Il termine per la redazione della sentenza è soggetto alla sospensione nel periodo feriale?

L’orientamento consolidato e maggioritario nega che tale termine sia soggetto alla sospensione nel periodo feriale con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione tuttavia, la presenza di una pronuncia di segno contrario impone l’intervento delle Sezioni Unite.

Il caso. La Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da D.A. avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Chieti, rilevando come la motivazione della statuizione di prime cure era stata depositata in data 31/7/2015, entro il termine indicato di 30 giorni, che sarebbe scaduto in data 27/8/2015, ovvero durante il periodo di sospensione dei termini feriali. Donde, il termine di 45 giorni per impugnare doveva considerarsi decorrente dal primo giorno successivo alla sospensione dei suddetti termini feriali, ovvero dal 1/9/2015, con naturale scadenza al 15/10/2015, ovvero ben prima dell’effettiva proposizione dell’atto di appello, avvenuta in data 29/10/2015. Termine per la redazione della sentenza previsto dall’art. 544 c.p.p. Avverso la declaratoria di inammissibilità dell’atto di gravame ricorreva per Cassazione l’imputato, deducendo l’inosservanza dell’art. 585 c.p.p., argomentando che i termini per la redazione della sentenza previsti dall’art. 544 c.p.p. devono ritenersi parimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali prevista per l’impugnazione in altre parole, il termine di 30 giorni riservato dal Tribunale per il deposito delle motivazioni, una volta computata la suddetta sospensione, doveva considerarsi scaduto il 27/9/2015 – e non il 27/8/2015 – e solo dal giorno successivo a tale data sarebbero iniziati a decorrere i 45 giorni per l’impugnazione, con la conseguenza che l’appello sarebbe dunque tempestivo. è soggetto alla sospensione nel periodo feriale? Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato in quanto manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità ormai assolutamente maggioritaria sin dalla sentenza a Sezioni Unite Giacomini n. 7478/1996 sulla scorta di tale consolidato orientamento, infatti, il termine per la redazione della sentenza ex art. 544 c.p.p. – alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 c.p.p. – non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La questione di diritto. La questione è se, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 67/2014 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto legge n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 c.p.p., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 della legge n. 742/1969. Orientamento maggioritario. La giurisprudenza della Corte Regolatrice, dopo la pronuncia a Sezioni Unite Giacomini, risulta essere assolutamente costante ed uniforme nel ritenere che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti dall’art. 544 c.p.p. per la redazione della sentenza in quanto, in primis , la sospensione di diritto ha la sua ragion d’essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelle delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. In secundis , la modifica normativa del 2014 afferente la riduzione dei termini di sospensione non incide il alcun modo sul regime dei termini per il deposito della sentenza in quanto il periodo di sospensione feriale è fissato a salvaguardia del diritto di riposo degli avvocati ed è inderogabilmente fissato dalla legge, mentre le ferie dei magistrati possono essere concesse, singolarmente, anche in periodi diversi da quelli di sospensione dell’ordinaria attività giudiziaria. Il contrasto giurisprudenziale. Differentemente dall’orientamento maggioritario succitato, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, rispondendo positivamente alla questione di diritto, con la sentenza de qua ha affermato il contrapposto principio di diritto secondo cui dopo l’entrata in vigore della legge n. 67/2014 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 c.p.p., deve ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge n. 742/1969. Donde, stante il potenziale contrasto giurisprudenziale, il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 – 14 giugno 2017, numero 29781 Presidente Izzo – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da D.A. avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in data 28 luglio 2015, lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 95 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115. Ha, infatti, osservato che la motivazione della sentenza impugnata è stata depositata in data 31 luglio 2015, entro il termine indicato di giorni 30 considerato che il predetto termine andava a scadere il 27 agosto 2015, dies a quo per impugnare doveva pertanto considerarsi, ai sensi dell’articolo 585, comma 1, lett. c e comma 2, lett.c cod.proc.penumero , quello del primo giorno successivo alla sospensione dei termini feriali, con la conseguenza che il termine di 45 giorni entro il quale proporre impugnazione doveva ritenersi venuto a scadenza in data 15 ottobre 2015, ben prima dell’effettiva proposizione dell’appello, avvenuta in data 29 ottobre 2015. