Bacio sulle labbra di una bambina: è violenza sessuale

Definitiva la condanna per un uomo di oltre 50 anni. A inchiodarlo sono gli atteggiamenti tenuti nei confronti di una ragazzina di 10 anni. Irrilevante il fatto che egli non si sia reso protagonista di un bacio alla francese.

Bacio sulle labbra a una bambina di 10 anni. Sotto accusa un uomo di oltre 50 anni. Irrilevante il fatto che egli abbia o meno utilizzato la lingua. Definitiva la sua condanna per violenza sessuale Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 29235/17, depositata oggi . Pena. Il bruttissimo episodio si verifica in un piccolo paese calabrese durante la festa patronale. Un uomo viene beccato in atteggiamenti equivoci con una bambina. Quest’ultima racconta di esser stata baciata sulla bocca e di essere stata toccata ad una coscia . Il quadro probatorio inchioda l’uomo e il GUP del Tribunale lo condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale . A sorpresa, però, i Giudici d’appello considerano di minore gravità la condotta perpetrata ai danni della ragazzina, e portano la sanzione a due anni e sei mesi di reclusione . Questa riduzione della pena è però l’unica soddisfazione possibile per l’uomo ritenuto colpevole di violenza sessuale . Tutte le obiezioni proposte dal suo difensore in Cassazione, difatti, si rivelano inutili. Atteggiamento. Irrilevante viene ritenuto il richiamo al fatto che non ci si trovi di fronte a un bacio con la lingua . Anche il semplice bacio sulle labbra dato alla bambina, ribattono i Giudici del Palazzaccio, è catalogabile come violenza sessuale . A maggior ragione quando, come in questa vicenda, il comportamento tenuto dall’uomo è ulteriormente equivoco egli, viene ricordato, cingeva la bambina con le braccia, toccandole contestualmente l’interno coscia . Assolutamente evidente, quindi, l’atteggiamento concupiscente da lui tenuto e finalizzato a una intrusione nella sfera sessuale della bambina . A dare forza a questa visione anche le parole di alcuni testimoni, tutti concordi nel sottolineare la natura erotica dei gesti compiuti dall’uomo e assimilabili a quelli tipici dei rapporti coniugali intimi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 febbraio – 13 giugno 2017, n. 29235 Presidente Savani – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 9/07/2015, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Locri aveva condannato Fr. Ma. alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, in relazione al delitto di cui agli artt. 61, n. 5, 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen. per avere indotto, abusando delle condizioni di inferiorità psichica e della minorata o nulla capacità di resistenza e di comprensione di St. Ma., minore di anni dieci in quanto nata il 3/10/2007 , a subire atti sessuali, consistiti nel baciarla sulla bocca e, contemporaneamente, nel toccarle una coscia, commettendo il fatto dietro il palco costruito per i festeggiamenti della festa patronale del paese e, dunque, approfittando delle particolari condizioni di luogo tali da ostacolare la privata difesa fatti accertati in Gioiosa jonica il 13/08/2014. Con lo stesso provvedimento l'imputato era stato condannato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile. 2. Con sentenza in data 23/06/2016, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconobbe la sussistenza dell'attenuante speciale del fatto di minore gravità ed escluse l'aggravante contestata all'art. 61, n. 5 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due distinti motivi di censura, con i quali il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'artt. 192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle medesime disposizioni. I giudici di merito, pur avendo ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall'imputato durante l'interrogatorio di garanzia, vi avrebbero, poi, contraddittoriamente fatto ricorso per integrare le incomplete dichiarazioni della parte civile e del teste La. St. zio della persona offesa . Infatti, questi ultimi avrebbero riferito che l'imputato aveva dato un bacio con la lingua alla minore, senza avere assistito ai fatti e, dunque, sulla base di quanto riferito loro dalla bambina, peraltro esprimendosi a gesti, quantomeno con la madre, a causa della l'incapacità della stessa di esprimersi verbalmente a causa di un deficit intellettivo, mentre allo zio la minore lo avrebbe riferito verbalmente. In questo modo, tuttavia, la Corte di Appello sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che l'età infantile della minore e le sue lacune espressive ed intellettive, tanto gravi da farla