Elegge domicilio presso l’avvocato, ma gli atti vengono notificati alla sua abitazione: sentenza nulla

Nel caso in cui, nonostante l’elezione di domicilio presso il difensore, gli atti del procedimento di merito vengano notificati presso l’abitazione dell’imputato, si verifica una causa di nullità assoluta ed insanabile della vocatio in ius.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25548/17 depositata il 23 maggio. Il caso. Il ricorrente impugna al sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannato per il reato di lesioni personali colpose e al risarcimento del danno subito dalla parte civile. Il ricorso si fonda sulla nullità assoluta ed insanabile del procedimento per la mancata partecipazione dell’imputato. In particolare il ricorrente si duole poiché, avendo sostituito l’iniziale elezione di domicilio presso la propria abitazione con quella presso il proprio difensore d’ufficio, le notificazioni relative ai giudizi di primo e secondo grado erano comunque state effettuare al suo domicilio e si erano concluse con il deposito presso la casa comunale in plichi da lui mai ritirati, con perfezionamento per compiuta giacenza ex art. 157 c.p.p Notificazione. Ricostruita la dinamica della vicenda, la Corte di Cassazione richiama il principio per cui la notificazione della citazione all’imputato non effettuata presso il domicilio eletto e nemmeno a mani proprie non integra un’ipotesi di omissione della notifica ex art. 179 c.p.p., ma configura una nullità di ordine generale soggetta a sanatoria generale ex art. 183 c.p.p. e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., nonché ai termini di cui all’art. 180. Mentre nel caso in cui la notifica appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario si verifica una causa di nullità assoluta ed insanabile rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. La giurisprudenza ha poi specificato che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore . Giungendo ad esaminare il caso di specie, i Giudici sottolineano la situazione venutasi a creare era inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato per la violazione dell’art. 157 c.p.p. nella parte in cui rinvia agli artt. 161 e 162 c.p.p Si determina in conclusione una nullità assoluta ed insanabile della vocatio in ius , con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione del reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 aprile – 23 maggio 2017, n. 25548 Presidente Bianchi – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, L.S.D. , con sentenza del 26.11.2013, in riforma della sentenza emessa nei confronti dello stesso dal Giudice di Pace di Roma, in data 16.5.2012, impugnata dalla parte civile, lo condannava a risarcire il danno subito dalla stessa parte civile, P.S.J. , in conseguenza del reato di cui è stato ritenuto responsabile, da liquidarsi in sede civile, con concessione di una provvisionale pari ad Euro 2.000,00, nonché a rifondere le spese sostenute dalla parte civile per la costituzione nel giudizio di appello e di primo grado, liquidate in complessivi Euro 2.100,00. Il giudice di prime cure aveva condannato L.S.D. , riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandolo responsabile del reato previsto e punito dall’articolo 590 del codice penale, perché, alla guida dell’autovettura Fiat Panda, targata omissis , nel percorrere Via omissis , giunto all’altezza del civico n. XX, veniva a collisione con il motociclo Honda Shadow, targato , condotto da P.S.J. , il quale percorreva Via omissis nello stesso senso di marcia, cagionando, per colpa, al medesimo lesioni personali, consistenti in una contusione al ginocchio destro, giudicate guaribili in sette giorni, salvo complicazioni. Colpa, in particolare, consistita in negligenza ed imperizia nella condotta di guida, per aver effettuato una manovra di inversione del senso di marcia omettendo di assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo od intralcio agli altri utenti in circolazione, collidendo, in tal modo, con il motociclo che sopraggiungeva da tergo. Commesso in omissis . Il giudice di primo grado si era pronunciato circa l’azione civile in quanto riteneva essersi concretizzata la revoca tacita della querela, ex art. 82 c.2 cod. procomma pen., stante l’invalidità delle conclusioni presentate perché sottoscritte dal solo sostituto processuale invece che dal difensore, cui era stato conferito mandato ad litem, che pertanto era stato considerato privo di ius postulandi. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato L.S.D. , deducendo un unico motivo di ricorso di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. procomma pen - Violazione dell’art. 178 lett. c e 179 comma 1 cod. procomma pen Il ricorrente deduce la nullità assoluta ed insanabile, ex art 178 lett. e e 179 comma 1 cod. procomma pen., di tutte le fasi e gradi di giudizio per mancata partecipazione dell’imputato al processo. Viene evidenziato che l’imputato, in data 12.5.2008, sottoscriveva verbale di elezione di domicilio indicando quale domicilio quello della propria abitazione sita in omissis . Successivamente, in data 10.10.2008, nel verbale di interrogatorio reso innanzi ai CC di Roma San Giovanni, acquisito al fascicolo del dibattimento all’udienza del 2.5.2012, modificava l’elezione di domicilio eleggendolo presso lo studio del proprio difensore. Il ricorrente si duole, però, che, nonostante l’elezione di domicilio, tutte le notifiche, relative ai giudizi di primo e secondo grado, venivano effettuate erroneamente presso il domicilio indicato in data 12.5.2008 e non presso il nuovo domicilio indicato nel verbale del 10.10.2008. Le stesse notifiche si perfezionavano tutte con il deposito presso la casa comunale ex art 157 cod. procomma pen. con plico non ritirato dall’imputato e notificato, dunque, per compiuta giacenza. Pertanto l’imputato non avrebbe mai avuto conoscenza delle varie fasi del processo poiché tale conoscenza non si sarebbe mai perfezionata. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata con tutte le conseguenze di legge, anche in riferimento agli atti precedenti alla sentenza del Tribunale di Roma, relativamente alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 16.5.2012. 3. In data 11.1.2017, la parte civile depositava memoria difensiva, a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo a. Sulla nullità ex artt. 178 e 179 cod. procomma pen La p.o. rileva, in relazione all’eccezione, proposta dall’imputato, di nullità assoluta ed insanabile delle notificazioni ricevute, di tutti gli atti del procedimento, che le notificazioni sono state eseguite presso il luogo di residenza dell’imputato, pertanto se anche non effettuate presso il difensore dove L.S. aveva eletto domicilio, non possono considerarsi nulle e insanabili dal momento che sono avvenute in un luogo che consentiva all’imputato di averne effettiva conoscenza. Viene allegato alla memoria certificato di residenza storico dell’imputato. Inoltre rileva che le notificazioni al difensore di ufficio nominato a favore dell’imputato, a partire dal decreto di citazione in giudizio, sarebbero state tutte ritualmente eseguite e pertanto lo stesso difensore avrebbe dovuto eccepire la nullità di notificazione all’imputato al più tardi con l’impugnazione avverso la sentenza resa dal giudice di pace, cosa che non è avvenuta. Inoltre avendo il difensore di ufficio rinunciato a comparire in giudizio, nonostante le notificazioni a lui effettuate, le eventuali nullità sarebbero tutte sanate. b. Inammissibilità del ricorso ex art. 585 e 591 cod. procomma pen Il ricorso sarebbe inammissibile perché depositato ben oltre il termine ex art. 585 c.1 lett. c e comma 2 lett. d cod. procomma pen La sentenza è stata emessa il 26.11.2013, con termine per il deposito in 90 gg, e termine per impugnare, ex art. 544 c.3 cod. procomma pen., pari a 135 gg, scadente il 10.4.2014, pertanto l’impugnazione proposta il 30.7.2015, dopo oltre un anno è inammissibile. comma Inammissibilità del ricorso ex art. 568 e 591 comma 1 lett. b cod. procomma pen La p.o. rileva che lamentando il L.S. la mancata conoscenza del giudizio e dei relativi atti, per nullità della notificazione, lo stesso avrebbe dovuto proporre impugnazione ordinaria, nel termine di 30 gg dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, avanzando richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione. Il ricorso per cassazione non è, infatti, ex art. 568 c.1 cod. procomma pen., il mezzo di gravame per censurare le nullità ex artt. 178 e 179 cod. procomma pen., una volta decorso il termine per impugnare. L’impugnazione proposta in questa sede, una volta decorso il termine per impugnare, senza la preventiva restituzione nel termine, ex art. 175 cod. procomma pen., sarebbe assolutamente inammissibile. d. Inammissibilità ex art. 581 cod. procomma pen La p.o. rileva che il ricorso proposto difetta dell’indicazione degli elementi di cui alle lett. a , b e c dell’art. 581 cod. procomma pen., e sarebbe in ogni caso inammissibile ex art. 591 c.1 lett. c cod. procomma pen Chiede, pertanto, dichiararsi inammissibile e/o rigettare il ricorso con condanna al pagamento degli onorari del presente giudizio, in favore della parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso si palesa fondato, ma nelle more del procedimento, rilevata ex actis l’assenza di sospensioni della prescrizione, al 24/8/2015, risulta maturata la prescrizione del reato, derivandone ai fini penali l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Non si rinvengono peraltro, in atti, elementi atti a supportare una pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. procomma pen Essendoci state statuizioni in punto di responsabilità civile ed apparendo viziata la vocatio in ius, per i motivi che si andranno in seguito ad evidenziare, fin dal giudizio di primo grado, ai fini civili la sentenza impugnata va invece annullata, in uno con quella di primo grado, con rinvio al giudice civile competente per valore in primo grado. 