Atti osceni in treno, la depenalizzazione salva il maniaco

Ricostruito l’episodio che vede protagonista un uomo che ha mostrato le pudenda ad alcuni passeggeri. A salvarlo è la depenalizzazione prevista dal gennaio 2016. Condotta valutabile quindi come semplice illecito amministrativo.

Niente condanna per il maniaco che mostra le pudenda in una carrozza ferroviaria. A salvarlo è la depenalizzazione del reato di atti osceni”, e il fatto che egli si sia esibito sì in un luogo pubblico ma non abitualmente frequentato da minori Corte di Cassazione, sentenza n. 24108/17, sez. III Penale, depositata il 16 maggio . Luogo. Ricostruito facilmente l’episodio, grazie ai racconti dell’involontario e disgustato pubblico. L’uomo, ora sotto accusa per atti osceni, ha mostrato i propri organi genitali ai passeggeri presenti all’interno di una carrozza ferroviaria di un treno in viaggio in Puglia. Per i giudici, prima in tribunale e poi in appello, è inevitabile la condanna. A mettere in discussione questa decisione è però il d.lgs. n. 8/2016 che, annotano i magistrati della Cassazione, ha escluso la rilevanza penale degli atti osceni, laddove essi non siano stati commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luogo frequentato abitualmente da minori . Applicando questa visione alla vicenda in esame, è evidente che il maniaco si è esibito sì in luogo pubblico o quanto meno esposto al pubblico l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori , ma non abitualmente frequentato da minori . Ciò esclude ogni connotazione penalmente rilevante , e l’assurda condotta tenuta dall’uomo è valutabile come mero illecito amministrativo .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 luglio 2016 – 16 maggio 2017, n. 24108 Presidente Ramacci – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Con sentenza del 29 maggio 2014, la Corte di appello di Bari ha confermato la precedente sentenza emessa a carico di S.C. dal Tribunale di Bari in data 18 novembre 2012 e con la quale lo stesso imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 527 cod. pen. per avere, all’interno di una carrozza ferroviaria in tragitto fra omissis e omissis , mostrava ai passeggeri presenti in essa i propri organi genitali, era stato condannato alla pena di giustizia. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il S. , assistito dal proprio difensore di fiducia, deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge in quanto la Corte barese non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, consistenti nell’essersi o meno verificati i fatti per cui è processo in luogo pubblico e se la condotta del S. era o meno percepibile da un numero indeterminato di soggetti. Il ricorrente, sempre sotto il profilo della violazione di legge ha dedotto la contrarietà della decisione impugnata a quanto previsto dall’art. 530 cod. proc. pen. nella parte in cui richiede, ai fini della condanna, che la colpevolezza dell’imputato sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, che, ad avviso del ricorrente, la debolezza dell’impianto accusatorio non consentirebbe di ritenere superato. Infine, il ricorrente la mancata derubricazione del fatto contestato in violazione dell’art. 726 cod. pen Con memoria datata 22 giugno 2016 la difesa del ricorrente chiedeva che, alla luce della intervenuta depenalizzazione, il ricorrente fosse mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Va, infatti, preliminarmente considerato che l’art. 2, comma 1, del dlgs n. 8 del 2016, entrato in vigore in data 6 febbraio 2016, ha modificato l’art. 527 cod. pen. nel senso di escludere la rilevanza penale degli atti osceni laddove essi non siano stati commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luogo frequentato abitualmente da minori ed in quanto da tale frequentazione ne sia derivato il pericolo che essi vi abbiano assistito, residuando, nel caso derubricato un semplice illecito amministrativo. Ciò posto, nella specie la condotta attribuita al S. si è realizzata, secondo l’ipotesi accusatoria, sì in luogo pubblico o quanto meno esposto al pubblico l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori , ma non in luogo abitualmente frequentato da minori. Siffatta condotta, pertanto, non ha più, per espressa volontà del legislatore, nessuna connotazione penalmente rilevante. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. A tale pronunzia segue la trasmissione degli atti al Prefetto di Bari, competente per territorio, affinché valuti la ricorrenza degli elementi per la irrogazione a carico del prevenuto della sanzione amministrativa introdotta dal citata dlgs n. 8 del 2016 in luogo di quella penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di bari per quanto di competenza.