Trasmette una partita criptata al circolo, lo salva l’assenza del fine di lucro

Trasmette un programma televisivo criptato nel circolo ricreativo da lui gestito per mezzo di un decoder destinato ad uso personale. A farlo assolvere sarà l’assenza dello scopo di lucro.

Il caso. Il Pubblico Ministero chiedeva la sentenza di condanna a 6 mesi di reclusione e a 3mila euro di multa per l’imputato accusato di aver trasmesso nel circolo ricreativo da lui gestito un servizio criptato ricevuto per mezzo di un decoder ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore. Trasmissione in pubblico di programmi televisivi criptati. Il Giudice di merito afferma, preliminarmente, che l’art. 171- ter l. n. 633/1994, come sostituito dalla l. n. 648/2000, sanziona la condotta di chi, per uso non personale e a fini di lucro, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato . Le parole della Cassazione. Sul punto, il Giudice ritiene opportuno rilevare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7051/2012 quando pronunciandosi sulla condotta del gestore di un pub che aveva trasmesso in pubblico una partita di calcio criptata a mezzo della propria smart card ad uso domestico, statuì che non poteva farsi rientrare nella nozione di trasmissione di programmi televisivi criptati la mera condotta di chi associa se stesso ad altre persone nella fruizione dello spettacolo televisivo, a prescindere dalla liceità o meno di ciò sul piano contrattuale e quindi civilistico ciò che si verifica di norma quando manca il fine di lucro . Niente lucro, imputato assolto. Tale principio, secondo il Tribunale, deve applicarsi anche al caso di specie. Pertanto, la responsabilità dell’imputato va esclusa soprattutto con riferimento alla trasmissione di detti programmi criptati addirittura in un circolo ricreativo dove non può di certo dirsi perseguita alcuna finalità di lucro. A maggior ragione se, come nel caso di specie, le persone presenti all’interno del circolo erano poche e tra loro tutte amiche. In virtù di quanto detto, il Tribunale assolve l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

Tribunale di Bari, sez. II Penale, sentenza 28 marzo 2017, n. 1413 Giudice De Palo Fatto e diritto Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 24.10.2014, omissis veniva chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale di Bari del reato in epigrafe ascrittogli. All'udienza del 10.3.2015 il Giudice, rilevata Puntualità della notifica del decreto nei confronti dell'imputato non comparso, disponeva la rinnovazione dell'adempimento e rinviava all'udienza del 13.10.2015. All'udienza del 13.10.2015 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dell'imputato non comparso, disponeva procedersi in sua assenza e rinviava l'apertura del dibattimento per l'udienza del 23.2.2016. All'udienza del 23.2.2016, svoltasi in assenza dell'imputato, il Giudice, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento. Il Pubblico Ministero chiedeva l'audizione dei propri testi di lista ed il difensore chiedeva l'esame dell'assistito nonché l'audizione dei testi di lista a discarico. Il Giudice ammetteva le prove come richieste dalle parti e rinviava all'udienza del 20.9.2016, per l'audizione dei testi a carico e l'esame dell'imputato. All'udienza del 20.9.2016, svoltasi in presenza dell'imputato, si procedeva ad escutere il teste Ro. De., in servizio presso la Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli al termine, il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione di n. 2 fotografie scattate dalla Guardia di Finanza ritraenti lo stato dei luoghi nonché dell'attestazione riportante l'elenco dei soggetti presenti al momento dell' accertamento e rinunciava così all’audizione dell'ulteriore teste a carico. In assenza di opposizione da parte della difesa, il Giudice acquisiva le fotografie e l'attestazione richiesta dal Pubblico Ministero, revocava l'ordinanza ammissiva dell'ulteriore prova orale a carico e disponeva procedersi all'esame dell'imputato. All'esito, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 31.1.2017, per l'audizione dei testi di lista della difesa. All'udienza del 31.1.2017, svoltasi in presenza dell'imputato, si procedeva all'audizione dei testi omissis in qualità di persona informate sui fatti all'esito, il difensore rinunciava all'esame degli ulteriori testi a discarico ed il Giudice, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero, revocava la relativa ordinanza ammissiva e rinviava all'udienza del 21.3.2017, per la discussione e decisione. All'udienza del 21.3.2017, svoltasi in assenza dell'imputato, il difensore dichiarava di aderire all'astensione dalle attività di udienza indetta dall'Unione delle Camere Penali ed il giudice rinviava il processo per la discussione e decisione all'udienza del 28.3.2017, sospendendo il decorso dei termini di prescrizione. All'odierna udienza, svoltasi in presenza dell'imputato, il Giudice dichiarava conclusa l'attività istruttoria ed indicava gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Le parti rassegnavano così le rispettive conclusioni ed il Giudice dava lettura della presente sentenza. Alla luce delle risultanze istruttorie emerge quanto segue. A dibattimento, omissis in servizio presso la Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli, ha riferito che in data 14.3.2010, alle ore 22.30 circa, a seguito di una segnalazione ricevuta da parte di due operatori omissis