2. Ed invero, fondatamente, il ricorrente si duole di non essere stato posto in condizione di partecipare al processo e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Come si rileva ex actis, infatti, il L.S. in data 12.5.2008, sottoscriveva dinanzi ai CC di Tor Bella Monaca verbale di elezione di domicilio indicando quale domicilio quello della propria abitazione sita in omissis . Successivamente, in data 10.10.2008, nel verbale di interrogatorio reso sempre innanzi ai CC di Roma San Giovanni, acquisito al fascicolo del dibattimento all’udienza del 2.5.2012 ed allegato al relativo verbale, modificava l’elezione di domicilio eleggendolo presso lo studio del proprio difensore di ufficio. Il decreto che dispone il giudizio, con udienza fissata per il 19.1.2010, innanzi al Giudice di Pace veniva emesso il 4.10.2009 e la notifica veniva tentata a Via omissis , primo domicilio di cui sopra, ove l’imputato non veniva rinvenuto. Qui si registrava il primo, duplice, errore. In primo luogo, infatti, pur essendo agli atti dell’A.G., non veniva disposta la citazione presso il domicilio successivamente eletto presso lo studio del difensore di ufficio. Ma, soprattutto, veniva seguita la procedura di notifica ex art. 157 co. 8 cod. procomma pen. depositando l’atto, dopo un duplice infruttuoso accesso presso il domicilio di via omissis , presso la casa comunale. E a nulla vale che quello fosse il domicilio di residenza dell’imputato, come dall’acquisita certificazione anagrafica in atti. Tale procedura, infatti, era viziata in quanto quella di cui all’art. 157 cod. procomma pen. come precisa l’incipit della norma salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 . è la procedura che si segue per la prima notificazione all’imputato non detenuto che non abbia eletto o dichiarato domicilio. A fronte dell’intervenuta dichiarazione o elezione di domicilio, la procedura da seguirsi era quella di cui all’art. 161, che prevede, al quarto comma, di fronte all’impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto, che la stessa, ai sensi del quarto comma, venga effettuata presso il difensore. Nel caso che ci occupa, peraltro, pur a fronte di una notifica tentata ad un domicilio dichiarato non più attuale, se si fosse seguita la procedura ex art. 161 co. 4 cod. procomma pen., la notifica sarebbe stata comunque eseguita presso lo studio del medesimo difensore, ove il 10.10.2008 era stato eletto domicilio. Ma, come detto, così non è stato. E l’imputato, che è rimasto sempre difeso di ufficio, non ha partecipato al giudizio di primo grado. 3. Analogamente, la notifica per il decreto di citazione a giudizio in appello per l’udienza del 26.11.2013 dinanzi al Tribunale, veniva tentata invano sempre all’originario indirizzo dichiarato di Via omissis , ove il L.S. non veniva rinvenuto, e si perfezionava con il meccanismo della compiuta giacenza . Anche il processo di secondo grado, nella dichiarata contumacia dell’imputato, ed alla presenza del difensore di ufficio che nulla opponeva, si concludeva in quella stessa udienza del 26.11.2013. E anche l’estratto contumaciale della sentenza veniva notificato all’imputato, in data 4-5.2.2014, all’indirizzo di cui sopra, con il meccanismo della compiuta giacenza. Orbene, rileva il Collegio che assume rilevanza pregnante, ai fini della fondatezza della proposta doglianza, la circostanza che l’odierno ricorrente sia sempre stato difeso da un difensore di ufficio e non di fiducia. Va condiviso, infatti, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che già nel 2004, ebbero modo di precisare che la notificazione della citazione dell’imputato non effettuata presso il domicilio eletto e nemmeno a mani proprie, non integrasse necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex art. 179 cod. procomma pen., ma desse luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c cod. procomma pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non apparisse in astratto o risultasse in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra, invece, la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo cod. procomma pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo cosi Sez. Un. n. 119 del 27.10.2004 dep. il 7.1.2005, Palumbo, rv. 229540 . E il conseguente sviluppo della giurisprudenza secondo cui la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore sez. 4, n. 40066 del 17.9.2015, Bellucci, rv. 264505 . Nel caso che ci occupa, però, come visto, non c’era un difensore di fiducia, ma solo un difensore di ufficio. E pertanto, nel solco del dictum delle SS.UU. Palumbo del 2004, deve ritenersi che le notificazioni effettuate -nel primo caso ai sensi dell’art. 157 co. 8 cod. procomma pen. e in tutti gli altri casi con il meccanismo della compiuta giacenza - evidenzino in concreto una situazione di inidoneità a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, per cui ci si trova di fronte ad una vocatio in ius affetta da nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo cod. procomma pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ai fini penali. Annulla la medesima sentenza nonché quella di primo grado ai fini civili e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in primo grado.