Se la notifica del decreto di citazione è eseguita all’indirizzo PEC sbagliato…

In presenza di una rituale e tempestiva nomina del difensore di fiducia effettuata dagli imputati, il giudice che proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio non fa altre che ledere il diritto di quest’ultimi ad avere un difensore di loro scelta, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c , Cedu.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 24083/17 depositata il 15 maggio. Il caso. Gli imputati, condannati per aver detenuto nella casa per anziani da loro gestita medicinali da somministrare scaduti, ricorrono per cassazione deducendo l’illegittimità del giudizio d’appello, in quanto celebrato in assenza del difensore di fiducia, al quale non era stato notificato il decreto di citazione. In particolare, ciò che rilevano i ricorrenti è che il decreto di citazione era stato sì notificato ma ad un indirizzo PEC sbagliato che non corrispondeva a quello del loro avvocato. Indirizzo PEC sbagliato. Gli Ermellini, dichirando la fondatezza del ricorso, ribadiscono che ’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta quando di esso è obbligatoria la presenza . In tal senso, non rileva in alcun modo il fatto che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in un udienza sia stato presente un sostituto nominato. Pertanto, il Collegio di legittimità annulla senza rinvio la sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 marzo – 15 maggio 2017, n. 24083 Presidente Mazzei – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza pronunciata il 29 gennaio 2015 condannava alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa, nonché all’ammenda di Euro 100,00, D.L.R. e P.V. , accusati, in concorso tra loro a del reato di cui agli artt. 110 e 443 c.p., per aver detenuto nella casa per anziani omissis , dagli stessi gestita, medicinali da somministrare scaduti di qualità, b del reato di cui agli artt. 110 c.p., 17, 19 TULPS, per aver dato alloggio nella struttura anzidetta senza i prescritti e tempestivi avvisi all’autorità di P.S. in omissis . 2. La sentenza di primo grado veniva appellata da entrambi gli imputati e la Corte distrettuale di Salerno, con sentenza del 7 marzo 2016, riqualificava il delitto ai sensi degli artt. 56 e 443 c.p., rideterminava la pena, per l’effetto, in due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa e dichiarava non previsto dalla legge il fatto contestato come reato contravvenzionale al capo b della rubrica. 3. Ricorrono per cassazione avverso detta sentenza gli imputati, con distinti atti di impugnazione peraltro del tutto sovrapponibili, denunciandone l’illegittimità per violazione, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c , degli artt. 601 c.p.p. n. 5, 178 e 179 c.p.p., giacché celebrato il giudizio di appello in assenza del difensore di fiducia, al quale mai era stato notificato il decreto di citazione. Rilevavano, in particolare, i ricorrenti, dandone documentale dimostrazione, che il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta notifica all’indirizzo PEC avvgiuseppedambrosio.pec.it., mentre gli imputati avevano nominato difensore di fiducia l’avv. Giuseppe D’Ambrosio, con indirizzo PEC avv.gdambrosio52.pec.giuffre.it. 4. Il ricorso è fondato. 4.1 L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen così Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598. In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo conti N. 6240 del 2009 Rv. 242530, N. 43095 del 2011 Rv. 250997, N. 46714 del 2012 Rv. 253873, N. 7968 del 2014 Rv. 258615, N. 20449 del 2014 Rv. 259614 . 4.2 Nel caso di specie i ricorrenti hanno adeguatamente dimostrato che il loro difensore di fiducia, l’avv. Giuseppe D’Ambrosio del foro di Salerno, non è stato ritualmente citato, in tale qualità, per il giudizio di appello, dappoiché erroneamente notificato, il relativo decreto di citazione, a diverso difensore. Nel giudizio di appello gli imputati risultano difesi da un difensore di ufficio giacché registrata a verbale l’assenza di quello di fiducia nella persona detta. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio giacché radicalmente nulla essendo stata pronunciata in violazione palese del diritto difensivo degli imputati a farsi assistere da un difensore di loro fiducia, ipotesi questa riferibile al disposto degli artt. 178, co. 1 lett. c e 179 c.p.p Atti alla Corte di appello di Napoli per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.