Sulla correttezza della notificazione presso l'avvocato d’ufficio

La Corte di Cassazione affronta il tema della nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare precisando e ribadendo alcuni importanti punti di diritto.

Così la sentenza n. 30132/17 depositata il 15 giugno. Elementi per la inidoneità della elezione di domicilio. In particolare, gli Ermellini stabiliscono che sia sufficiente la inidoneità dell’elezione/dichiarazione di domicilio per consentire la notifica dell’atto al difensore. A questo fine, tuttavia, non sono sufficienti né l’allontanamento temporaneo dal domicilio, né l’assenza – che può essere del tutto causale – al momento della notificazione. E’ necessario – osservano i giudici del Palazzaccio – il venir meno del domicilio dichiarato colpevolmente non comunicato, sicché l’allontanamento deve essere definitivo o comunque tale da non rendere più possibile la notifica, purché di ciò l’ufficiale giudiziario dia conto. Non è dunque necessario che egli compia ricerche per accertare il nuovo domicilio, è sufficiente che raccolga notizie sul posto e solo se risulta che il mutamento non è stato dichiarato per caso fortuito o per forza maggiore deve procedere come se l’iniziale dichiarazione/elezione non fosse mai stata resa. Trasferimento temporaneo. Nel caso di specie la ricorrente - condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per aver, in concorso, concesso a scopo di prostituzione e in corrispettivo della somma di 100 euro al giorno la disponibilità di tre camere ad una terza persona ignota, favorendone l’attività di prostituzione – chiedeva l’annullamento della sentenza per vizio di omessa motivazione in ordine all’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del successivo decreto che dispone il giudizio. Infatti – sostiene la ricorrente -, tali atti non risultano notificati al domicilio dichiarato in sede di propria identificazione quale persona sottoposta alle indagini, bensì al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., per asserita impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto. Tuttavia, aggiunge la ricorrente, l’estratto contumaciale della sentenza è stato correttamente notificato presso il domicilio dichiarato. La ricorrente prospetta anche come si sia potuto verificare una tale incoerenza, osservando che l’appuntato dei Carabinieri incaricato della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari aveva attestato che l’imputata si era allontanata per ignota destinazione. In realtà, la donna si era solo momentaneamente assentata dall’abitazione di residenza, come provato dalla successiva notificazione dell’estratto contumaciale. Deposito presso la casa comunale. La conclusione che ne risulta, secondo la difesa, è che la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata mediante deposito nella casa comunale, poiché si ha impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato solo se l’ufficiale giudiziario, nonostante le ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio e non quando il domicilio dichiarato sia individuato, ma l’imputato non sia stato ivi reperito. In realtà, come osservato dai giudici della Suprema Corte, la ricorrente aveva dichiarato il domicilio ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.p Al momento della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415- bis c.p.p., risultava essersi allontanata dalla propria abitazione per ignota destinazione. Le informazioni raccolte – proseguono i Giudici – non avevano consentito l’assunzione di elementi utili al rintraccio della stessa ed anzi il Carabiniere verbalizzante aveva anche dato atto di essersi più volte recato presso l’abitazione della donna. Tali attestazioni, secondo il giudizio degli Ermellini, lasciano chiaramente intendere che l’imputata aveva trasferito altrove il proprio domicilio, non avendo alcuna rilevanza il fatto che l’estratto contumaciale della sentenza le sia stato notificato presso il domicilio dichiarato, perché si tratta di circostanza successiva che non può essere valutata ai fini della prova della natura temporanea della precedente assenza. Risulta pertanto corretta la notificazione eseguita presso il difensore di ufficio. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 aprile – 15 giugno 2017, n. 30132 Presidente Di Nicola – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. La sig.ra Z.O. ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/06/2013 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione inflittale dal Tribunale di quello stesso capoluogo che, con sentenza del 12/10/2011, l’ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 3, nn. 2 e 8 , e 4, n. 7, legge n. 75 del 1958, per aver, in concorso con P.I. , separatamente giudicato, concesso a scopo di prostituzione e in corrispettivo della somma di 100,00 Euro al giorno, la disponibilità di tre camere di un’abitazione, apparentemente destinata a bed & amp breakfast, a D.S.F. , Pe.Co.Ad. e ad una terza persona ignota, la cui attività di prostituzione aveva favorito. Il fatto è contestato come commesso in omissis . 