assimilare ad una bambina di quattro anni, avrebbero inciso sulla genuinità delle sue confidenze, tanto da renderle sostanzialmente prive di qualunque valore probatorio. Per tale motivo, alla stregua di quanto visivamente riscontrato dalla madre e dallo zio della bambina, nonché delle stesse ammissioni dell'imputato, i giudici avrebbero dovuto ritenere provato unicamente un bacio a labbra serrate . In questa prospettiva, a fronte delle dichiarazioni rese dall'imputato, nell'immediatezza, alla madre della minore signora non si preoccupi è una cosa normale che si fa con i bambini , la Corte avrebbe dovuto valutare che la condotta di Ma. non fosse diretta a raggiungere l'appagamento dei propri istinti o impulsi sessuali in violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale . Tanto più che l'azione sarebbe durata poco più di un minuto e che essa si era svolta, in piena luce, in luogo pubblico . Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il contenuto dell'impugnazione si svolge attraverso una serie di osservazioni critiche volte a porre in luce i vizi che, secondo la difesa di Ma., avrebbero inficiato il ragionamento probatorio compiuto dai giudici di merito in relazione alle modalità con cui l'imputato aveva baciato la minore e, in particolare, per dimostrare che si sarebbe trattato di un bacio sulle labbra e non di un bacio con la lingua ovvero di un bacio profondo alla francese . In questo modo, però, lo sforzo argomentativo si orienta verso una circostanza che la stessa sentenza di appello ha ritenuto, in conclusione del suo discorso giustificativo, sostanzialmente ininfluente e, al limite, nemmeno dimostrata, essendosi la Corte limitata a riconoscere che, in ogni caso, anche il bacio sulle labbra doveva ritenersi idoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice contestata. Ne consegue la manifesta infondatezza del relativo motivo di doglianza. 3. Ad analogo esito deve, poi, pervenirsi con riferimento al secondo profilo di censura, attinente, nella sostanza, alla possibilità di qualificare la descritta condotta come atto sessuale . Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rientrano nella nozione di atti sessuali tutte le condotte finalizzate a soddisfare la concupiscenza dell'autore o, comunque, a realizzare una volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa incidendo sulla sua libera autodeterminazione con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, dep. 11/06/2015, V., Rv. 263881 Sez. 1, n. 7369 del 25/01/2006, dep. 1/03/2006, P.M. in proc. Ca , Rv. 234070 Sez. 3, n. 37395 del 2/07/2004, dep. 23/09/2004, An., Rv. 230041 . In particolare, in presenza di atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come, appunto, nel caso dei baci o degli abbracci, la natura sessuale dell'atto deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante v., tra le altre, Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 13/01/2015, R., Rv. 261634 potendo detta connotazione essere esclusa solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali tali atti risultino privi di valenza erotica Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, dep. 2/07/2007, Gr., Rv. 236964 . Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha accertato che l'imputato si era reso responsabile, nei confronti della bambina, sia di averle dato un bacio sulle labbra mentre la cingeva con le braccia, sia di averle toccato, contestualmente, l'interno della coscia. Entrambe le condotte, secondo quanto correttamente posto in luce dalla predetta sentenza, dovevano ritenersi pienamente idonee, in ragione delle particolari modalità con cui erano state poste in essere, ad esprimere un atteggiamento concupiscente e, al contempo, a realizzare una intrusione nella sfera sessuale della bambina, avuto riguardo a quanto univocamente riferito dai testi, i quali avevano rappresentato la inconfondibile natura erotica dei gesti, specificamente assimilati, da entrambi i dichiaranti, a quelli tipici dei rapporti coniugali intimi. Ed a fronte di una motivazione che si è sviluppata secondo cadenze del tutto logiche e con ampio dispiegamento di argomentazioni rispetto al compiuto apprezzamento di merito, asseverate dai puntuali richiami ad una conforme elaborazione giurisprudenziale, deve escludersi ogni censurabilità della sentenza impugnata in relazione ai vizi di legittimità ipotizzati, rispetto ai quali deve, dunque, pervenirsi ad un giudizio di manifesta infondatezza. 4. Consegue alle precedenti considerazioni che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 duemila in favore della Cassa delle Ammende.