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo inosservanza dell’articolo 585 cod.proc.penumero . Sostiene che i termini per la redazione della sentenza previsti dall’articolo 544 cod.proc.penumero devono ritenersi soggetti alla sospensione durante il periodo feriale. Da tale assunto deriva, secondo il ricorrente, che, avendo il Tribunale riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni 30, quest’ultimo, computata la detta sospensione, doveva considerarsi venuto a scadenza il 27 settembre 2015. Il gravame, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe dunque tempestivo, in quanto proposto entro i 45 giorni previsti dall’articolo 585, comma 1, lett. c cod.proc.penumero . 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, ha chiesto dichiararsi inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso rilevando la piena correttezza del calcolo operato nell’ordinanza impugnata in ragione del fatto che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Sez. U, numero 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 20533501 , al quale si sono successivamente adeguate numerose pronunce delle sezioni semplici Sez. 4, numero 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 26314401 Sez. 3, numero 35738 del 12/07/2007, Belviso, Rv. 23750101 , Il termine per la redazione della sentenza di cui all’articolo 544 cod. proc. penumero - alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 585 cod. proc. penumero - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall’articolo 1 legge 7 ottobre 1969, numero 742 con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione . Il Procuratore Generale ritiene che la modifica del periodo feriale introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, numero 162 non possa in alcun modo indurre a rivedere tale orientamento, essendo stata modificata esclusivamente la durata della sospensione, dal 1 al 31 agosto anziché dal 1 agosto al 15 settembre. 4. Con memoria depositata il 24 febbraio 2017, il ricorrente ha svolto motivi aggiunti chiedendo che la questione sia rimessa, in quanto di speciale importanza, alle Sezioni Unite. Richiama in primo luogo il tenore letterale dell’articolo 1 1.742/69, che induce a ritenere che la sospensione operi anche riguardo ai termini di cui all’articolo 544 cod.proc.penumero , essendo questi pacificamente termini processuali. Contesta l’argomento testuale posto a base della decisione delle Sezioni Unite Giacomini, secondo il quale l’inapplicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza si desume dal secondo alinea del primo comma dell’articolo 1 legge 7 ottobre 1969, numero 742, a mente del quale è differito alla fine del periodo feriale il termine che ha inizio durante il periodo feriale , evidenziando che la regola sarebbe validamente dettata anche per il caso in cui la scadenza del termine per il deposito della sentenza si verificasse il 31 luglio. Con riguardo all’argomento secondo il quale la sospensione feriale riguarderebbe i soli termini aventi sanzione processuale, ricorda lo stretto collegamento dei termini previsti per il deposito della sentenza con i termini d’impugnazione. In merito al diritto al riposo garantito dalla norma sulla sospensione feriale con esclusivo riguardo alle parti ed ai difensori, piuttosto che ai magistrati, rileva la disparità di trattamento che tale assunto comporta per i magistrati giudicanti sia rispetto ai difensori che rispetto ai magistrati dell’ufficio del Pubblico Ministero. Quanto al diritto al riposo dei difensori, sottolinea che la coeva scadenza di molteplici termini, decorrenti dal medesimo 1 settembre, vanifica o svaluta grandemente tale diritto, tenuto conto anche del maggiore aggravio a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, numero 67, che non prevede per gli imputati assenti la notifica dell’estratto della sentenza che, in caso di contumacia dell’imputato, consentiva di differenziare i termini di scadenza delle impugnazioni. 5. Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 14 marzo 2017 questa Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ma, con provvedimento del Primo Presidente datato 29 marzo 2017, gli atti sono stati restituiti al Presidente della Sezione Quarta ai sensi degli articolo 618 cod. proc. penumero e 172 disp. att. cod. proc. penumero per la seguente ragione l’ordinanza di rimessione, pur esponendo diffusamente gli aspetti indicativi di una problematicità della questione, omette di prendere espressamente posizione per una soluzione contraria non solo a quella a suo tempo espressa dalle Sezioni Unite Giacomini ma anche a quella ricavabile dalla giurisprudenza formatasi dopo la innovazione legislativa in tema di riduzione delle ferie dei magistrati, in tal modo non soddisfacendo il rigoroso presupposto contrasto di giurisprudenza effettivo o quantomeno potenziale considerato dall’articolo 618 cod. proc. penumero ai fini della investitura delle Sezioni Unite. Resta naturalmente la piena facoltà del Collegio cui il ricorso sarà assegnato di rimetterlo nuovamente alle Sezioni Unite, una volta che si ritenesse di esprimere - con autonoma e approfondita motivazione - le ragioni della plausibilità di un orientamento contrario a quello già espresso dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte . 