Il patteggiamento per il reato di violenza sessuale non esclude le sanzioni accessorie interdittive

L’art. 609-nonies c.p.p., al fine di bilanciare gli effetti premiali del patteggiamento, prevede una deroga espressa alla regola generale di cui all’art. 445 c.p.p. disponendo l’irrogazione obbligatoria delle pene accessorie ivi previste per i reati comportanti un maggiore allarme sociale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25795/17 depositata il 24 maggio. Il caso. Il Tribunale di Urbino applicava all’imputato la pena concordata per il reato di violenza sessuale aggravata ex artt. 609- bis e – ter c.p Il Procuratore Generale ricorre per la cassazione della sentenza per la mancata applicazione delle sanzioni accessorie previste dall’art. 609- nonies c.p.p Patteggiamento e sanzioni accessorie. La S.C. osserva che la norma invocata dal ricorrente prevede una deroga espressa alla regola generale di cui all’art. 445 c.p.p. al fine di bilanciare gli effetti premiali del patteggiamento, disponendo l’irrogazione obbligatoria delle pene accessorie per i reati comportanti un maggiore allarme sociale come appunto quello in parola. La sentenza impugnata ha del tutto omesso l’applicazione di tali pene accessorie esponendosi così alle fondate censure di legittimità. La Cassazione sancisce dunque l’annullamento del provvedimento senza rinvio e, decidendo nel merito, dispone le misure accessorie della temporanea interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall’esercizio della professione per la durata pari a quella della pena principale applicata, in virtù del principio generale di cui all’art. 37 c.p. Pene accessorie temporanee. Durata , oltre alle restanti sanzioni accessorie di cui al comma 1, nn. 2 e 3, e al comma 2 dell’art. 609- nonies c.p.p

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 luglio 2016 – 24 maggio 2017, n. 25795 Presidente Fiale – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 14 ottobre 2014, il Gip del Tribunale di Urbino ha applicato a F.D. , imputato della violazione degli artt. 609-bis, comma primo e secondo, e 609-ter, comma primo, n. 2, cod. pen., per avere indotto la minorenne P.P. a subire atti sessuali a tal fine facendole fare uso eccessivo di bevande alcoliche e abusando delle sue conseguenti condizioni di inferiorità psichica ed abusando altresì della relazione di ospitalità, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli artt. 609-nonies, commi primo e secondo, cod. pen., sebbene gli stessi, senco l’espressa previsione legislativa conseguano anche in caso di applicazione concordata della pena. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Posto, infatti, che l’oggetto del presente giudizio è limitato alla sola indagine in ordine alla applicabilità, anche in caso di sentenza patteggiata, delle pene accessorie previste, in caso di reati di violenza sessuale, dall’art. 609-nonies cod. pen., osserva il Collegio, nel ribadire la fondatezza del presente ricorso, che l’art. 609-nonies cod. pen., in espressa deroga alla regola generale di cui all’art. 445 cod. proc. pen. ed all’evidente fine di bilanciare gli effetti premiali del patteggiamento , prevede, quale misura di maggior rigore relativamente a reati comportanti un intenso allarme sociale, la obbligatorietà per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 aprile 2016, n. 17189 idem Sezione III penale, 28 maggio 2012, n. 20292 . È, pertanto, evidente come, essendo stata in essa omessa la relativa statuizione la sentenza impugnata risulti viziata per violazione di legge la impugnata pronunzia deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui è stata omessa la necessaria pronunzia in relazione alle dette pene accessorie. Ritiene la Corte che l’annullamento debba essere disposto senza rinvio posto che, per ciò che concerne le misure accessorie interdittive temporanee, nella specie la interdizione temporanea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte, essa debba essere contenuta, attesa la durata della sanzione detentiva applicata tale da far escludere che debba applicarsi la seconda delle ipotesi di interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall’art. 609-nonies, comma primo, numero 4, cod. pen. essendo questa riservata ai casi in cui la sanzione detentiva abbia la durata non inferiore a tre anni di reclusione , nella misura di un anno, pari alla misura della sanzione principale applicata, in adesione a quanto previsto in via generale dall’art. 37 cod. pen. in relazione alla entità delle sanzioni accessorie temporanee ove essa non sia autonomamente dal legislatore fissata fra un minimo ed un massimo mentre, per quanto concerne le restanti sanzioni accessorie disciplinate dai numeri 2 e 3 del citato comma primo dell’art. 609-nonies cod. pen. nonché dal comma secondo della stessa disposizione codicistica, la loro perpetua diuturnità, tale da escludere ogni discrezionalità nella determinazione della loro entità temporale, ne consente la immediata disposizione anche da parte di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies, comma primo, numeri 2, 3, 4 e 5, e comma secondo, cod. pen., pene accessorie che applica, determinando in anni uno la durata di quelle temporanee.