1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., la nullità della sentenza per vizio di omessa motivazione in ordine all’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del successivo decreto che dispone il giudizio sollevata con i motivi di appello. Deduce, al riguardo, che tali atti non sono stati notificati al domicilio dichiarato in sede di propria identificazione quale persona sottoposta alle indagini, bensì al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per asserita impossibilità della notificazione presso il domicilio eletto. Sennonché, aggiunge, l’estratto contumaciale della sentenza è stato correttamente notificato presso il domicilio dichiarato. Ciò è accaduto perché l’appuntato dei Carabinieri incaricato della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari aveva attestato che l’imputata si era allontanata per ignota destinazione. Considerata la propria nazionalità, era invece del tutto plausibile che si fosse solo momentaneamente assentata dall’abitazione di residenza, come provato dalla successiva notificazione dell’estratto contumaciale. La notificazione, dunque, avrebbe dovuto essere effettuata mediante deposito nella casa comunale, poiché si ha impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato solo se l’ufficiale giudiziario, nonostante le ricerche, non sia stato in grado di individuare il domicilio, non quando il domicilio dichiarato sia individuato ma l’imputato non sia stato ivi reperito. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3. In sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’appuntato dei Carabinieri incaricato redasse un verbale nel quale attestò che non aveva potuto provvedere alla materiale consegna dell’atto perché, recatosi presso il domicilio dichiarato dall’imputata in sede di identificazione, quest’ultima risultava essersene allontanata per ignota destinazione e che le fonti informative non avevano fornito elementi utili al suo rintraccio. L’atto e quelli successivi fu notificato al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen 3.1. L’art. 161, cod. proc. pen., prevede due diverse modalità con le quali l’invito a dichiarare la residenza ovvero a eleggere il domicilio deve essere rivolto alla persona sottoposta alle indagini/imputata. La prima, disciplinata dal comma primo cui può essere assimilata quella prevista dal comma terzo , prevede che l’invito sia formulato mediante redazione di un verbale nel quale il pubblico ufficiale procedente deve dare atto dell’invito stesso e della risposta data dalla persona sottoposta alle indagini/imputata presente. La procedura, dunque, prevede la contestuale presenza del pubblico ufficiale e dell’interessato, l’invito formulato dal primo, la risposta fornita dal secondo. 3.2. L’altra ipotesi, disciplinata dal comma secondo, ipotizza uno scenario diverso nel quale l’invito a dichiarare o a eleggere il domicilio è formulato a distanza , in un contesto cioè che non contempla la simultanea presenza dei due protagonisti, l’interrogante e l’interrogato. In questo caso, colui che recapita l’invito non si identifica con il soggetto processuale che formula l’invito stesso, sicché la dichiarazione non viene resa al nuncius ma all’autorità che procede e con successivo atto art. 162, cod. proc. pen. . In questo caso, dunque, ove l’invito resti inevaso non v’è rifiuto ma solo mancanza della dichiarazione,. 3.3.1 due possibili modi di formulazione dell’invito determinano conseguenze diverse nel primo caso commi 1 e 3 la mancanza a causa del rifiuto , la inidoneità o l’insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio determinano senz’altro la conseguenza che le notificazioni successive possano/debbano essere effettuate mediante consegna dell’atto al difensore nel secondo, la mancanza nel senso già spiegato di omessa risposta all’invito , la inidoneità o l’insufficienza della dichiarazione o della elezione di domicilio determinano la conseguenza che le notificazioni successive debbano essere effettuate nel luogo in cui l’invito è stato notificato e solo in caso di impossibilità di quest’ultima notificazione, mediante consegna del difensore. 3.4. La dichiarazione/elezione è insufficiente quando non contiene, ab origine , le notizie idonee al reperimento del luogo della notificazione come, per esempio, in caso di indicazione della strada, ma non del numero civico dell’abitazione Sez. 1, n. 45274 del 10/10/2013, D’Ambra, Rv. 257897 oppure della mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica Sez. 3, n. 37587 del 11/06/2008, Rv. 241079 o di mancata indicazione del domiciliatario Sez. 5, n. 31962 del 25/06/2001, Troiano, Rv. 220232 . 3.5. La dichiarazione/elezione di domicilio è inidonea quando, pur in presenza di un’informazione completa, non sia possibile, anche per fatti sopravvenuti colpevolmente non comunicati dal dichiarante, procedere alla notificazione, come nel caso, per esempio dell’elezione di domicilio presso un’ambasciata o un consolato straniero, non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi, caratterizzati da extraterritorialità Sez. F, n. 34503 del 26/08/2008, Richter, Rv. 240670 Sez. 3, n. 36598 del 27/06/2007, Musaraj, Rv. 237943 della morte del difensore domiciliatario e di rifiuto della notifica da parte dei familiari che ne avevano proseguito l’attività Sez. 5, n. 42940 del 20/10/2011, n.m. del rifiuto del domiciliatario Sez. 2, n. 2884 del 18/10/2011, n.m. dell’indicazione di un luogo dal quale il dichiarante sia sempre assente e che non è presidiato da un portiere o da un convivente dell’allontanamento dal luogo dichiarato. 