Consigliere polemico col Sindaco che lo allontana dall’aula: non è abuso d’ufficio

Scontro durissimo durante l’assemblea. Il primo cittadino toglie la parola a un componente del Consiglio e ne ordina l’allontanamento momentaneo, con tanto di intervento dei carabinieri. Comportamento discutibile, quello del Sindaco, ma legittimo e non punibile penalmente.

Consiglio comunale caldissimo. La tensione arriva alle stelle quando il Sindaco chiede e ottiene l’allontanamento dall’aula di un Assessore in odore di revoca. Le polemiche sono innumerevoli, con tanto di strascico giudiziario ora però il primo cittadino può tirare un sospiro di sollievo, perché, spiegano i magistrati, la sua condotta non è valutabile come abuso d’ufficio” Cassazione, sentenza n. 27794/2017, Sezione Sesta Penale, depositata il 5 giugno 2017 . Carabinieri. Ricostruito facilmente l’episodio, verificatosi durante un’assemblea nel Municipio di un piccolo paese sardo. Sotto accusa il Sindaco per avere tolto la parola a un consigliere – esponente, peraltro, della giunta – disponendone l’allontanamento dall’aula grazie all’intervento dei carabinieri. Per i giudici del Tribunale il comportamento del primo cittadino va severamente censurato egli si è reso responsabile di un caso lampante di abuso d’ufficio e quindi va condannato a 6 mesi di reclusione . Meno severi, invece, i giudici della Corte d’appello. Pur non essendoci dubbi sulle discutibili azioni compiute dal Sindaco durante la seduta consiliare, egli viene ritenuto non punibile , vista la particolare tenuità del fatto . Dolo. Per il primo cittadino sardo, però, la decisione emessa in Appello non è affatto sufficiente. Consequenziale è il ricorso in Cassazione, finalizzato a dimostrare la correttezza della condotta tenuta in aula. A questo proposito, il difensore spiega che in qualità di Sindaco il suo cliente non ha commesso alcun abuso, avendo legittimamente tolto la parola al consigliere, disponendone l’allontanamento coattivo e solo dopo aver consultato il Segretario comunale. Entrando nei dettagli dell’episodio, il legale sostiene che il Consigliere aveva proceduto alla lettura di un testo teso ad offendere gratuitamente il Sindaco e che, perciò, era stato allontanato dall’aula solo momentaneamente , tanto che era stato riammesso poco dopo, quando si era calmato e aveva potuto quindi svolgere per intero tutte le sue argomentazioni . Di conseguenza, ragionando in ottica difensiva, il provvedimento era giustificato dalla necessità di evitare turbamento ai lavori riguardanti provvedimenti importanti per la comunità . La visione proposta dal legale del Sindaco non convince pienamente i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, non può essere trascurato il fatto che l’allontanamento è previsto per le persone che assistono all’adunanza e che arrecano disturbo ai lavori , e non può quindi essere deciso nei confronti di un soggetto che sta prendendo parte attiva ai lavori del Consiglio comunale, con tanto di intervento orale che, annotano i giudici, è sicuramente collocabile nell’ambito generale della funzione politica svolta . Ciò nonostante, non sembra dimostrato, secondo i Giudici, il dolo del Sindaco. E questo particolare fa venire meno l’accusa relativa all’ipotesi di abuso d’ufficio . Su questo fronte, in particolare, viene evidenziato che l’allontanamento del consigliere si è protratto per poco tempo . Egli è stato riammesso nell’aula consiliare dopo una ventina di minuti e ha potuto svolgere la sua pubblica funzione con tanto di intervento in assemblea. Di conseguenza, si può ritenere non dimostrato, spiegano i giudici, che l’espulsione momentanea del consigliere sia stata finalizzata a impedirgli lo svolgimento della sua funzione pubblica . Mentre pare plausibile che il Sindaco abbia preso la decisione di allontanare il componente dell’assemblea solo per assicurare lo svolgimento della seduta del consiglio , centrato su argomenti rilevanti per la comunità . Logico, di conseguenza, cancellare definitivamente le accuse nei confronti del primo cittadino sardo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 maggio – 5 giugno 2017, n. 27794 Presidente Rotundo – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Difensore di Gi. CO. