La notifica all’avvocato d’ufficio non garantisce all’imputato la conoscenza del procedimento

La sentenza di condanna contumaciale notificata al difensore nominato d’ufficio, non è idonea ad affermare l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato contumace.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27756/17 depositata il 5 giugno. La vicenda. Il GdP di Padova condannava l’imputata alla pena dell’ammenda per illecito ingresso nel territorio dello Stato. Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, l’imputata invoca la rimessione in termini sostenendo che la sua contumacia era dovuta alla mancata conoscenza del procedimento, di cui era venuta a sapere solo con la notifica della cartella di pagamento della pena pecuniaria inflitta. Sostiene inoltre la ricorrente l’applicabilità della normativa antecedente alla l. n. 67/2014. Notifica al difensore d’ufficio. Il ricorso trova condivisione da parte della Corte. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’art. 175, comma 2, c.p.p. – nella formulazione previgente – riconosceva una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento , ponendo a carico del giudice l’onere di reperire negli atti processuali l’eventuale prova positiva da cui dedurre la conoscenza del provvedimento di condanna. La mera regolarità formale della notifica effettuata presso il difensore d’ufficio ex art. 161 c.p.p. non può assumere alcuna rilevanza in tal senso, posta l’assoluta inidoneità a dimostrare la conoscenza del giudizio o a rivelare della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale. Al contrario, la notifica effettuata al difensore di fiducia costituisce prova di conoscenza effettiva del procedimento in capo all’imputato, essendo equiparabile alla notifica personale a quest’ultimo. Nel caso di specie, alla notifica al difensore d’ufficio nominato all’imputata contumace non è seguito alcun impulso da cui poter dedurre un’effettiva conoscenza della sentenza di condanna in capo alla ricorrente. Per questi motivi, la Corte restituisce la ricorrente nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 novembre 2016 – 5 giugno 2017, n. 27756 Presidente Cavallo – Relatore Minchella Rilevato in fatto Con sentenza in data 28.11.2012 il Giudice di Pace di Padova condannava Z.L. contumace e domiciliata presso il difensore di ufficio alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per illecito ingresso nel territorio dello Stato commesso nell’anno 2010. Rilevava il giudice che l’imputata era priva del permesso di soggiorno ed aveva fatto richiesta per il rilascio dello stesso, ma non era emerso alcun elemento giustificativo della sua condotta il difensore aveva dedotto uno stato di gravidanza al momento del reato, ma non aveva poi addotto alcun documento. La sentenza diveniva irrevocabile il 14.02.2013. Relativamente a detta sentenza l’interessata ora chiede la rimessione in termini, sostenendo che il processo era stato celebrato in contumacia, ma che ella non aveva mai saputo nulla del procedimento stesso, tanto da avere scoperto detta condanna soltanto con la notifica della cartella di pagamento della pena pecuniaria inflitta, avvenuta il 17.07.2015 si sostiene che andava applicata la normativa antecedente l’attuale formulazione dell’art. 175 cod.proc.pen. e che nessun elemento dimostrava l’avvenuta conoscenza del processo, non bastando a ciò l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio in fase preprocessuale. Il P.G. chiede l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto. Preliminarmente va precisato che, essendo stata emessa la sentenza nei confronti della ricorrente nell’anno 2012, va applicata la disciplina normativa previgente rispetto a quella introdotta con la Legge n 67/2014, per il principio tempus regit actum. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005 , avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna Sez. 2, n 21393 del 15.04.2015, Rv 264219 . Il principio espresso dall’art. 6 della CEDU impone alla giurisdizione nazionale l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l’esistenza di un potenziale attentato al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, si abbia il dovere di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile. Ne consegue che, mentre la notifica effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore di ufficio non è idonea di per sé a provare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento Sez. 1, 06 aprile 2006, n. 16002, Latovic , quando non sia possibile stabilire se il suddetto difensore fosse in grado di mettersi in contatto con il suo assistito Sez. 1, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi . In altri termini, se è vero che la nomina di un difensore di fiducia, l’elezione di domicilio presso lo stesso e l’effettività della difesa fiduciaria nel corso del procedimento nonché la notifica degli atti nel domicilio eletto sono elementi utili a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento e la volontà di non comparire personalmente in giudizio Rv 240118 Rv 235237 o che la notificazione presso il difensore di fiducia è equiparabile alla notifica all’imputato personalmente Rv 239207 , è anche vero che l’elezione di domicilio presso un difensore di ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento. Nella fattispecie, alla notifica ex art. 161 cod.proc.pen. presso il difensore di ufficio domiciliatario non hanno fatto seguito ulteriori fatti da cui stabilire se detto difensore sia stato in grado di mettersi in contatto con la ricorrente. Di conseguenza, non emergendo una prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza della sentenza di condanna, va disposta, in favore della ricorrente, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n 508/12 emessa dal Giudice di Pace di Padova il 28.11.2012. La Cancelleria provvederà alla notifica del presente dispositivo alla ricorrente ed al suo difensore. P.Q.M. Restituisce la ricorrente nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n 508/12 emessa dal Giudice di Pace di Padova il 28.11.2012. Manda alla Cancelleria di procedere alla notifica del presente dispositivo alla ricorrente ed al suo difensore.