Infermieri spostati al Pronto soccorso: esclusa l’ipotesi dell’abuso d’ufficio

Cade definitivamente l’accusa nei confronti del direttore che ha firmato il provvedimento. Manca la prova dell’intenzionalità di arrecare un danno. Generico e insufficiente il richiamo a presunti conflitti col sindacato di appartenenza dei lavoratori.

Tre infermieri, tutti appartenenti allo stesso sindacato, trasferiti al ‘Pronto soccorso’. Riflettori puntati sul direttore che ha firmato il provvedimento. Nonostante le contestazioni mosse dall’organizzazione sindacale, è impossibile parlare di abuso d’ufficio” Cassazione, sentenza n. 31628/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Personale. A ritenere chiusa la vicenda ha provveduto già il GUP, respingendo la richiesta del PM del Tribunale che aveva chiesto il rinvio a giudizio del direttore della struttura ospedaliera per un presunto caso di abuso d’ufficio . Impossibile, in sostanza, parlare di danno ingiusto procurato intenzionalmente ai tre infermieri trasferiti al Pronto Soccorso e rimossi dalle unità operative in cui all’epoca prestavano il loro servizio . Secondo il GUP non erano emerse irregolarità , anche perché i provvedimenti non costituivano né trasferimento né mobilità interna dei lavoratori, e quindi non vi era alcuna necessità del parere delle rappresentanze sindacali, richiesto solo in caso di spostamento del lavoratore sindacalista in altra sede . E, sempre in questa ottica, viene evidenziato che il direttore aveva ricevuto una espressa delega per un progetto di riorganizzazione del personale, e anche per la sua riallocazione , e il settore critico, alla luce della carenza di personale, era proprio quello della ‘Emergenza’, ove erano stati spostati i tre infermieri . Per chiudere il cerchio, poi, viene segnalato che i provvedimenti non sono stati ritenuti illegittimi dall’Amministrazione, che si è limitata a sospenderli in ragione della pendenza del procedimento penale, né sono stati impugnati dai lavoratori . Danno. In sostanza, secondo il GUP non vi era alcuna possibile intenzionalità di danno nella scelta compiuta dal direttore con lo spostamento dei tre lavoratori. E questa visione viene condivisa ora dai giudici della Cassazione, i quali ribadiscono che non si può parlare di abuso d’ufficio , mancando la prova del danno o quantomeno di irregolarità formali nell’operato del direttore. Per i magistrati è indicativa l’assenza di segnalazione di un’evidente violazione delle regole . Ma, sopra tutto, è centrale la totale assenza di elementi concreti per ritenere che il direttore, pur in ipotesi di errori nella gestione, intendesse produrre intenzionalmente un danno . E in questa prospettiva è generico, concludono i giudici, il richiamo a una ipotetica generica ripicca del direttore perché inviso alla organizzazione sindacale di appartenenza dei tre infermieri .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 maggio – 27 giugno 2017, n. 31628 Presidente Rotundo – Relatore Si Stefano Ritenuto in fatto Il pubblico ministero del Tribunale di Locri chiedeva il rinvio a giudizio di Calabro Do., direttore del dipartimento area ospedaliera di Locri, contestandogli il reato di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen. per avere procurato intenzionalmente un danno ingiusto a Giorgi Caterina, infermiera professionale, Mu. Ma., operatrice professionale della direzione sanitaria, Scali Giuseppe, infermiere professionale, avendone disposto l’adibizione ad unità operative diverse da quelle ove al tempo prestavano il loro servizio , con provvedimenti che, secondo il pubblico ministero erano di competenza esclusiva del direttore generale erano stati emessi in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale di cui i tre erano dirigenti non indicavano serie ragioni che giustificassero il trasferimento non tenevano conto che il sindacato citato aveva presentato plurime segnalazioni e denunzie a carico del Calabro nonché incurante della mancata adozione di un piano organizzativo dell'ospedale come richiesto dalla organizzazione sindacale. Il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza del 22 settembre 2016, ha dichiarato non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste ritenendo sostanzialmente del tutto inconsistente tale tesi di accusa. Il gup ha osservato innanzitutto che non ricorrono affatto le presunte varie irregolarità segnalate i provvedimenti non costituivano né trasferimento né mobilità interna dei lavoratori ai sensi del CCN comparto sanità e, quindi, non vi era alcuna necessità del parere delle rappresentanze sindacali, richiesto solo in caso di spostamento del lavoratore sindacalista in altra sede La normativa