6. Con memoria depositata il 26 maggio 2017 il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso o per la nuova rimessione alle Sezioni Unite o alla Corte Costituzionale o alla corte EDU. Considerato in diritto 1. Il Collegio rileva che l’esito del ricorso in esame dipende dalla decisione della seguente questione Se, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, numero 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’articolo 544 cod. proc. penumero , quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 585 cod. proc. penumero , non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’articolo 1 legge 7 ottobre 1969, numero 742 . Ove, infatti, il termine per il deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in data 28 luglio 2015 si ritenesse sospeso dal 1 al 31 agosto 2015, la decorrenza del termine per l’impugnazione avrebbe avuto inizio il 28 settembre 2015 e l’appello proposto dal D. sarebbe tempestivo. 2. È opportuno richiamare, in sintesi, la situazione normativa relativa al periodo di riposo di magistrati e avvocati. 2.1. Le ferie dei magistrati e la sospensione dell’attività degli uffici, ma non dei termini processuali, sono state disciplinate fin dall’Ordinamento giudiziario emanato con r.d. 6 dicembre 1865, numero 2626. Sono, poi, intervenute numerose modifiche fino alla più recente, attuata con decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, il cui articolo 16, comma 2, ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni delle ferie annuali dei magistrati e l’adozione di misure organizzative da parte dell’Organo di autogoverno conseguenti alla suddetta riduzione delle ferie e del periodo di sospensione feriale dei termini. Giova sottolineare che tale intervento, che ha riguardato tanto la magistratura giudicante civile e penale quanto la magistratura requirente, è il disorganico esito di una decretazione d’urgenza intitolata Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile che, per la sua settorialità e per l’improprio utilizzo in materia ordinamentale, non può fornire la piattaforma per un’interpretazione sistematica della disposizione di cui si tratta. 2.2. Per quanto riguarda le ferie degli avvocati , soltanto con la legge 14 luglio 1965, numero 818 era stata prevista la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre, per garantire anche agli avvocati un periodo di riposo. Riposo peraltro relativo, attesa la presenza di un elevato numero di materie per le quali non opera la sospensione. Con l’articolo 16, comma 1, del predetto d.l. numero 132/2014 convertito dalla I. 162/2014, anche tale termine è stato ridotto a 30 giorni, dal 1 al 30 agosto, ferma restando la ulteriore disciplina secondo cui il termine per impugnare è sospeso durante il periodo di sospensione ed il suo decorso è differito, ove abbia inizio durante il periodo di sospensione, alla fine di detto periodo. 3. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione è stata costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini, nel ritenere che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti dall’articolo 544 cod.proc.penumero per la redazione della sentenza. Giova ricordare che la sentenza delle Sezioni Unite Giacomini sopra citata era intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sorto dopo che l’articolo 90 ord. giud. era stato modificato dall’articolo 8 legge 2 aprile 1979, numero 97, riducendo il periodo annuale di ferie dei magistrati da sessanta a quarantacinque giorni. Risolvendo la questione nel senso sopra indicato, le Sezioni Unite avevano precisato che dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono termini processuali, non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la sospensione di diritto ha la sua ragione d’essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari. Del resto, che la legge si riferisca alle parti e ai loro difensori e non al giudice, lo si deduce dal secondo alinea del primo comma dell’articolo 1 che, come già notato, stabilisce che quando il decorso del termine abbia inizio durante il periodo feriale, l’inizio stesso è differito alla fine di tale periodo. E siccome emblematico della situazione è il diritto di impugnazione e il relativo termine, se questo può avere inizio in periodo feriale ciò vuol dire che in tale periodo non è sospeso il termine per la redazione delle sentenze . 