Spazio vitale in cella: esclusa anche la superficie occupata dal letto

Possibile indennizzo per un detenuto. Da rifare i calcoli relativi alla superficie disponibile in carcere. I giudici chiariscono che non vanno conteggiati il bagno, gli arredi fissi e ora anche il letto.

Almeno tre metri quadrati a disposizione in cella – escluso il letto –, altrimenti il carcere può diventare una tortura per il detenuto. Ora dovranno essere rifatti i calcoli in molte strutture penitenziarie italiane, perché lo spazio vitale”, secondo i giudici, è quello che consente alla persona di muoversi liberamente. Ciò significa che dalla superficie complessiva vanno detratti non solo i servizi igienici e gli arredi fissi ma anche il letto Corte di Cassazione, sentenza n. 22929/17, sez. I Penale, depositata il 10 maggio . Metri. A protestare è un uomo che ha alle spalle oltre vent’anni di detenzione, divisi tra le case circondariali romane di ‘Rebibbia’ e di ‘Regina Coeli’ e quella calabrese di Palmi. A suo dire, non gli è stato assicurato in cella lo spazio vitale minimo , cioè 3 metri quadrati, indicato dalla ‘Corte europea dei diritti dell’uomo’. Secondo il detenuto bisogna tener conto dello spazio calpestabile , escludendo quindi anche la superficie occupata dal tavolo e dal letto , e non solo quella relativa agli armadietti. Di conseguenza, a suo avviso è evidente come sia stato costretto a sopportare per anni condizioni inumane e degradanti di detenzione . Prima per il magistrato di sorveglianza, e poi per il Tribunale di sorveglianza, le considerazioni proposte dal detenuto non sono plausibili. Ciò perché, una volta calcolata la superficie vivibile della cella , è emersa la disponibilità di uno spazio compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati . Spazio. Questa valutazione però è erronea, osservano ora i magistrati della Cassazione, ritenendo legittime le obiezioni mosse dal detenuto. In premessa viene ricordato che si può parlare di pregiudizio risarcibile quando lo spazio personale in una cella collettiva scende sotto i 3 metri quadrati e ci si trova di fronte a un trattamento inumano e degradante . Ora però, aggiungono i giudici del ‘Palazzaccio’, vanno ridefiniti i calcoli dello spazio vitale per il detenuto. In sostanza, il letto a castello , innanzitutto, va considerato come un ingombro idoneo a restringere per la sua quota di incidenza lo spazio vitale minimo all’interno della cella , poiché per spazio vitale minimo deve intendersi quello in cui i soggetti reclusi hanno la possibilità di muoversi e ciò non accade, specificano i giudici, sia in quella parte di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti e dal bagno che in quella occupata dal letto a castello . Di conseguenza, non si può considerare superficie utile quella occupata dal letto per finalità di riposo o di attività sedentaria che non soddisfano la primaria esigenza di movimento del detenuto. Da rifare quindi i calcoli dello spazio a disposizione del detenuto, prima di decidere sulla sua richiesta di un ristoro economico. Per fare chiarezza numerica però bisognerà tenere presente, concludono i magistrati fornendo un’indicazione a tutte le carceri italiane, che per spazio minimo individuale in una cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento e ciò comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 aprile – 10 maggio 2017, n. 22929 Presidente Carcano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da Ia. Ro. avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva negato i rimedi previsti dall'art. 35 ter ord. pen. Con riferimento ai periodi di detenzione trascorsi presso la Case Circondariali di Roma Rebibbia, Palmi e Roma Regina Cieli. Il Tribunale riteneva che il Magistrato avesse correttamente calcolato lo spazio vivibile delle celle ed aggiungeva che lo stesso reclamante aveva ammesso di avere avuto a disposizione uno spazio compreso tra i 3 e il 4 mq., oltre a un rilevante numero di ore d'aria e di socialità. L'ordinanza dava atto che il reclamante aveva dedotto ulteriori violazioni patite negli Istituti di pena suddetti osservava che la mancanza di acqua calda nei bagni annessi alle celle non aveva rilievo, atteso che le docce con acqua calda erano posizionate all'interno della Sezione la mancanza di una porta divisoria tra cella e bagno non era stata oggetto di reclamo e, pertanto, oltre a non essere stata provata, non poteva essere dedotta davanti al Tribunale il numero di ore d'aria risultava sufficiente la carenza di attività trattamentale non provata era un dato estraneo al concetto di detenzione inumana e degradante le ulteriori censure non erano provate e, comunque, i problemi relative all'acqua e all'igiene non erano stati tali da rendere disumana la detenzione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Ro. Ia., deducendo