di settore attribuisce al personale con la qualifica di Calabro i poteri necessari per l'organizzazione degli uffici, anche quanto alle misure relative alla gestione dei rapporti di lavoro del resto, dalla documentazione in atti risulta che il Calabro aveva ricevuto una espressa delega per un progetto di riorganizzazione del personale, anche per la sua riallocazione, e che il settore critico era proprio quello dell'emergenza ove erano stati spostati i tre infermieri. Tali provvedimenti, poi, né sono stati ritenuti illegittimi dall'Amministrazione che si è limitata a sospenderli in ragione della pendenza del presente procedimento penale né sono stati impugnati dai lavoratori i provvedimenti sono motivati in via specifica con riferimento alla carenza di personale al pronto soccorso. Tale carenza, peraltro, risulta espressamente dalla documentazione in atti. Comunque, non si trattava affatto di scelta in alcun modo contraria al buon andamento. In ogni caso, poi, rilevava il gup come nessun elemento concreto segnalasse una possibile intenzionalità di danno. il pubblico ministero propone ricorso deducendo con unico ed articolato motivo la contestazione non riguardava il trasferimento ma la utilizzazione presso unità operative differenti Quindi la sentenza è erronea perché non decide sulla accusa come formulata dal PM. La normativa contrattuale in vigore avrebbe imposto laddove si fosse reso realmente necessario 'utilizzare' i dipendenti presso unità operative diverse il corretto uso della contrattazione decentrata recepita nel 1995 dal direttore generale della AsI. Argomenta, quindi, su come il Calabro avrebbe dovuto procedere. Svolge argomenti per dimostrare l'errore del giudice nel ritenere che la competenza nella data materia spettasse anche all'imputato e che, comunque, vi era stata una cattiva gestione del progetto di riorganizzazione. Rinvia alla lettura delle disposizioni di servizio in questione per valutarne la assenza di motivazione. Vi era intenzionalità della condotta come desunto innanzitutto dal fatto stesso della violazione delle regole che l'ufficio impugnante reputa applicabili. Ritiene indicativo il fatto che i dipendenti siano guarda caso aderenti alla medesima organizzazione sindacale, evidentemente mal sopportata tanto più che servivano un territorio in cui la regola del silenzio è d'oro e /' omertà il valore di carattere primario! per via della incessante azione denuncia che andava ad investire il dr Calabro indagato al pari di tutto l'apparato dirigente dell'ASP di Reggio Calabria, tristemente nota alle cronache per i suoi smisurati buchi finanziari, pari solo alle inefficienze delle varie strutture di servizio amministrate sul territorio . Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza degli argomenti oltre che per richiedere valutazioni in fatto non compatibili con il giudizio di legittimità. Il gup ha correttamente letto ed interpretato la contestazione che, contrariamente a quanto sostiene l'ufficio impugnante, parlava espressamente di assenza di ragioni che giustificassero il trasferimento ed ha rilevato come la prospettazione dell'accusa fosse fondamentalmente nel senso della non condivisione della scelta amministrativa. Preso atto di tale erronea impostazione, il gup ha riportato il tutto nei giusti binari, sulla scorta della verità processuale che non solo non faceva trasparire alcuna intenzionalità di danno che è l'in sé del reato di cui all'art. 323 cod. pen. abuso e non cattivo uso dell'ufficio ma, in realtà, escludeva in radice alcuna apparenza di irregolarità formale. Rispetto a tale decisione, il ricorso appare fondamentalmente mirato a sindacare il merito della azione amministrativa, peraltro nel sostanziale interesse di una organizzazione sindacale lo dimostra neanche tanto la assenza di segnalazione di un'evidente violazione delle regole da parte del Calabro appaiono corrette, per quanto qui di interesse, le considerazioni del giudicante , quanto la totale assenza di elementi concreti per ritenere che l'imputato, pur in ipotesi di errore nella gestione, intendesse produrre intenzionalmente un danno. Che si sia fuori dal tema dell'abuso di ufficio quale correttamente configurato dal gup lo conferma il fatto che tale intenzionalità, che nella imputazione era inserita quale semplice e generica clausola di stile e degradata ad elemento secondario, viene per la prima volta individuata solo nel ricorso ove, in risposta alla sentenza, si tenta di costruire una intenzionalità di abuso quale ipotetica generica ripicca di Calabro per essere inviso alla organizzazione sindacale in questione. Qui, invero, si chiedono anche valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.