4. In dottrina si è sottolineato che l’istituto delle ferie giudiziarie è caratterizzato da una complessità strutturale che trasmoda la semplice disciplina dell’attribuzione di un periodo di riposo al personale dell’ordine giudiziario ed affonda le radici nell’organizzazione stessa e nel funzionamento dell’attività giurisdizionale. Da una parte, invero, si impone la necessità di salvaguardare l’insopprimibile continuità di questa, quale espressione di un potere dello Stato e, dall’altra, sta l’esigenza dell’attribuzione suddetta, che pare ugualmente imprescindibile per le finalità etico-sociali cui risponde, le quali rilevano, inoltre, anche nei confronti di quanti, come gli avvocati ed i procuratori, concorrono a rendere possibile l’amministrazione della giustizia, sia pure nell’esercizio di un’attività professionale non subordinata. Di qui l’articolata disciplina delle ferie giudiziarie, la quale si svolge secondo tre linee direttrici, individuabili in norme che concernono, propriamente e rispettivamente, le ferie dei giudici, quelle degli avvocati e lo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo feriale. 5. Il ricorrente mette in discussione le conclusioni della menzionata sentenza delle Sezioni Unite con deduzioni che, ad avviso del Collegio, pur nel riconoscimento della non agevole soluzione della questione e dell’indubbia rilevanza degli argomenti svolti nella sentenza Giacomini, inducono tuttavia ad esprimere una difforme opinione, per le ragioni che si avrà cura di esporre appresso e che inducono a sottoporre la questione alle Sezioni Unite di questa Corte, ravvisandosi un contrasto potenziale di giurisprudenza ex articolo 618 cod.proc.penumero . 5.1. Si rimarca, preliminarmente, il mutamento del contesto normativo rispetto al tempo in cui tale pronuncia è stata emessa. Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini, è intervenuta a Nizza nel dicembre 2000 la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea con essa, ha fatto ingresso nella normativa Eurounitaria l’affermazione, solenne e concreta, del principio della pariordinazione, attorno al valore centrale e unificante della dignità della persona, dei diritti civili, politici, economici e sociali, con la rilevante promozione anche dei diritti sociali fondamentali a diritti di rango almeno pari a quello delle libertà economiche. Già nel 2001 Corte giustizia 26/06/2001 Bectu c. Secretary of State for Trade and Industry era stata prospettata la conferma piena del carattere di diritto sociale fondamentale del diritto alle ferie annuali retribuite ai sensi dell’articolo 31.2 della Carta. Dal 2009, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ha attribuito alla Carta valore vincolante pari ai Trattati all’interno dell’ordinamento dell’Unione. Tale sopravvenuta Carta di diritti, ad ogni effetto espressiva di principi comuni agli ordinamenti Europei, esclude la persistente coerenza del diritto vivente al diritto dell’Unione in relazione al principio di effettività della fruizione del periodo di ferie, come anche recentemente delineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea articolo 7 Dir. 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Corte giustizia 11/11/2015, Kathleen Greenfield c. The Care Bureau Ltd. , essendo indiscutibile il collegamento tra la questione in esame ed il diritto dell’Unione. L’ambito lavoristico è, infatti, tra i più aperti all’interazione tra diritto interno e Carta di Nizza è sufficiente richiamare la Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si rinvengono, peraltro, pronunce su questioni pregiudiziali che riconoscono il diritto alle ferie retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione espressamente sancito dall’articolo 31, par.2, della Carta di Nizza Corte giustizia 8/11/2012 Heimann e Toltschin e negano la possibilità che tale diritto sia interpretato in modo restrittivo Corte giustizia 22/04/2010 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhauser Tirols . 5.2. Risalta, in tale contesto, la sostanziale coincidenza tra la durata del periodo di sospensione feriale con il tempo minimo che deve essere destinato alle ferie, sia in base alla normativa interna sia alla luce della normativa sovranazionale di diretta applicazione non si reputa più sostenibile che la sospensione di diritto abbia la sua ragione d’essere esclusivamente per termini che hanno una sanzione processuale, avendo storicamente il legislatore stesso operato tendenzialmente una sorta di parallelismo tra la sospensione dei termini processuali ed il periodo di ferie dei magistrati. 5.3. Ma, anche a voler ammettere che la sospensione di diritto sia riferibile in via esclusiva ai termini che hanno una sanzione processuale, non può tacersi che la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia regola generale che trova il suo fondamento nella necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati Corte Cost. numero 49 del 31 gennaio 1990 a tale regola generale si deroga solo in ragione dell’esigenza di celerità di taluni processi sulla non applicabilità ai processi costituzionali, data l’autonomia della relativa disciplina processuale e l’esigenza della loro rapida definizione dell’istituto della sospensione feriale, Corte Cost. sentenze numero 233/1993, numero 215/1986, numero 30/1973, numero 15/1967 e ordinanza numero 126 del 5 maggio 1997 . 