L’imputato non si presenta in tribunale: il giudice non può limitarsi al riscontro dell’assenza ingiustificata

La mancata comparizione dell’imputato in giudizio, in assenza dell’allegazione di un legittimo impedimento, impone al giudice la verifica dei presupposti per dichiararne la contumacia.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26585/17 depositata il 29 maggio. Il caso. Il ricorrente impugna in Cassazione la sentenza che aveva riconosciuto la sua colpevolezza per il delitto di furto con strappo deducendone la nullità per la mancata dichiarazione della sua contumacia. Contumacia. Esaminando il ricorso, gli Ermellini ribadiscono che l’omessa dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non espressamente prevista dalla legge e priva di pregiudizi per l’imputato. Ciò non toglie che, nel caso in cui il processo era stato rinviato per altra causa, come ad esempio per l’impedimento del difensore, è necessario un nuovo avviso all’imputato rimasto assente e non dichiarato contumace. Ed infatti la mancata comparizione in giudizio dell’imputato, in assenza dell’allegazione di un legittimo impedimento, impone al giudice la verifica dei presupposti per dichiararne la contumacia e, in caso di omissione, si riscontra un’anomalia tale da rendere impossibile stabilire se l’imputato si sia volontariamente sottratto al contraddittorio. In tal caso, il rinvio per impedimento del difensore impone una nuova citazione dell’imputato assente, fermo restando che la mancata rinnovazione dell’avviso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p Nel caso di specie, il giudice ha accertato che il difensore aveva eccepito la nullità della sentenza soltanto con l’atto d’appello e dunque tardivamente. Tale doglianza viene quindi rigettata, mentre trova accoglimento quella relativa alla contestazione dell’aggravante della recidiva reiterata posto che il reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato delle precedenti condanne subite dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 aprile – 29 maggio 2017, n. 26585 Presidente Fumo – Relatore Sabeone Considerato in diritto 1. Il ricorso è da accogliere parzialmente. 2. Quanto al primo motivo, in linea generale, si ritiene comunemente che l’omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell’imputato v., ex multis, Cass., Sez. V 4 giugno 2008 n. 36651 resta però da vedere se, dovendosi rinviare comunque il processo per altra causa, quale un autonomo impedimento del difensore, si imponga o meno un nuovo avviso per l’imputato rimasto assente e non dichiarato contumace. La risposta che offre una disamina della giurisprudenza di legittimità è senz’altro positiva invero, la mancata comparizione in udienza dell’imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia - limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l’imputato è libero assente - costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all’imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all’impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell’imputato assente Peraltro, la mancata rinnovazione dell’avviso da luogo ad una nullità d’ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall’articolo 182 cod.proc.pen., comma 2 v. a partire da Cass. Sez. III 19 maggio 2009 n. 25675 fino a Sez. VI 10 novembre 2015 n. 28299 oltre alla citata Sez. V 7 giugno 2013 n. 12182 . Nella specie, come accertato dal Giudice a quo e non contestato dall’odierno ricorrente, il quale si limita a sostenere la sussistenza di una nullità assoluta ed insanabile, che secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte dianzi citata non è sussistente, il difensore dell’imputato ha eccepito la nullità soltanto con l’atto di appello e, pertanto, tardivamente. 3. Quanto al secondo motivo non vi è dubbio, in punto di diritto, come per la configurazione della recidiva reiterata aggravata occorra che il nuovo reato sia stato commesso dopo l’irrevocabilità delle precedenti condanne v. la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente . Nella specie, questa volta in fatto, l’esame del certificato penale permette di acclarare che, prima del 22 dicembre 2007 epoca di commissione del furto per cui è processo, sussistessero si condanne nel 2001, 2004 e 2006 per il delitto di ricettazione ma passate in giudicato, rispettivamente nel 2008, 2009 e 2013 e quindi dopo la commissione dei fatti di cui al presente processo. S’impone, in definitiva e in accoglimento del secondo motivo del ricorso, l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio e in particolare all’applicabilità della recidiva. P.T.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo rigetta nel resto il ricorso.