aveva proceduto ad effettuare un controllo presso la sede del omissis effettuato l'accesso, all'interno di detto circolo aveva rilevato la presenza di quattro soci, intenti a visionare l'incontro calcistico omissis iniziato da pochi minuti e la cui trasmissione televisiva era oggetto di concessione ai canali Tv a pagamento omissis dopo aver raccolto le generalità dei soggetti presenti - in particolare erano presenti i soci omissis cfr. attestazione dei soggetti presenti al momento dell'accesso, in atti - aveva provveduto a contattare telefonicamente omissis gestore del Club all'epoca dei fatti e non presente al momento dell'accesso il omissis era sopraggiunto dopo circa mezz'ora nel corso del successivo controllo veniva accertato che il contratto in uso al decoder ed alla scheda di trasmissione, utilizzati per la visione della partita in questione, non era quello praticato per gli esercizi commerciali, ma si trattava di una licenza ad uso esclusivamente domestico conseguentemente, si era proceduto a porre sotto sequestro sia il decoder che la scheda di trasmissione utilizzati all'interno del Club. Il teste ha inoltre precisato che omissis odierno prevenuto, non era proprietario del locale adibito a sede del Club, rivestendo unicamente la qualità di gestore del circolo dopo aver raccolto le generalità dei soci presenti in sede di accesso, non aveva inoltre accertato se questi avessero pagato un biglietto al Club per poter visionare la partita, né se fossero legati al omissis da vincoli di parentela. omissis in sede dibattimentale, ha dichiarato che all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di Presidente del omissis la sera del 14.3.2010, mentre si trovava a casa, era stato contattato da alcuni soci, che lo mettevano al corrente della presenza dei militari della Guardia di Finanza all'interno del Club portatosi subito sul posto, aveva rinvenuto la presenza di quattro o cinque soci intenti a vedere la partita, a mezzo del decoder di un altro socio aveva chiesto loro spiegazioni per quanto stava accadendo, in ragione del fatto che sino ad allora il circolo non aveva mai trasmesso incontri calcistici in concessione a canali Tv a pagamento presso la sede del Club, infatti, non era mai stato neppure installato un decoder per questo tipo di trasmissioni e, con riferimento all'accaduto, aveva appreso dai ivi soci presenti che era stato omissis uno dei soci del Club, ad avere avuto l'idea di utilizzare un decoder domestico per organizzare una sorpresa al socio omissis attuale Presidente del Club ed il cui padre era deceduto poco tempo prima. L'imputato ha altresì precisato che il omissis era mero un circolo ricreativo, non svolgendo alcuna attività commerciale a ciascun socio veniva rilasciata una tessera d'iscrizione, dietro versamento di una determinata somma le somme raccolte dall'attività di tesseramento venivano utilizzate per sostenere le spese relative al canone di locazione del locale in uso al Club al momento dell'accertamento, non aveva nulla da dichiarare ai militari della Guardia di Finanza, in ragione del fatto che il socio proprietario del decoder ebbe una crisi di pianto e questo lo aveva spinto, quale Presidente del Club, ad assumersi tutta la responsabilità dell'accaduto all'epoca dei fatti, ciascun socio, presso la propria abitazione, godeva di un abbonamento omissis ad uso domestico, sicché le partite non venivano mai trasmesse presso il circolo a seguito del controllo operato dalla Guardia di Finanza, i soci avevano tutti dismesso i loro abbonamenti privati, contribuendo alle spese per l'installazione di un decoder all'interno del circolo, la cui licenza di trasmissione aveva un costo differente''. A dibattimento, omissis socio del omissis con riferimento ai fatti del 14.3.2010 ha riferito che all'epoca, stava attraversando un periodo di difficoltà familiare, avendo pochi giorni prima subito la perdita del proprio padre, con il quale era solito seguire gli incontri calcistici per questa ragione, la sera del 14.3.2010, il socio omissis aveva voluto organizzargli una sorpresa, invitandolo a vedere la partita al Club per poter visionare la partita in questione, era stato utilizzato il decoder privato e la scheda di trasmissione omissis durate il corso della partita, però, erano sopraggiunti due militari della Guardia di Finanza, che avevano proceduto ad effettuare un controllo presso la sede del circolo e ad identificare i soggetti ivi presenti in ragione di ciò, aveva subito contattato telefonicamente omissis all'epoca Presidente del circolo, per metterlo al corrente della presenza dei militari sopraggiunto il omissis in sede di accertamento omissis cominciò un pò ad andare in ansia, in panico, cominciò a piangere e così omissis Presidente, si prese subito lui la sua responsabilità del caso . Il teste ha inoltre aggiunto che il omissis non esercitava alcuna attività commerciale con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, il omissis prima dell'intervento della Guardia di Finanza ignorava il fatto che lo stesso si fosse recato al Club, unitamente ad altri soci, per vedere la partita a mezzo del decoder privato del omissis e per la cui visione non aveva pagato alcun biglietto all'epoca dei fatti, ciascun socio godeva di un proprio abbonamento domestico omissis o esame omissis socio omissis , con all'accertamento operato dalla Guardia di Finanza in data 14.3.2010, ha riferito che l'idea di organizzare una sorpresa al socio