tal senso si deve rammentare che nel reato di fuga , previsto dall’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 23723901 . Nella specie l’accertamento del dolo è stato correttamente compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, in quanto univocamente indicative del verificarsi di incidenti idonei ad arrecare danno alle persone Sez. 4, n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 25542901 . 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.