violazione di legge. Il calcolo della superficie fruibile, deducendo da quella della cella esclusivamente gli armadietti, non corrispondeva alle indicazioni della Corte EDU. Fermo restando che lo spazio minimo vitale non poteva essere inferiore a 3 mq., esso doveva essere calcolato al netto di quello occupato dal tavolo e dal letto in sostanza, si tratta di spazio calpestabile. Inoltre, il ricorrente censura l'affermazione secondo cui la carenza di attività trattamentale non è riconducibile al concetto di detenzione inumana e degradante la sentenza della Corte EDU To. prendeva in considerazione anche tale attività. Le censure del reclamante non erano state smentite dagli Istituti di pena, atteso che le Relazioni descrivevano genericamente attività di formazione, ricreative e di lavoro, senza fare riferimento a quelle svolte da Ia. inoltre, dalle stesse Relazioni si ricavava il dato per cui tali attività, in conseguenza del sovraffollamento, non potevano essere offerte a tutti i detenuti. Il ricorrente pone un problema di onere probatorio la Corte EDU aveva affermato l'inversione del principio dell'affermanti incumbit probatio, essendo lo Stato l'unico ad avere accesso alle informazioni e sostiene che, in presenza di informazioni generiche o non pertinenti, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri istruttori. Ciò valeva sia per le attività trattamentali che per le informazioni concernenti le problematiche del malfunzionamento del sistema di riscaldamento ed idrico, ammesse genericamente dalla relazione della Casa Circondariale di Rebibbia. Il ricorrente, ancora, contesta l'inammissibilità della censura concernente la mancanza di una porta divisoria tra cella e bagno, non essendo stata la domanda affatto generica e dovendo il Tribunale espletare i suoi poteri istruttori. Il ricorrente ribadisce che Ia., detenuto da venti anni, aveva subito condizioni inumane e degradanti di detenzione. In un ulteriore motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 ter commi 1 e 2 legge 354 del 1975 per contrasto con gli artt. 3 e 117 comma 1 Costituzione in relazione agli artt. 3, 13 e 41 della CEDU. I criteri indicati dalla legge per il risarcimento della detenzione subita in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU - un giorno ogni dieci di detenzione, otto Euro al giorno - non sono conformi ai parametri costituzionali. La riduzione della pena è eccessivamente sproporzionata verso il basso, se confrontata con quella prevista per l'istituto della liberazione anticipata un giorno di riduzione ogni quattro di condotta meritevole inoltre, la somma di Euro 8,00 al giorno confligge con il criterio generale di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, pari ad Euro 250 al giorno. Si tratta, quindi, di limiti non ragionevoli che, essendo rigidi, non permettono al Magistrato di Sorveglianza e al giudice civile di trattare in modo uniforme situazioni che possono rivelarsi differenti. Il ricorrente ricorda il principio della personalizzazione del risarcimento, da attuarsi mediante il raggiungimento della proporzione tra l'effettivo pregiudizio subito dalla vittima dell'illecito e il ristoro accordato. Anche la Corte EDU impone l'effettività delle tutele approntate per la violazione di diritti assoluti, con conseguente violazione dell'art. 13 CEDU in caso di mancata possibilità di ottenere sufficienti ed idonee forme di riparazione a favore delle vittime, per ogni voce di danno, anche morale. Sotto questo profilo, il ricorrente ricorda il recente aggiornamento, con apposito decreto ministeriale, degli importi dovuti per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti, di gran lunga superiori a quello riconosciuto dalla norma. Del resto, la Corte EDU si era riservata di verificare l'effettività del rimedio approntato dal legislatore italiano, mentre in precedenti pronunce si era espressa per l'individualizzazione del ristoro subito dal soggetto. Anche la legge Pinto, nel commisurare l'indennizzo agli anni di durata irragionevole del processo, permette al giudice una discrezionalità tra una somma minima e una massima. La questione di costituzionalità non è affatto lesiva delle prerogative del legislatore. Il ricorrente conclude perché la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale e, in ipotesi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Come è noto - e come è stato ribadito anche recentemente dalla decisione della Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia - ai fini del pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen., quando lo spazio personale scende sotto i 3 m2 in una cella collettiva così come quando il detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio , la mancanza di spazio è considerata talmente grave che sussiste una strong presumption di violazione