Beccata sull’autobus con una scorta di hashish: condannato anche il fidanzato

La presenza del ragazzo rappresentava la sicurezza di un aiuto in caso di emergenza. Illogico pensare che la fidanzata gli abbia nascosto la droga. Impossibile poi ipotizzare un uso personale, considerate le condizioni della coppia.

Ragazza beccata a viaggiare su un autobus portando con sé circa 100 grammi di hashish. Con lei anche il fidanzato. Per entrambi si può parlare di detenzione di droga non destinata a un esclusivo uso personale. Consequenziale la loro condanna Cassazione, sentenza n. 27787/2017, Sezione Sesta Penale, depositata il 5 giugno 2017 . Occultamento. Il controllo effettuato dalle forze dell’ordine ha portato al rinvenimento di tre panetti di hashish occultati nella tasca di un giubbotto conservato dalla ragazza dentro la sua borsa . A essere chiamato in causa, però, anche il fidanzato, che viaggiava con lei su un autobus di linea . E una volta ricostruito l’episodio, la coppia viene ritenuta colpevole di detenzione illecita di droga . Per i giudici è illogico pensare che la ragazza abbia nascosto l’hashish al compagno, che in passato ne aveva fatto uso , così come è illogico ipotizzare un uso esclusivamente personale della sostanza, soprattutto tenendo presenti la condizione di indigenza dei due. In conclusione, il significativo quantitativo detenuto appare eccessivo e del tutto ingiustificato rispetto alle modeste condizioni della coppia, e ciò porta ad escludere l’uso personale . Allo stesso tempo, va escluso che la condotta del ragazzo possa qualificarsi come connivenza non punibile , in quanto egli con la sua presenza non casuale ha garantito collaborazione in caso di bisogno .

Corte di Cassazione, sez.VI Penale, sentenza 27 aprile 5 giugno 2017, numero 27787 Presidente Petruzzellis – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza numero 2176/2016 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca a Al. Co. e Ro. Di Ma. ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309 per detenzione illecita di tre panetti di hashish pesanti circa 100 grammi ciascuno. 2. Nei ricorsi congiunti di Co. e di Di Ma. si chiede l'annullamento della sentenza per a vizio di motivazione circa la colpevolezza di Di Ma., che ha tenuto un comportamento meramente passivo inidoneo a contribuire alla realizzazione della condotta come confermato dalle dichiarazioni della Di Ma. secondo cui la sostanza stupefacente sequestrata apparteneva soltanto a lei e, in ogni caso, per mancanza di prova circa la destinazione della sostanza allo spaccio b violazione dell'art. 62-bis cod. penumero per il disconoscimento delle circostanza attenuanti generiche nonostante la giovane età e l'incensuratezza dei ricorrenti. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha condiviso l'argomentazione del Giudice dell'udienza preliminare che ha rilevato che i due giovani conviventi e legati sentimentalmente sono stati arrestati perché sorpresi assieme a bordo di un autobus di linea mentre la ragazza deteneva i tre panetti nella tasca di un giubbotto conservato dentro una sua borsa, evidenziando l'incongruenza della affermazione della Di Ma. di avere nascosto a Conti che in passato aveva fatto uso di hashish e che in altra occasione era stato fermato con amici nel tentativo di disfarsi di hashish l'acquisto dei tre panetti di hashish peraltro, secondo la narrazione, avvenuto estemporaneamente e casualmente da giovani sconosciuti, allontanandosi dal convivente mentre entrambi si trovavano al mercato pur essendo i due senza un lavoro stabile, non avendo la donna alcun motivo di nascondere un acquisto così impegnativo nella loro condizione di indigenza e risultando inverosimile che, consumatrice saltuaria, potesse da sola usare la droga, così dovendosene derivare che la stupefacente era destinato almeno in parte a uso non esclusivamente personale. Su queste basi ha anche concluso che il significativo quantitativo di stupefacente detenuto dagli imputati, del tutto ingiustificato rispetto alle modeste condizioni degli stessi che rendono del tutto inverosimile che tale quantitativo fosse destinato esclusivamente a uso personale , costituisce indice univoco della destinazione almeno parziale dello stupefaceva ad uso non esclusivamente personale . Il ricorso non sviluppa specifiche argomentazioni per confutare il ragionamento della Corte che ha applicato, senza incorrere in fallacie logiche, plausibili massime di esperienza, configurando la condotta di Co. in termini di concorso per avere agevolato l'azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno Sez. 6, numero 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587 Sez. 6, numero 1108 del 4/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785 , sicché deve escludersi che la sua condotta possa qualificarsi come connivenza non punibile risolventesi in un comportamento solo passivo Sez. 3, numero 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167 Sez. 6, numero 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465 . 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo Sez.6, numero 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591 . Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha adeguatamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi utilmente valutabili e considerata la consistente quantità di sostanza stupefacente detenuta. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 1500. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e ciascuno al versamento deal somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.