3.6. L’allontanamento, per determinare la inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio e legittimare la notifica mediante consegna dell’atto al difensore, deve essere tale da determinare l’obbligo della sua comunicazione. Non può perciò trattarsi di un allontanamento temporaneo, altrimenti ragionando si dovrebbe onerare l’interessato di comunicare ogni suo spostamento. 3.7. Su quest’ultima questione tuttavia sussiste un contrasto di giurisprudenza. 3.8. Secondo un primo indirizzo, l’impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo l’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo eletto dall’imputato, considerato l’onere incombente su quest’ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell’iniziale elezione di domicilio Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158 Sez. 3, 15/04/2015, n. 21626, Cetta, Rv. 263502 Sez. 5, n. 49488 del 10/10/2013 Nicoletti, Rv. 257840 Sez. 5, 19/12/2013, n. 13051, Barra, Rv. 262540 Sez. 6, 27/09/2011, n. 42699, Siragusa, Rv. 251367 Sez. 5, 21/04/2015, n. 22745, Poggi, Rv. 250408 . 3.9. Un diverso indirizzo, invece, sostiene che sia necessario l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l’assenza dell’interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l’assenza dell’interessato non equivale all’impossibilità della notificazione, a meno che l’ufficiale giudiziario non accerti l’avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo Sez. 3, n. 35724 del 10/06/2015, Rv. 265872 Sez. 3, n. 10227 del 24/10/2013, Imbastari, Rv. 254422 Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martino, Rv. 252059 Sez. 3, n. 36235 del 23/09/2010, Cannella, Rv. 248297, in un caso in cui l’imputato risultava sconosciuto al civico Sez. 4, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172 Sez. 1, n. 2655 del 20/12/1996, Sangiorgi, Rv. 207270 . A questo indirizzo si iscrive la sentenza Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120 espressamente richiamata da alcune delle pronunce passate in rassegna , secondo cui la notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio. 3.10. Tanto premesso, come detto, ritiene il Collegio che il requisito della impossibilità della notificazione riguardi solo quella non potuta effettuare in caso di infruttuosa notifica presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi del comma secondo dell’art. 161. Se cioè la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto non è stata possibile per mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione/elezione , la notificazione successiva deve essere effettuata presso l’originario luogo con le modalità ai sensi dell’art. 157, cod. proc. pen E ciò vale anche se il domicilio dichiarato corrisponde a quello nel quale fu recapitato l’invito. In questo caso le due fasi si cumulano, nel senso che l’inidoneità del domicilio dichiarato/luogo di prima notificazione consente la notificazione al difensore solo se impossibile ai sensi dell’art. 157, cit Se, infatti, nemmeno in tal modo è possibile procedere alla notificazione, non sarà necessario disporre le ricerche della persona sottoposta alle indagini/imputata ai sensi dell’art. 159, cod. proc. pen. posto che in tal caso l’invito a eleggere/dichiarare il domicilio consente la notificazione al difensore. 3.11. Se invece, come detto, la dichiarazione/elezione di domicilio viene raccolta a verbale dal Giudice/PM/PG procedente ai sensi del comma 1 dell’art. 161, cod. proc. pen., le conseguenze sono diverse è sufficiente la inidoneità dell’elezione/dichiarazione di domicilio a consentire senz’altro la notifica dell’atto al difensore. A tal fine, però, non sono sufficienti né l’allontanamento temporaneo dal domicilio, né l’assenza che può essere del tutto casuale al momento della notificazione è necessario il venir meno del domicilio dichiarato colpevolmente non comunicato, sicché l’allontanamento deve essere definitivo o comunque tale da non rendere più possibile la notifica, purché di ciò l’ufficiale giudiziario dia conto. Non è necessario dunque che egli compia ricerche per accertare il nuovo domicilio, è sufficiente che raccolga notizie sul posto e solo se risulta che il mutamento non è stato dichiarato per caso fortuito o forza maggiore deve procedere come se l’iniziale dichiarazione/elezione non fosse mai stata resa . 3.12. In ogni caso, si tratta di una situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all’ufficiale giudiziario Sez. 3, n. 35048 del 08/07/2010, Rv. 248335 . 3.13. Nel caso di specie, la ricorrente aveva dichiarato il domicilio ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen Al momento della notificazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis, cod. proc. pen., risultava essersi allontanata dalla propria abitazione per ignota destinazione . Le informazioni raccolte, come già detto, non avevano consentito l’assunzione di elementi utili al rintraccio della stessa ed anzi il Carabiniere verbalizzante aveva anche dato atto di essersi più volte recato presso l’abitazione della donna. Orbene, tali attestazioni lasciano chiaramente intendere che l’imputata aveva trasferito altrove il proprio domicilio. Non ha alcuna rilevanza il fatto che l’estratto contumaciale della sentenza le sia stato notificato presso il domicilio dichiarato poiché trattasi di circostanza successiva che non può essere valutato ai fini della prova della natura temporanea della precedente assenza. Sicché correttamente la notificazione è stata eseguita presso il difensore d’ufficio. 3.14. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.