«Il sottoscritto è l’unico abilitato a trattare la causa»: nessuna speranza di rinvio dell’udienza

La mera concomitanza di più impegni professionali, non integra un legittimo impedimento del difensore a comparire nel procedimento ex art. 420-ter c.p.p. con l’inevitabile rigetto della sua richiesta di rinvio dell’udienza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25772/17 depositata il 24 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la prescrizione di alcuni capi d’imputazione, mentre per altri rideterminava la pena inflitta in primo grado. Il difensore ricorre per la cassazione della decisione per la violazione dell’art. 420- ter c.p.p. per aver la Corte territoriale rigettato la sua richiesta di rinvio per impedimento a comparire. Legittimo impedimento. Come affermato dalla costante giurisprudenza, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento rilevante quale assoluta impossibilità a comparire ex art. 420- ter , comma 5, c.p.p. solo se il difensore prospetti l’impedimento appena venga a conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni ed indichi specificatamente le ragioni per cui il suo intervento nel diverso procedimento è essenziale, rappresentando dunque l’assenza in quel procedimento di un codifensore che possa validamente difendere l’imputato. Deve inoltre essere dimostrata l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio Cass. SS.UU. n. 4909/14 . La mera circostanza della contemporaneità di altri impegni professionali non integra dunque un legittimo impedimento, posto che in tal caso sarebbe rimessa al libero arbitrio del difensore la decisione sul procedimento da privilegiare, in virtù di incontrollabili strategie difensive. Deve al contrario essere ravvisata una condizione obiettiva di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto compromessa” da un concomitante e in quel momento prevalente” impegno difensivo . In conclusione. Considerando che nel caso di specie il difensore aveva inviato la richiesta di rinvio a mezzo fax solo due giorni prima dell’udienza, richiesta motivata dall’ impossibilità di delegare un collega di studio perché il sottoscritto è l’unico abilitato a trattare la suddetta causa nel proprio studio” , la Corte condivide la valutazione del giudice di merito sull’impossibilità di ravvisare un legittimo impedimento ex art. 420- ter , comma 5, c.p.p Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 – 24 maggio 2017, n. 25772 Presidente Davigo – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con sentenza del 5 novembre 2015 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi A e B perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta quanto al reato residuo sub C, confermando nel resto. Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b c.p.p., per l’erronea interpretazione data all’art. 420 ter c.p.p. dalla Corte d’appello nel rigettare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, depositata dal difensore per l’udienza del 5 novembre 2011. Il ricorrente ha chiesto, quindi, l’accoglimento del ricorso con l’adozione dei provvedimenti conseguenziali, compresa l’eventuale declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è stato presentato per un motivo manifestamente infondato. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito nella sentenza n. 4909 del 18 dicembre 2014, Rv 262914, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro condifensore, che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso . In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sé un legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all’arbitrio del difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Il rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non consegue a una mera scelta del difensore, rimessa alle individuali - e incontrollabili - strategie difensive, ma postula una condizione obiettiva come tale positivamente scrutinata dal giudice di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto compromessa da un concomitante e in quel momento prevalente impegno difensivo. Di tali principi la Corte territoriale ha fatto buon governo, atteso che ha disatteso la richiesta di rinvio, rimarcando che la richiesta era tardiva e che la dedotta impossibilità di nominare un sostituto si risolveva in una giustificazione del tutto apparente . Di fatto, la richiesta di rinvio era stata inviata tardivamente, in quanto spedita con fax solo due giorni prima dell’udienza del 5 novembre 2015 e, dunque, a distanza di tempo dalla conoscenza del duplice, concomitante impegno, avvenuta il 12 ottobre 2015, come si evince dallo stesso ricorso. L’impossibilità di delegare un collega di studio perché il sottoscritto è l’unico abilitato a trattare la suddetta causa nel proprio studio è all’evidenza una giustificazione che non dà adeguatamente conto dell’impossibilità assoluta di avvalersi di un sostituto. In tale situazione non sussisteva un impedimento legittimo del patrono e quindi neanche un diritto al rinvio della causa ex art. 420-ter del codice di rito. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186 e tenuto conto dell’entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.