La notifica dell’ordine di esecuzione va effettuata all’avvocato della fase esecutiva

In mancanza di un espresso conferimento del mandato all’avvocato che ha assisto il ricorrente durante la fase di cognizione, la notifica dell’ordine di esecuzione si considera correttamente effettuata al difensore d’ufficio nominato dal Pubblico Ministero per la fase esecutiva.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 30350/17 depositata il 16 giugno. Il caso. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. L’interessato ricorre per cassazione sostenendo che la notifica dell’ordine di esecuzione era stata effettuata erroneamente ad un avvocato che era solo domiciliatario per le notifiche ma che non aveva assistito il ricorrente in giudizio. In particolare, nel ricorso viene dedotta l’erronea applicazione di legge dell’art. 656, comma 5, c.p.p. recante Esecuzione delle pene detentive , ritenendo corretta, al contrario, l’applicazione dell’art. 655, comma 5, c.p.p. recante Funzioni del Pubblico Ministero . Notifica dell’ordine di esecuzione. Il Collegio di legittimità afferma che il principio di immanenza della nomina del difensore si esaurisce nell’ambito del procedimento di esecuzione e, dunque, la garanzia di cui all’art. 655 c.p.p., diretta ad assicurare un controllo sull’attività esecutiva, presuppone una nuova ed espressa nomina del difensore da parte del condannato . Si desume, così, che gli effetti del mandato per la fase della cognizione non si estendono automaticamente anche alla fase esecutiva e, in mancanza della nuova nomina, è il PM a dover procedere all’assegnazione di un nuovo difensore d’ufficio. Pertanto, non sussiste la nullità conseguente all’omessa notifica dell’ordine di esecuzione anche all’avvocato che ha assistito il ricorrente in giudizio, mancando l’espresso conferimento del mandato difensivo anche per la fase esecutiva. È corretta, invece, la notifica effettuata al difensore d’ufficio nominato dal PM. La Cassazione rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 dicembre – 16 giugno 2017, n. 30350 Presidente Cortese – Relatore Minchella Rilevato in fatto Con ordinanza emessa in data 12.01.2016 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 06.07.2011. Rilevava il giudice che la richiesta sosteneva che l’ordine non era stato notificato al difensore che aveva assistito l’H. nel giudizio e cioè l’avv. A. G. ma all’avvocato domiciliatario per le notifiche e cioè l’avv. N. S. tuttavia si osservava che il comma 5 dell’art 656 cod.proc.pen. stabilisce che per le pene detentive l’ordine di esecuzione è notificato al difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, a quello della fase di cognizione nella specie, nel corso di un altro incidente di esecuzione relativo ad una delle pronunzie confluite nell’ordine di esecuzione de quo, risultava difensore dell’H. l’avv. Nella S., la quale veniva così ritenuta difensore nominato per la fase dell’esecuzione, per cui la notifica era stata corretta. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato, deducendo erronea applicazione di legge si sostiene che la notifica era stata effettuata erroneamente ad un avvocato che era solo domiciliatario per le notifiche, ma che non aveva assistito il ricorrente nel giudizio l’ordinanza era errata poiché aveva fatto riferimento al comma 5 dell’art 656 cod.proc.pen., che invece riguardava i casi di sospensione dell’esecuzione, mentre la norma corretta era l’art. 655, comma 5, cod.proc.pen. e poiché non aveva considerato che non risultava alcuna nomina dell’avv. S. come difensore di ufficio secondo la normativa. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. Preliminarmente non può addivenirsi alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato per la sola ragione della indicazione errata di un articolo del codice di rito penale lo stesso ricorrente, del resto, evidenzia come l’indicazione dell’art. 656, comma 5, cod.proc.pen. era soltanto una imprecisione, ossia un errore materiale che non inficiava il contenuto dell’atto, il quale faceva riferimento, all’evidenza, al disposto di cui all’art. 655, comma 5, dello stesso codice, il quale recita I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione . Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la disciplina introdotta con la Legge n 165/1998 non si applica a tutti i provvedimenti emessi dal P.M. ma soltanto all’ordine di esecuzione ed al contestuale ordine di sospensione in tutti gli altri casi è applicabile, invece, l’art. 655 cod.proc.pen., a norma del quale il P.M. provvede alla nomina di un difensore di ufficio, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia per la fase esecutiva in corso. Il ricorrente sostiene che la notifica dell’ordine di esecuzione doveva essere effettuata al difensore che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione al contrario, il Collegio osserva che il principio dell’immanenza della nomina del difensore si esaurisce nell’ambito del procedimento di esecuzione di conseguenza la garanzia formulata nell’art. 655 cod.proc.pen., volta ad assicurare un controllo sull’attività esecutiva, presuppone una nuova, espressa nomina del difensore da parte del condannato, nel senso che è da escludere che possano estendersi automaticamente alla fase esecutiva gli effetti del mandato conferito per la fase della cognizione. Alla luce di tali principi non sussiste la dedotta nullità conseguente alla dedotta omessa notifica dell’ordine di esecuzione anche all’avv. G. che non era in ogni caso dovuta in assenza di un espresso conferimento del mandato difensivo per la fase esecutiva, caratterizzata da autonomia rispetto a quella di cognizione Sez. 1, n 15624 del 16.02.2010, Cotroneo . In altri termini, il mandato conferito al difensore nella fase di cognizione non può estendersi automaticamente alla fase esecutiva, e pertanto il condannato, in tale veste, deve procedere a nuova nomina di fiducia, pur se voglia continuare a essere difeso dallo stesso professionista. Ne consegue che, in mancanza della suddetta nomina, il pubblico ministero deve assegnare al condannato un difensore d’ufficio e non può invece procedere alla notifica dell’ordine di esecuzione al difensore che aveva assistito il condannato nella fase di cognizione Sez. 1, n 2276 del 20.05.1992, Rv 190946 . Nella fattispecie, la notifica effettuata all’avv. S. assumeva il significato della nomina a difensore d’ufficio e detta nomina era valida e non pregiudizievole in alcun modo per il condannato, non comportando le conseguenze invocate dal ricorrente dall’eventuale irritualità della designazione del difensore irritualità, peraltro, non dimostrata in alcun modo dal ricorrente, con quanto ne consegue in termini di autosufficienza del ricorso . Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.