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CAGLIARI, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., ha dichiarato l'imputato non punibile ex art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorrente ha dedotto più motivi di ricorso, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale e processuale e per vizi di motivazione, ex art. 606, lett. b, c ed e cod. proc.pen 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha contestato che nel caso in esame vi fosse stata una violazione di norme di legge o di regolamento dato che l'imputato, Sindaco del Comune di Ilbono, aveva tolto la parola e disposto l'allontanamento coatto del Consigliere comunale Ma. ST. in presenza della condizioni che legittimavano questo suo intervento, per di più dopo aver consultato il Segretario Comunale. Lo St., del resto, che aveva proceduto alla lettura di un testo teso ad offendere gratuitamente l'imputato, era stato allontanato dall'Aula solo temporaneamente, era stato riammesso poco dopo, quando si era calmato, e aveva quindi potuto svolgere per intero tutte le sue argomentazioni del resto, la normativa comunale andava interpretata nel senso che l'allontanamento coattivo poteva essere disposto nei confronti di chiunque arrecava turbamento ai lavori e non solo nei confronti del pubblico. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha segnalato che mancava qualsiasi ipotesi di danno ingiusto nei confronti dello ST. che, non appena rientrato dal temporaneo allontanamento, aveva potuto concludere il suo intervento, tanto più che il suo testo scritto era stato letto da altra Consigliera appartenente allo stesso Gruppo, mentre non era attribuibile alla volontà dell'imputato il fatto che la vicenda fosse stata riportata dai giornali con particolare evidenza. 2.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha segnalato che mancava nel caso in esame il dolo intenzionale dato che l'intento dell'imputato non era certo stato quello di danneggiare lo ST. ma quello di evitare la paralisi amministrativa del Comune dato che in quella occasione si trattava di adottare provvedimenti importanti per la comunità di Ilbono, tanto più che la scelta di allontanare lo stesso ST. era avvenuta dopo la consultazione del Segretario Comunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. In merito al primo motivo di ricorso, quello relativo all'elemento materiale del reato di abuso di ufficio e, in particolare, alla violazione di norme di legge o regolamento, vanno sostanzialmente condivise le considerazioni motivatamente espresse dalla Corte di Appello che ha rinvenuto detta violazione in quella dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede l'intervento della forza pubblica solo in caso di intemperanze del pubblico presente e solo dopo la materiale sospensione della seduta, mentre nel caso in esame l'imputato aveva chiamato la forza pubblica durante la seduta, senza interromperla, e per allontanare un membro del Consiglio Comunale che persisteva nella lettura di un documento politico di critica. 2.1 Del resto, e per concludere sul punto, l'enunciato specificamente contenuto nella norma di regolamento sopra richiamata, quello per cui il Presidente i.e. il Sindaco può ordinare l'allontanamento delle persone che assistono alla adunanza che arrechino disturbo ai lavori non sembra davvero estensibile al caso in esame in cui la persona allontanata non solo non stava assistendo ai lavori del Consiglio Comunale ma vi stava anzi prendendo parte attiva con lo svolgimento di un intervento orale che, anche tralasciando le sue concrete modalità espositive, era sicuramente collocabile nell'ambito generale della funzione politica svolta. 3. Quello che però non convince della motivazione della sentenza impugnata è il profilo relativo all'elemento soggettivo del reato. 3.1 Va ricordato allora, in primo luogo che, il dolo intenzionale tipico del reato di abuso di ufficio riguarda solo l'evento del reato e cioè l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, mentre tutti gli altri elementi della fattispecie materiale, quali appunto la violazione di norme di regolamento, sono soggette all'ordinario dolo generico si veda sul punto Cass. Sez. 6 del 20/4/2011 n. 34116, Pg in proc. D'An., Rv 250833 e richiedono quindi la coscienza e volontà da parte dell'agente di violare appunto il dettato di norme di legge o di regolamento. 