dell'art. 3 CEDU principio affermato nel precedente Ananyev c. Russia del 2012 . In questa ipotesi, il Governo convenuto davanti alla Corte EDU ha l'onere di confutare tale presunzione, dimostrando l'esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale la brevità, l'occasionalità e la minore rilevanza della riduzione dello spazio personale minimo richiesto, la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all'esterno della cella, l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della libertà. Il mancato rispetto dei criteri interpretativi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo integra una violazione di legge in conseguenza della tecnica redazionale dell'art. 35 ter ord. pen., atteso che la norma, non solo trasforma la violazione dell'art. 3 della Convenzione in violazione di legge nazionale, ma lo fa recependo in toto l'interpretazione data alla norma convenzionale dalla Corte EDU di conseguenza, anche le modalità di calcolo della superficie utile possono essere fatte oggetto del ricorso per cassazione nonostante l'impugnazione sia consentita solo per violazione di legge. Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, 9 settembre 2016 dep. 13 dicembre 2016 , n. 52819 che qui si conferma ha statuito che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso To. c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili. Nella pronuncia di questa Corte sopra citata, si osservava Circa tale assetto interpretativo, teso ad escludere dal computo della superficie minima individuale in cella collettiva sia la parte destinata ai servizi igienici non solo ingombrante ma destinata a funzioni diverse da quelle correlate al movimento che quella destinata ad arredi fissi armadietti o mensole sporgenti non pare sussistere alcun contrasto interno in sede di legittimità Ciò posto, l'unico reale aspetto di novità - che caratterizza la presente decisione - riguarda la considerazione o meno in termini di ingombro dello spazio occupato nella camera detentiva dal letto, che per comune esperienza è tipologicamente un letto a castello la camera detentiva non è singola dal peso consistente. Non vi è dubbio, a parere del Collegio, che il letto a castello vada considerato come un ingombro idoneo a restringere per la sua quota di incidenza lo 'spazio vitale minimo' all'interno della cella, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. Come si è detto, per spazio vitale minimo in cella collettiva deve intendersi quello in cui i soggetti reclusi hanno la possibilità di muoversi. Ciò, pacificamente, non accade sia in quella 'parte' di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti e dal bagno che in quella occupata dal letto a castello, non essendovi razionale giustificazione della proposta in sede di merito diversificazione. Il provvedimento impugnato, nel proporre lettura diversa, considera superficie utile quella occupata dal letto per finalità di 'riposo' o di 'attività sedentaria' che non soddisfano la primaria esigenza di movimento e che pertanto non possono farsi rientrare nella nozione - così come ricostruita - di spazio minimo individuale. Anche il riferimento al fatto che nel luogo di detenzione viene assicurata una consistente permanenza al di fuori della camera detentiva - contenuto nel provvedimento impugnato - non riguarda, in realtà, la identificazione dello spazio minimo individuale che va computato in ragione della libertà di movimento interna alla cella ma concerne il diverso versante del possibile riequilibrio secondo le linee esposte dalla CEDU nella decisione Mursic li dove lo spazio minimo sia inferiore alla quota-limite dei tre metri quadrati. Da ciò deriva, in rapporto alle coordinate interpretative necessarie ad orientare il giudizio di rinvio, la necessità di affermare il seguente principio di diritto per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo Io spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto . 2. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze - nonostante il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza vertesse anche su questo aspetto - ha adottato un criterio di calcolo dello spazio minimo individuale differente e più sfavorevole nei confronti del detenuto, così incorrendo in violazione di legge. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale al fine di una nuova valutazione che tenga conto dei criteri appena indicati. Le altre questioni sollevate dal ricorrente restano assorbite, così come non appare rilevante, alla luce della decisione adottata, la questione di legittimità costituzionale della normativa non essendo definitivamente accertata la violazione dell'art. 3 CEDU e, pertanto, la sussistenza del diritto al rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35 ter ord. pen P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.