Quando una notizia falsa è anche diffamatoria? Il decalogo della Cassazione

È diffamatoria la notizia falsa che contiene espressioni ambigue, allusive, insinuanti o suggestionanti, idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento che i fatti narrati corrispondono a verità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 27817/17 depositata il 6 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure con cui i due autori degli articoli pubblicati e il direttore del quotidiano veniva ritenuti responsabili del reato di diffamazione a mezzo stampa. Gli articoli di giornale avevano prodotto l’effetto pregiudizievole per il gestore e il titolare dell’impresa falsamente indicata come fallita, lasciando poco spazio a dubbi sulla loro portata diffamatoria. Gli imputati ricorrono per cassazione. Notizia falsa. Gli Ermellini hanno qui l’occasione di ribadire un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa informa dubitativa, può ledere l’altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati . L’indagine relativa alla natura della notizia è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità. Nella fattispecie, il Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile e condannano i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 gennaio – 6 giugno 2017, n. 27817 Presidente Palla – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale M.M. e F.F. , quali autori degli articoli pubblicati, e FI.An. , quale direttore responsabile del quotidiano omissis , erano stati ritenuti responsabili rispettivamente i primi due di distinti reati di diffamazione aggravata capi 1 e 2 e il terzo del reato di cui all’art. 57 cod. pen. capo 3 . Alla M. era stato contestato il fatto di aver scritto in un articolo pubblicato in data 28 dicembre 2008 che era stata presentata un’istanza di fallimento in danno della impresa OMISSIS , fatto non vero, in quanto in realtà il creditore B.E. proprietario dell’immobile concesso in locazione alla suddetta impresa si era limitato ad ingiungere stragiudizialmente il pagamento di tre mensilità del canone di locazione. Nel capo di imputazione è precisato che con quanto riportato nell’articolo si offendeva l’onore e il decoro di Mo.Al. e L.P. , rispettivamente titolare e gestore dell’impresa individuale sopra indicata. Al F. era stato contestato di aver scritto in un articolo, pubblicato in data 18 febbraio 2009, che la storica edicola e tabaccheria avrebbe riaperto dopo la dichiarazione di fallimento, fatto come già detto non verificatosi. In tale capo di imputazione è stata indicata come persona offesa solo la Mo. . 2. Con un unico atto ha proposto ricorso il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Una prima censura di carattere generale alla sentenza riguarda le ragioni della conferma della affermazione della responsabilità, basate sulla considerazione estesa e concernente entrambi gli articoli contestati ovvero l’uso del termine fallimento , perché evocativo di un’insolvenza irreversibile non altrimenti dimostrata. Si duole, altresì, il difensore ricorrente della mancata distinzione tra il primo ed il secondo degli articoli contestati, trattati come una sorta di unico intervento, pur a fronte delle circostanza che siano stati pubblicati a quasi due mesi di distanza l’uno dall’altro e ancorché si tratti di due distinti fatti di reato. Si duole poi del fatto che la sentenza si soffermi esclusivamente sul contenuto del primo servizio, riservando al secondo poche parole riferite all’uso della parola fallimento ma in assenza di qualsivoglia valutazione afferente al contesto specifico quello dell’articolo del febbraio ove la stessa compariva. Svolge poi delle deduzioni sulla qualità di persone offese del L. e della Mo. , sostenendo che il primo non può considerarsi parte lesa per il fatto contestato relativamente al secondo articolo. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi dedotti sono in buona parte meramente reiterativi di quelli già proposti con l’atto di appello e su di essi la Corte territoriale ha reso congrua e logica motivazione. Correttamente nella sentenza impugnata si evidenzia la portata diffamatoria di entrambi gli articoli, che riportano notizie false ovvero -nel primo la pendenza di una istanza di fallimento e -nel secondo che tale fallimento era intervenuto. I giudici di appello hanno analizzato entrambi gli articoli, sottolineandone l’effetto pregiudizievole per il L. e la Mo. , rispettivamente gestore il primo e titolare la seconda dell’impresa indicata falsamente come fallita e quindi entrambi coinvolti passivamente nella vicenda. Peraltro, il tenore del contenuto di entrambi gli articoli lascia ben poco spazio a dubbi sulla loro portata diffamatoria, così come ampiamente sottolineato dai giudici di merito. In proposito, va ricordato che da tempo questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l’altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità. Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005, Fazzo ed altri, Rv. 23303901 . 2. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.