L’avvocato impugna la sentenza, ma manca la firma del cliente

Affinché si integri la cd. identificazione dell’atto di impugnazione”, c’è bisogno che l’atto di impugnazione presentato dal difensore, contenga la sottoscrizione della nomina risulti in calce all’atto di appello e l’autenticazione dal legale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24130/17 depositata il 16 maggio. Il caso. Un soggetto veniva condannato a 5 anni e un mese per i reati di appropriazione indebita aggravata ed estorsione in concorso. Con atto sottoscritto esclusivamente dal difensore di fiducia veniva proposto proposto appello, dichiarato poi inammissibile dalla Corte territoriale, per mancanza di procura speciale. Il legale e la firma mancante del cliente. Il legale ricorreva quindi in Cassazione, lamentando l’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in quanto l’imputato non comprendeva la lingua italiana, non sapeva della pendenza del procedimento nei suoi confronti e, ciononostante, il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l’appello nonostante lo specifico mandato del difensore. Secondo la Corte di Cassazione il motivo è infondato. Con pronuncia n. 9938/93 delle Sezioni Unite, infatti, si è detto che si ritiene proveniente dall’imputato anche l’atto di impugnazione presentato dal difensore, purché la sottoscrizione della nomina risulti in calce all’atto di appello e sia autenticata dal legale . In tale caso si ritiene che l’atto provenga direttamente dall’imputato, che, sottoscrivendolo, ne fa proprio il contenuto . Ma, nel caso in esame, l’appello è stato sottoscritto soltanto dal difensore, rendendo impossibile l’applicazione della regola della cd. identificazione dell’atto di impugnazione”, di cui si è appena detto. Pertanto il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 – 16 maggio 2017, n. 24130 Presidente Fiandanese – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 9/10/2010 il Tribunale di Rovereto condannava A.I., ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in ordine ai reati di appropriazione indebita aggravata ed estorsione in concorso. 2. Tale decisione, appellata dal difensore d’ufficio dell’imputato, veniva confermata dalla Corte di appello di Trento con sentenza dell’11/4/2014, irrevocabile l’11/7/2014. 3. Con istanza in data 19/11/2014, il difensore di fiducia dell’imputato, sul rilievo che il proprio assistito non aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento, chiedeva la restituzione nel termine per impugnare. 4. La Corte d’appello di Trento - a cui l’istanza era stata trasmessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento al quale il difensore l’aveva indirizzata - con ordinanza in data 19/12/2014 accoglieva l’istanza di restituzione nel termine per impugnare, disponendo, al contempo, la sospensione dell’esecuzione della sentenza e la rimessione in libertà dell’imputato. 5. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia dell’imputato veniva nuovamente proposto appello che la Corte territoriale, con sentenza in data 13/5/2016, dichiarava inammissibile. In particolare, la Corte d’appello di Trento ha ritenuto inammissibile il gravame sul rilievo che il difensore - il quale aveva proposto l’impugnazione per conto dell’imputato - fosse privo della necessaria procura speciale. 6. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore, nell’interesse dell’imputato, chiedendone l’annullamento. 6.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione , evidenziando come il difensore avesse, in realtà, ricevuto uno specifico mandato dall’imputato a promuovere appello, da ritenersi rilasciato in quello conferito, tanto con nomina dal carcere che con specifico atto poi trasmesso alla Corte, per la proposizione dell’istanza di rimessione in termini, avanzata al Tribunale di Rovereto, quale giudice dell’esecuzione e poi da tale autorità giudiziaria trasmessa alla Corte d’appello che accoglieva la richiesta . 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l’illogicità e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, la comprensione della lingua italiana, la correttezza della nomina del difensore di ufficio e la compiutezza del capo di imputazione . 6.3. Con il terzo motivo di ricorso, deduce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la nullità della sentenza di primo grado per non essere stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell’udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio nella lingua straniera dell’imputato. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso, deduce - stante la mancanza di motivazione - la nullità della sentenza per non essersi espressa in relazione alla sussistenza del capo di imputazione con riguardo al reato di estorsione ed appropriazione indebita . 6.5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza per non avere disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Considerato in diritto 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Il primo motivo, con cui si censura l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello, è infondato. Al riguardo, può anzitutto convenirsi che nella nomina rilasciata dall’imputato al difensore per la proposizione dell’istanza di restituzione nel termine, nel caso di specie avanzata e sottoscritta dal solo difensore, debba comprendersi, ai fini del mandato ad litem, anche quella per il successivo giudizio di impugnazione, in quanto logico e giuridico sviluppo dell’accoglimento della richiesta essendone uno dei possibili epiloghi . Tuttavia, l’atto di appello dell’imputato conseguente alla restituzione nel termine risulta presentato e sottoscritto dal solo difensore. Posto che il relativo potere di impugnazione conferito dall’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. al difensore deve ritenersi esaurito in forza del precedente gravame proposto da quello di ufficio questione peraltro pacifica tra le parti e che, pertanto, l’impugnazione conseguente alla restituzione nel termine poteva essere proposta esclusivamente dall’imputato in virtù di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 317/2009 secondo cui il pregresso esercizio del potere di impugnazione del difensore dell’imputato non ne preclude l’esercizio da parte di quest’ultimo se contumace inconsapevole , si tratta di stabilire se l’atto di appello sottoscritto solo dall’odierno difensore di fiducia sia valida espressione del potere di impugnazione che compete all’imputato che, ai sensi dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen., può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale . Al riguardo, la giurisprudenza, espressasi a Sezioni unite, ritiene proveniente dall’imputato anche l’atto di impugnazione presentato dal difensore, purché la sottoscrizione della nomina risulti in calce all’atto di appello e sia autenticata dal legale. In tal caso l’atto viene ritenuto di diretta derivazione dell’imputato che, con la sottoscrizione della nomina, ne fa proprio il contenuto Sez. un., n. 9938 del 12/10/1993, Rv. 194998 . 7.2. Tanto premesso, va evidenziato come nel caso in esame l’appello risulti essere stato sottoscritto dal solo difensore e, quindi, non possa farsi applicazione della regola dell’identificazione dell’atto di impugnazione dettata dalle Sezioni unite. Né peraltro può ritenersi che il potere del difensore di impugnare in nome e per conto dell’imputato sia ricavabile dall’istanza di restituzione nel termine, poiché sottoscritta dal solo difensore e necessitando la regola dell’identificazione che la sottoscrizione dell’imputato sia comunque necessariamente apposta proprio sull’atto di gravame. Di conseguenza, la nomina conferita dall’imputato al difensore con atto a parte per la restituzione nel termine è da ritenersi limitata all’esercizio del patrocinio difensivo e non costituisce procura speciale ad impugnare in nome e per conto dell’imputato. 8. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, deve osservarsi che l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stata proposta da soggetto non legittimato impedisce la valida instaurazione della relativa fase processuale di gravame e, dunque, ha legittimamente precluso alla Corte territoriale l’esame delle ulteriori censure mosse con l’atto di appello in termini vedi Sez. 5, n. 36293 del 9/7/2004, Rv. 230636 Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/4/2015, Rv. 266172 Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Rv. 263157 . Con la conseguenza che sono parimenti inammissibili i relativi motivi proposti con l’odierno ricorso per cassazione. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Si ritiene non sussistano profili di colpa per comminare l’ammenda conseguente alla declaratoria di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.