3.2 Già sul punto specificamente riferibile alla certa consapevolezza della avvenuta violazione di regolamento nei termini sopra indicati, allora, la sentenza tralascia di considerare che l'imputato si è risolto a disporre l’ espulsione dall'aula del Consigliere St. dopo aver consultato sul punto il Segretario Comunale presente e dopo averne avuto l'assenso, il che depone già per una assai verosimile inesistenza del dolo generico cui si è sopra fatto cenno. 3.3 Ma anche se si volesse superare la perplessità di cui sopra con l'osservazione che l'errore, in quanto vertente su norma extrapenale che diviene parte integrante del precetto e quindi norma penale tutti gli effetti, è irrilevante sulla base della regola di cui all'art. 5 cod. pen., resta comunque senza risposta adeguata e convincente, nella motivazione della Corte, il tema della esistenza del dolo intenzionale tipico del reato di abuso di ufficio. 3.4 Va infatti ricordato brevemente che, secondo la giurisprudenza stabilizzatasi sul punto di trattazione, il dolo intenzionale si caratterizza come rappresentazione e volizione dell'evento di danno altrui come conseguenza diretta ed immediata dalle condotta ed obiettivo primario perseguito dall'agente, così che occorre la priva che la volontà dell'agente sia stata orientata proprio a procurare il danno ingiusto tra le tante, tutte di analogo tenore, si veda da ultimo Cass. sez. 6 del 25 gennaio 2013 n. 21192, Ba., Rv 255368 . 3.5 Nella prospettiva argomentativa sopra accennata, quindi, era necessaria la dimostrazione che l'azione dell'imputato era volta esclusivamente a causare al Consigliere St. un danno ingiusto, danno individuato, dalla imputazione e poi dalla stessa motivazione, nel fatto di non aver consentito la prosecuzione dell'intervento e cioè lo svolgimento di una pubblica funzione, con derivato danno di immagine alla figura pubblica dello stesso St 3.6 Anche trascurando di considerare che il danno ingiusto così individuato dalla Corte si espone alle evidenti critiche svolte nei motivi di ricorso e cioè alla considerazione che l'allontanamento dall'aula dello St. si è protratto per poco tempo dato che quest'ultimo è stato riammesso nella sala del Consiglio dopo una ventina di minuti e ha potuto svolgere la sua pubblica funzione con l'intervento sugli altri punti all'ordine del giorno, resta indimostrato, nella motivazione del provvedimento impugnato, che l'imputato sia risolto a disporre l'allontanamento solo ed esclusivamente per impedire la conclusione dell'intervento dello St. e quindi lo svolgimento della funzione pubblica di quest'ultimo. 3.7 Occorre infatti sottolineare che, come ricordato dal ricorrente, il dolo intenzionale è escluso tutte le volte in cui l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria della condotta, diretta invece a perseguire in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo da ultimo, Cass. Sez. 6 del 19/12/2011 n. 7384, Porcari, Rv 252498 e che, conseguentemente, non è stato considerato con il dovuto approfondimento che la condotta interruttiva dell'intervento dello St. tenuta dal Co. pare davvero finalizzata non solo e non tanto ad impedire l'esercizio da parte della persona offesa del suo ruolo politico istituzionale ruolo, come si è visto prontamente ripreso in tutta la sua latitudine dopo l'allontanamento dall'aula quanto piuttosto e primariamente ad assicurare lo svolgimento perdurante della seduta del Consiglio, che aveva all'ordine del giorno, a quanto è dato comprendere, rilevanti questioni per la vita della comunità. 3.8 L'indicazione quindi della Corte secondo la quale la prova della intenzionalità del dolo andava rinvenuta in uno stato di contrapposizione caratteriale e personale tra i due protagonisti della vicenda sembra trascurare proprio la valutazione che si è appena svolta al numero che precede e relativa alla compresenza determinante ed assorbente di una finalità pubblica su quella, moto ipoteticamente sussistente, di una finalità meramente personale e sostanzialmente ritorsiva. 4. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.