Solo la detenuta madre “non pericolosa” può accedere alla detenzione domiciliare speciale

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare speciale presentata dalla detenuta madre di prole di età non superiore a 10 anni, il giudice deve accertare l’indefettibile requisito dell’assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26541/2017 depositata il 26 maggio. Il caso. Una detenuta presentava istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere l’ammissione alla detenzione speciale di cui all’art. 47- quinquies ord. pen. secondo il quale le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo . Avverso il rigetto del Tribunale, la donna ricorre in Cassazione per l’inadeguatezza argomentativa in ordine al pericolo di recidiva riconosciuto dal Giudice che sarebbe, a dire della ricorrente, privo di apprezzabile ancoraggio fattuale . Pericolo. La Corte di Cassazione coglie l’occasione per analizzare la norma invocata dalla detenuta che richiede due presupposti per l’applicabilità del regime speciale di detenzione, presupposti attinenti, da un lato, alla pericolosità sociale e, dall’altro, alla relazione genitore-figlio. In ordine al primo dei due profili, il legislatore ha rimesso al giudice la valutazione concreta della pericolosità del soggetto richiedente, previo bilanciamento del concreto interesse del minore con le esigenze di difesa sociale. Ne consegue che il giudice, una volta accertata la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il pericolo di commissione di altri reati, dovrà verificare la possibilità di reinserimento sociale della condannata e di effettivo esercizio delle cure parentali, restando comunque indefettibile l’accertamento della sussistenza o meno del pericolo di recidiva, come peraltro affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 239 del 2014 . Tornando al caso di specie, il Collegio evidenzia come la prognosi negativa sulla pericolosità della ricorrente sia stata adeguatamente ricondotta a diverse condanne subite per reati del medesimo tenore che si inseriscono in un quadro criminale di più ampio respiro, sottolineando inoltre come la donna, precedentemente attinta da un provvedimento di custodia cautelare e sottoposta agli arresti domiciliari, era stata trovata in possesso di una pistola e del relativo munizionamento durante una perquisizione. Per questi motivi, il ricorso viene respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 luglio 2016 – 26 maggio 2017, n. 26541 Presidente Cortese – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 19 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l’istanza proposta dalla condannata A.E. , detenuta in espiazione della pena di anni nove mesi otto di reclusione con scadenza al 22.3.2020 , inflitta per due violazioni della legge sugli stupefacenti commesse nel 2001, volta ad ottenere l’ammissione alla detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., ritenendo la misura alternativa reclamata inidonea al contenimento della persistente pericolosità sociale dell’istante. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessata, con atto recante personale sottoscrizione, chiedendone l’annullamento per omessa o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta la ricorrente l’inadeguatezza argomentativa e l’intrinseca contraddittorietà della decisione che, pur dando conto delle positive risultanze circa i progressi comportamentali della detenuta, del processo di revisione critica solidamente avviato e del giudizio favorevole espresso nella relazione di sintesi dell’equipe penitenziaria del 27 gennaio 2015, aveva nondimeno ritenuto la sussistenza del pericolo di recidiva, formulando una prognosi negativa meramente assertiva, priva di apprezzabile ancoraggio fattuale. Il Tribunale, valorizzando una generica pericolosità desunta dai precedenti penali della condannata, un carico pendente e un episodio il rinvenimento di un’arma di due anni antecedente la prima già positiva relazione di sintesi del 2014, aveva di fatto omesso di confrontarsi con specifiche deduzioni difensive, con le quali era stato evidenziato che nel procedimento penale pendente per i fatti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice della cautela aveva ritenuto idonea ed adeguata la custodia domestica, nemmeno aggravata a seguito del rinvenimento di un’arma presso il luogo di esecuzione della misura. Osserva, inoltre, che l’accesso alla detenzione domiciliare speciale non è subordinato ad un indice legale del ravvedimento del condannato , in quanto la finalità di reinserimento sociale, pur presente, è subvalente rispetto al prioritario interesse del soggetto debole, il minore infradecenne, particolarmente meritevole di protezione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. L’art. 47 quinquies ord. pen., comma 1, recita al primo comma Quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo . 