Reddito annuo esiguo: sanzionato comunque l’omesso contributo al mantenimento dei figli

Condanna definitiva per un padre. Irrilevante il richiamo al ‘Cud’ che attesta un reddito annuo inferiore ai 5mila euro. Sarebbe stato necessario, piuttosto, dimostrare una totale indigenza.

Redditi esigui, pari a neanche 5mila euro in un anno. La documentazione portata in giudizio però non salva il padre dalla condanna per non avere contribuito al mantenimento dei figli minorenni Cassazione, sentenza n. 30826/2017, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Condizioni. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, non ci sono dubbi sulla violazione compiuta dall’uomo in qualità di padre. È emerso difatti che egli non ha contribuito al mantenimento dei figli minorenni, omettendo di versare alla moglie separata il 50 per cento delle spese straordinarie e l’assegno stabilito dal Tribunale . In Cassazione il legale prova a rimettere in discussione la decisione presa in Appello. Così egli spiega che non è provata la capacità economica del suo cliente e quindi la relativa possibilità di fornire assistenza alla prole . E in questa ottica viene anche richiamato il ‘Cud’ che attesta un reddito imponibile annuo che non arriva a 5mila euro. Queste osservazioni non convincono però i magistrati del ‘Palazzaccio’. A loro avviso, difatti, non è sufficiente il riferimento a una presunta esiguità dei redditi dell’uomo , poiché solo l’assoluta indigenza e l’assenza di condizioni personali astrattamente idonee a consentire all’individuo di produrre reddito potrebbero rendere potenzialmente giustificabili le omissioni contestate al genitore. Per chiudere il cerchio, poi, i giudici sottolineano altri due dati importanti primo, mai nessuna erogazione, seppur modesta, è stata elargita secondo, non vi è prova di inabilità lavorativa o di uno stato di disoccupazione involontario . Evidente, quindi, la colpa dell’uomo, che ha consapevolmente scelto di non dare il proprio contributo al mantenimento dei figli .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 21 giugno 2017, n. 30826 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza n. 3155/2014 la Corte di appello di Firenze, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze a Da. Pi. ex art. 3 legge 8 & lt febbraio 2006 n. 54 per non avere contribuito al mantenimento dei figli minorenni omettendo di versare alla moglie separata il 50% delle spese straordinarie sostenute e l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale da/ luglio 2010 ad oggi . 2. Nel ricorso presentato personalmente da Pi. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo a vizio di motivazione e travisamento del fatto per mancanza di adeguata prova della capacità economica dell'obbligato di fornire assistenza materiale alla prole non potendo bastare a tal fine documentazione, peraltro di non univoco significato, tratta da Facebook b manifesta illogicità della motivazione nel negare rilevanza al CUD prodotto con l'atto di appello e attestante un imponibile annuo di Euro 4952,03 relativo al 2012 e violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. nel disconoscimento della continuazione con il reato ex art. 570, comma 2 n. 2 cod. pen. per il quale il ricorrente è stato precedentemente condannato. 3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. Il delitto previsto dall'art, ex art. 3 legge 8 febbraio 2006 n. 54 si configura per il semplice inadempimento dell'obbligazione civile di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, non rilevando - a differenza che per l'art. 570, comma 2, cod. pen. - che la condotta non abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717 Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, Rv. 253262 Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680 . Correttamente la Corte di appello ha argomentato che solo l'assoluta indigenza e l'assenza di condizioni personali astrattamente idonee a consentire all'individuo di produrre reddito potrebbero assumere efficacia esimente rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e che risulta insufficiente la produzione per la prima volta in appello circa l'esiguità dei propri redditi, perché a riferita all'anno d'imposta 2012 Sez. 6, n. 7605 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 26905301 Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Rv. 229504 b mai nessuna erogazione seppur modesta è stata elargita a indicare la buona volontà di adempiere c manca la prova, rilevante stante l'età dell'imputato, di inabilità lavorativa e dello stato di disoccupazione involontario. Nel contesto di questi criteri di ricostruzione del fatto ha una rilevanza inessenziale e periferica la questione della conducenza probatoria dei documenti estratti da Facebook prodotti dalla parte offesa. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo se non sorretto da adeguata motivazione. Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006 Sez. 4, 13-6-2007, n. 25097, Rv n. 237014 . La Corte di appello ha non illogicamente escluso il vincolo della continuazione con il precedente reato ex art. 570 cod. pen. relativo a fatti commessi nel 2009 rilevando che il programma criminoso non può essere individuato nella semplice volontà di perseguire nell'illecito e, a ulteriore esplicitazione della sua ratio decidendi, osservando - in senso contrario - che, nella fattispecie, la ripetizione del reato semmai avrebbe dovuto essere valutata negativamente ex art. 133 cod. pen. e dovrebbe comportare la contestazione della recidiva . 3. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.