Auto lasciata in strada con le chiavi a bordo: condanna più grave per il ladro

L’uomo è stato beccato alla guida della vettura appena rubata. Riconosciuta l’aggravante della esposizione alla pubblica fede. Irrilevante la condotta incauta del proprietario.

Automobile lasciata in strada, con tanto di chiavi a bordo. Occasione troppo ghiotta per il ladro, che però non riesce a mettere a segno il colpo, viene arrestato e ora si becca una condanna per furto. A rendere la pena più grave anche il fatto che il veicolo fosse esposto alla pubblica fede Cassazione, sentenza n. 30730/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 20 giugno 2017 . Esposizione. Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale e per quelli della Corte d’Appello non discutibile la condanna per furto d’auto . Evidente la colpevolezza del ladro, fermato alla guida della vettura che aveva appena rubato. Così il legale dell’uomo punta in Cassazione a una riduzione della pena, contestando l’aggravante della esposizione alla pubblica fede . Su questo punto viene evidenziato che l’automobile sottratta era stata lasciata sulla pubblica via con le chiavi a bordo . Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, però, è irrilevante il particolare richiamato dal difensore. Ciò perché l’ esposizione del bene era stata frutto di necessità . Di conseguenza, accertato tale presupposto, non assumono rilievo le modalità – più o meno incaute – con cui si è realizzata l’esposizione . Tutto ciò conduce a confermare in toto la condanna decisa in Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 maggio – 20 giugno 2017, n. 30730 Presidente Palla – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 10/01/2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato l’affermazione di responsabilità di I.A. , in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen 2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., sebbene l’autovettura sottratta fosse stata lasciata sulla pubblica via con le chiavi a bordo. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, in caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto di recente, v. Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Alia, Rv. 237286 per un caso nel quale l’autovettura era stata lasciata con le portiere aperte, v. Sez. 4, n. 41561 del 26/10/2010, Taamam, Rv. 248455 . Non è conferente il riferimento del ricorrente alla decisione di questa Corte, secondo cui non sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione per consuetudine alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la propria bicicletta sulla pubblica via, senza avere cura di assicurarla mediante l’utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio Sez. 5, n. 8450 del 17/01/2006, Smopech, Rv. 233765 . E ciò per l’assorbente ragione che l’intero percorso argomentativo della sentenza citata ruota attorno alla nozione di esposizione di un bene alla pubblica fede per motivi consuetudinari e ricostruisce il contenuto di tale consuetudine, laddove, nel caso di specie, viene in rilievo una esposizione del bene per necessità. Ne discende che, accertato tale presupposto - peraltro non posto in discussione dal ricorrente - non assumono rilievo le modalità - più o meno incaute - con le quali l’esposizione si è realizzata. La manifesta infondatezza della critica e la conseguente sussistenza della circostanza aggravante rendono del tutto irrilevante l’approfondimento della questione concernente la presenza in atti della querela. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Ammende.