5.4. Si tratta, peraltro, di regola che non concerne esclusivamente l’interesse al riposo degli avvocati, dato che la disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale si riverbera sull’interesse delle parti al potenziamento del diritto di azione e di difesa d’altro canto, il legislatore ha limitato l’applicazione di tale regola ai soli termini processuali al fine di non arrecare pregiudizi, ingiustificati ed ulteriori, rispetto a quelli indispensabili per il raggiungimento del necessario riposo feriale Corte Cost. numero 255 del 2 luglio 1987 , avvalendosi comunque di una dizione lata che ricomprende tutti i termini processuali, senza distinzioni di sorta. 5.5. La dipendenza del diritto di agire in giudizio dalla regola che disciplina il riposo dei difensori si può evincere, altresì, dall’estensione della portata applicativa della norma prevista dall’arti I. numero 742/1969, ad opera della Corte Costituzionale, fino a ricomprendervi taluni termini, ancorché non strettamente processuali, laddove la non applicabilità ai termini per la proposizione della domanda giudiziale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale lede il diritto di agire in giudizio quando la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per far valere il diritto stesso nel termine fissato dalla legge Corte Cost. numero 268 del 27 maggio 1993 . 5.6. In ogni caso, pacificamente, il termine per il deposito della sentenza è termine processuale Sez. 2, numero 29489 del 06/06/2003, Tedoldi, Rv. 22677001 in quanto disciplina un atto del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività giurisdizionale la stretta correlazione tra detto termine ed il decorso del termine per proporre impugnazione affermata in diverse pronunce di legittimità Sez. U, numero 155 del 29/09/2011, dep.2012, Rossi, Rv. 25149501 Sez. 3, numero 17416 del 23/02/2016, Di Eugenio, Rv. 26698201 consente di evidenziare il diretto vantaggio che, dalla sospensione del termine per il deposito della sentenza nel periodo feriale, derivi anche al diritto di difesa, laddove consente di conservare le medesime cadenze processuali che vigono nel corso dell’anno. 5.7. Date tali premesse, risulta poco convincente l’argomento che incentra la non applicabilità della sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza sul rilievo che si tratterebbe di termine privo di sanzione processuale, potendosi altrettanto seriamente argomentare che l’indiretta incidenza della mancata sospensione sul diritto al riposo degli avvocati, ora gravati da un ridotto numero di giorni di sospensione e dalla contemporanea decorrenza al 1 settembre dei termini d’impugnazione relativi a tutte le sentenze depositate durante il periodo feriale, vada a ledere lo stesso interesse tutelato dalla regola generale. 5.8. Ma, ciò che maggiormente suggerisce una diversa soluzione della questione è il mutato contesto normativo interno, rispetto al 1996, in cui s’inscrive la norma che prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il citato articolo 1 legge numero 742/69. Nel diritto interno, l’articolo 10 legge numero 67/2014 ha modificato l’articolo 548, comma 3, cod.proc.penumero , eliminando la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato contumace senza prevedere che analoga comunicazione sia destinata all’imputato assente, con il venir meno di uno strumento di differimento della scadenza dei termini per impugnare in correlazione alla data di deposito del provvedimento. 5.9. Inoltre, come già si è ricordato, in base alla modifica normativa introdotta dall’articolo 16 d.l. numero 132/2014, conv. con modificazioni dalla L. numero 162/2014, il periodo annuale di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, è stato ulteriormente ridotto a trenta giorni. Interpretando il disposto dell’articolo 16, comma 4, decreto cit., a mente del quale Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 , l’Organo di autogoverno della magistratura ha ritenuto che con tale disposizione il legislatore abbia inteso innovare la conformazione strutturale della fattispecie, prevedendo un periodo feriale mensile effettivo, cioè durante il quale non pendono in capo al magistrato obblighi lavorativi, con chiara soluzione di continuità rispetto al diritto vivente Delibera CSM 26 marzo 2015 ed ha modificato la Circolare in tema di valutazione di professionalità numero 20691 del 8 ottobre 2007 stabilendo un correttivo alla valutazione del parametro della diligenza nel senso che il rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, sarà valutato facendo salva la necessità di garantire l’effettività della fruizione delle ferie, garantita a livello costituzionale dall’articolo 36 Cost. sul tema dell’effettività del periodo feriale si è nuovamente pronunciato il CSM con Risoluzione del 20 aprile 2016, par.5 . 