omissis attuale Presidente del Club e che, all'epoca dei fatti, aveva da poco subito la perdita del padre, era stata una propria iniziativa aveva chiamato il omissis chiedendogli di vedere la partita del 14.3.2010 al Club a tal fine, aveva utilizzato il decoder e la propria scheda omissis ed in uso presso la propria abitazione verso la fine del match, erano sopraggiunti due militari che avevano proceduto ad identificare i presenti al momento dell'accesso dei militari, l'allora Presidente, omissis non era né presente all'interno del circolo, né al corrente dell'iniziativa da lui presa dinanzi alla richiesta di spiegazioni circa l'utilizzo del decoder in questione presso la sede del Club, lo stesso aveva avuto una crisi e così omissis si era assunto tutta la responsabilità dell'accaduto. Il teste, dopo aver ribadito che l’idea di vedere la partita al Club era stata una propria iniziativa, ha inoltre aggiunto che il Club non svolgeva alcuna attività commerciale e che, per la visione dell'incontro calcistico in questione, non aveva corrisposto alcuna quota al circolo. A dibattimento omissis socio del omissis con riferimento ai fatti del 14.3.2010 ha riferito che qualche settimana prima dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, era deceduto il padre del socio omissis e così, al fine di fare una sorpresa al omissis il socio omissis l'ave va chiamato per invitarlo a Club a vedere la partita omissis disputatasi la sera del 14.3.2010 quella sera, però, lo stesso non aveva potuto partecipare alla sorpresa, avendo avuto alcune questioni di carattere personale in ogni caso, il Club sino ad allora non aveva mai trasmesso le partite in concessione ai canali Tv a pagamento, anche perché all'epoca ciascun socio aveva un proprio abbonamento domestico presso l'abitazione e, quindi, ognuno la vedeva a casa propria . Il teste ha inoltre precisato che il omissis non svolgeva alcuna attività commerciale. Ciò detto in punto di fatto, in punto di diritto va affermato quanto segue. omissis odierno prevenuto, viene chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 171-ter lettera e della Legge n. 633/1941 per aver trasmesso, per uso non personale ed in assenza di accordo con il legittimo distributore, un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, all'interno del circolo ricreativo omissis cui lo stesso rivestiva la qualità di Presidente. Va preliminarmente ricordato che l'art. 171-ter Legge n. 633 del 1941 come sostituito dalla L. 18 agosto 2000, n. 648 sanziona la condotta di chi, per uso non personale e a fini di lucro, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7051 del 2 dicembre 2012 dep, il 23,2,2012 , pronunciandosi in ordine alla condotta del gestore di un pub che aveva trasmesso in pubblico una partita di calcio criptata, a mezzo della propria smart card omissis per uso domestico, si è espressa statuendo che se, per un verso, il reato di cui all'art. 171-ter citato deve senz'altro ritenersi integrato dalla condotta di chi, utilizzando una smart card , legittimamente detenuta in base al contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente domestico, diffonda in pubblico i programmi stessi in assenza di accordo con il distributore non può tuttavia farsi rientrare nella nozione di trasmissione di programmi televisivi criptati, la mera condotta di chi associa se stesso ad altre persone nella fruizione dello spettacolo televisivo, a prescindere dalla liceità o meno di ciò sul plano contrattuale e quindi civilistico ciò che si verifica di norma quando manca il fine di lucro '. Con riferimento al caso oggetto di valutazione da parte della S.C. era stato rilevato che non vi era prova che il gestore avesse pubblicizzato l'evento sportivo trasmesso, la cui diffusione non poteva perciò ritenersi funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone e che, al momento dell'accertamento, all'interno del pub erano presenti pochissimi avventori che non vi era alcun dato per affermare che fosse stato applicato un sovrapprezzo per la finizione di quella trasmissione. Il principio può e deve essere applicato al caso oggetto di giudizio e deve ritenersi esclusa la penale responsabilità dell'odierno prevenuto, in ragione di molteplici considerazioni il principio sancito dalla Suprema Corte con riferimento alla trasmissione di programmi sportivi criptati all'interno di un esercizio commerciale, deve ritenersi senz'altro ed a maggior ragione applicabile in ordine ad un circolo ricreativo che, per statuto, non persegue alcuna finalità di lucro non vi è prova che la trasmissione dell'evento calcistico del 14.3.2010 fosse stata in qualunque modo pubblicizzata dal omissis al fine di attirare all'interno del circolo anche soggetti estranei allo stesso al momento dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, era stata rilevata all'interno del Club la presenza di soli quattro soci, peraltro tra di loro tutti amici nessuno dei soci presenti aveva pagato un biglietto o corrisposto somme per la visione della partita in questione. Alla luce delle suesposte considerazioni, dev'essere esclusa la rilevanza penale della condotta oggetto di contestazione, non emergendo alcun elemento atto a ritenere sussistente il fine di lucro , come richiesto dalla norma incriminatrice. P.Q.M. Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve omissis al reato in epigrafe ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato. Motivazione contestuale.