1.1 A fronte di un ambito operativo così esteso, il legislatore ha subordinato la concessione della misura a due presupposti, l’uno attinente al profilo della pericolosità sociale e l’altro alla relazione genitore-figlio, e, quanto al primo presupposto, ha utilizzato una formula generica che ricalca quella che compare nell’art. 274 cod. proc. pen., lett. c , concedendo all’autorità giudiziaria di valutare liberamente l’opportunità della concessione della misura, attraverso il bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le esigenze di difesa sociale. Sicché, ai fini dell’applicazione della misura, secondo l’insegnamento di questa Corte Sez. 1 n. 38731 del 07/03/2013, Radouane, Rv. 257111 , il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. Ma preliminare ed indefettibile resta, però, l’accertamento, imposto espressamente dalla norma, della sussistenza o meno nel caso concreto del pericolo di commissione di ulteriori reati. 2. Orbene la motivazione impugnata fonda la decisione di rigetto su una diffusa elencazione delle ragioni per le quali, in relazione alla ricorrente, ricorre una prognosi negativa, trattandosi di soggetto che annovera a suo carico, in aggiunta ai titoli in espiazione, ben otto condanne di cui cinque per spaccio di stupefacenti commessi dal 2000 al 2002 nonché un procedimento pendente, nel quale è stato disposto il suo rinvio a giudizio, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi nel 2010 evidenziando che l’associazione oggetto del procedimento pendente è un’organizzazione ad ampio respiro comprendente ben 103 imputati, con sede operativa centrale a , ma con sede operativa anche a Bari rilevando che l’A. , attinta da ordinanza di custodia cautelare il 19.3.2012 per il reato associativo ed avviata in pari data agli arresti domiciliari, veniva trovata in possesso, nel corso di una perquisizione eseguita presso il luogo di esecuzione della misura custodiale, di una pistola cal. 7,65 e del relativo munizionamento, arma e munizioni occultate all’interno di un congelatore. 2.1 Pur non sottacendo i progressi trattamentali, la costante partecipazione all’azione rieducativa e il giudizio favorevole espresso nelle relazioni dell’Equipe dell’istituto penitenziario, che non sono state affatto pretermesse nella valutazione compiuta, il Tribunale ha nondimeno ritenuto le concrete e insistite manifestazioni della pericolosità sociale della detenuta, protrattesi sino all’anno 2012, a ridosso con l’inizio dell’esecuzione della pena in espiazione 22.5.2012 , allo stato ostative alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole, valorizzando il ritrovamento dell’arma come elemento indicativo della non autenticità del processo di revisione critica che le richiamate relazioni di sintesi hanno dato per avviato e positivamente concluso e, per tali ragioni, tenuto altresì conto del lontano fine pena, ha stimato la misura richiesta inidonea al contenimento del pericolo di recidiva tuttora sussistente. 2.2 A fronte della lineare razionalità che ha guidato le conclusioni del Tribunale, corrette in diritto e non illogiche in fatto, oltre che provviste di specifici e persuasivi addentellati storici, la ricorrente oppone valutazioni scolorite dalle circostanze evidenziate, pervenendo a conclusioni alternative a quelle logicamente tratte dal Tribunale dalle oggettive premesse come innanzi valorizzate, insindacabili in questa sede. 2.3 Per completezza va osservato che la Consulta Corte cost. n. 239 del 2014 nella decisione, solo parzialmente parafrasata nella parte finale del ricorso, pur riconoscendo che le scelte di tutela della collettività possano ricadere su un soggetto terzo ed estraneo, il minore per l’appunto, non è giunta ad affermare che la tutela di quest’ultimo prevalga sempre e comunque, spettando al giudice la verifica in concreto della pericolosità del richiedente e delle connesse esigenze di tutela della collettività, osservando È ben vero che nemmeno l’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango, forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato. Come già rilevato da questa Corte sentenza n. 177 del 2009 , proprio ad una simile logica di bilanciamento risponde, in effetti, la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale stabilite dall’art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975 condizioni tra le quali figura anche quella, più volte ricordata, della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata. Ma affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata, per l’appunto, in concreto - così come richiede la citata disposizione - e non già collegata ad indici presuntivi . E a tale doverosa, concreta verifica il provvedimento impugnato non si è affatto sottratto, esibendo una motivazione che resiste ai rilievi critici formulati dall’impugnante. Il ricorso va, pertanto, respinto con ogni conseguenza di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.