5.10. Parallelamente, il periodo di sospensione dei termini processuali, che assicura le ferie degli avvocati , è stato ridotto di quindici giorni, senza la previsione di alcuna misura destinata a controbilanciare l’aggravio di lavoro della categoria, cui fa carico, anche nel periodo di sospensione, la difesa delle parti negli affari per i quali non vale la sospensione. La particolarità del lavoro svolto da tale categoria di professionisti impone di ribadire che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con ord. numero 61 del 5 febbraio 1992 e ribadito dalle Sezioni Unite Giacomini , l’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati, rispetto ai quali non è pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati. 6. Va, poi, osservato l’argomento letterale sul quale la pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini si fonda, per escludere la sospensione del termine di redazione delle sentenze. La pronuncia del Supremo Collegio ritiene emblematico della situazione considerata nel secondo comma dell’articolo 1 L. numero 742/69 Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo il deposito della sentenza, nel senso che l’inizio del termine per impugnare durante il periodo feriale presuppone che in tale periodo possa scadere il termine per depositare la sentenza. Tale argomento non è insuperabile, dal momento che il termine di impugnazione non sempre decorre da tale deposito, potendo decorrere anche dal diverso momento, che ben può intervenire durante il periodo di sospensione, della comunicazione o notificazione alla parte dell’avvenuto deposito. 7. Le prime pronunce di legittimità intervenute a seguito delle citate modifiche normative hanno confermato l’orientamento consolidato senza, tuttavia, esaminare criticamente la questione Sez.2, numero 12305 del 16/11/2016, dep. 2017, Raele Sez. 3, numero 40363 del 6/07/2016, Cestaro la meno recente di tali decisioni ha, peraltro, mostrato un’apertura sottolineando che la genericità delle ragioni addotte nel ricorso non consentiva di accedere ad una rivisitazione del consolidato orientamento interpretativo. Più recentemente, è intervenuta altra pronuncia Sez. 5, numero 18328 del 24/02/2017, Clivio, numero m. che ha ribadito l’orientamento consolidato ritenendo che la modifica normativa di cui si tratta non incida sul regime dei termini per il deposito della sentenza in quanto il periodo di sospensione feriale è fissato a salvaguardia del diritto al riposo degli avvocati ed è inderogabilmente fissato dalla legge, mentre le ferie dei magistrati possono essere concesse, singolarmente, anche in periodi diversi da quelli di sospensione dell’ordinaria attività giudiziaria . Con riguardo a tale ultimo profilo, giova richiamare come spunto critico quanto indicato nella Relazione introduttiva alla Circolare del CSM ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie del 26 marzo 2015 Va rilevato che l’esperienza di gran lunga prevalente in questo contesto, dal punto di vista normativo, è stata nel nostro ordinamento quella della stretta correlazione fra il numero di giorni di Ferie spettanti al singolo magistrato ed il periodo feriale, ed ha radici storiche risalenti, tanto che l’articolo 3 del decreto luogotenenziale numero 1353 del 23 agosto 1917, contenente le norme di attuazione della legge numero 356 del 30 marzo 1916, fissava il principio che nelle tabelle feriali dovesse essere indicato il periodo delle ferie determinato con decreto ministeriale, che poteva avere inizio non prima di luglio e, terminare non dopo il mese di ottobre nelle stesse tabelle doveva indicarsi il periodo di riposo per i magistrati in servizio durante le ferie, periodo che doveva essere assegnato in modo tale che non derivino difficoltà al regolare andamento del servizio, e con preferenza nel bimestre che segue immediatamente al periodo feriale. Nel tempo, con l’eccezione sopra riportata, può essere riscontrata una relazione storica di continenza o di coincidenza fra il periodo di sospensione dei termini feriali periodo fissato dal legislatore dapprima in giorni 90, poi in 60, poi in 45 dal 1 agosto al 15 settembre ed ora ridotto dal 1 al 31 agosto di ogni anno e il monte ferie spettante ad ogni magistrato. Analogamente, anche il CSM con le deliberazioni in tema di ferie ha affermato il principio che oggi si legge in Circolare numero P. 10588 del 22.4.2011 al punto 1 Il congedo ordinario deve essere normalmente goduto dal magistrato continuativamente in coincidenza con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno ai sensi dell’articolo 90 RD 12/1941 . 8. Conclusivamente, il Collegio ritiene che la questione proposta dal ricorrente debba essere risolta affermando il seguente principio Dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, numero 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’articolo 544 cod. proc. penumero , quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 585 cod. proc. penumero , deve ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’articolo 1 legge 7 ottobre 1969, numero 742 . Ma, per il potenziale contrasto giurisprudenziale che deriverebbe su questione di particolare rilievo, si ravvisa l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.