L’impugnazione cautelare proposta via PEC è inammissibile

Le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione cautelare sono tassative e non ammettono equipollenti. Per garantire l’autenticità della provenienza e la sua ricezione l’atto può essere spedito solo mediante lettera raccomandata o telegramma.

Così ha deciso il Collegio di Legittimità con sentenza n. 32089/17 depositata il 4 luglio. Il caso. L’imputato, per mezzo del suo difensore, ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Palermo che confermava il provvedimento del GIP con cui gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere. No alla PEC. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile in quanto presentato presso il giudice a quo via PEC, modalità non consentita dalla legge. È, infatti, principio ormai consolidato, in materia di impugnazioni, quello di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza produce inammissibilità. Inoltre, per quanto concerne l’impugnazione cautelare, è stato affermato, che le modalità di presentazione e di spedizione di questa sono tassative e non ammettono equipollenti. L’atto, infatti, può essere spedito solo mediante lettera raccomandata o telegramma, così da garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto. In tal senso, nessuna norma prevede la possibilità di trasmissione dell’atto in questione mediante l’uso della PEC.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 giugno – 4 luglio 2017, n. 32089 Presidente Diotallevi – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto e in diritto 1. Il difensore di R.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Palermo in funzione di giudice del riesame del 27/3/2017 che ha confermato il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale che ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Al riguardo, deduce 1 la nullità dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione artt. 292, comma 2, lett. c-c bis e 606, comma 1, lett. e in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c cod. proc. pen. e all’art. 273 stesso codice 2 l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e, in specie, dell’art. 275 cod. proc. pen. la mancanza di motivazione e la sua illogicità. Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto risulta essere stato presentato presso il giudice a quo via PEC e, dunque, in modalità dalla legge non consentite. Tale forma di inoltro dell’impugnazione non produce, pertanto, alcun effetto non instaurandosi il relativo rapporto processuale riguardo la fase di legittimità. Al riguardo, infatti, questa Corte ha avuto modo di precisare, ancora di recente, e va qui ribadito che, in materia di impugnazioni, vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla norma è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge Sez. 1, n. 16356 del 20.3.2015, Piras, Rv. 263321. In una fattispecie in tema di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione. Sez. 4, n. 18823 del 30/3/2016, Rv. 266931. In tema di ricorso avverso provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio . In altra pronuncia è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l’uso della posta elettronica certificata c.d. PEC , in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen. - esplicitamente indicato dall’art. 309, comma 4, a sua volta richiamato dall’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC così Sez. 5, n. 24332 del 5.3.2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, rv. 263900 . 3. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. L’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati ai fini della declaratoria di inammissibilità consente di redigere la motivazione in forma semplificata. Trattandosi di imputato minorenne va disposto, al momento della pubblicazione della sentenza, l’oscuramento delle generalità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi in quanto imposta dalla legge. Motivazione semplificata.