Il GIP dispone l’archiviazione, ma il PM non l’aveva richiesta

Deve ritenersi abnorme - e dunque impugnabile – l’ordinanza di archiviazione che, pur essendo astratta manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall’ordinamento, al di là di ogni ragionevole limite.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22161/17 depositata l’8 maggio. Il caso. Il GIP di Napoli disponeva l’archiviazione di un procedimento per calunnia, riunito ad altri procedimenti per reati edilizi, aperto a seguito di denuncia querela da parte della persona offesa. Il provvedimento era stato emesso in assenza di richiesta del PM e viene dunque impugnato per abnormità in Cassazione. In particolare, la vicenda in esame aveva visto il mutare della persona fisica del GIP il primo giudice aveva accolto l’opposizione all’archiviazione proposta dal ricorrente fissando un termine per l’espletamento di nuove indagini, ma il secondo giudice aveva d’ufficio disposto l’archiviazione senza altra specifica richiesta dal titolare dell’azione penale. Fermo restando che l’identità della persona fisica del GIP non assume rilevanza per la soluzione della questione di diritto, ciò che appare dirimente è appunto la valutazione dell’abnormità o meno del provvedimento impugnato. Atto abnorme. L’abnormità caratterizza non solo quei provvedimenti che per singolarità e stranezza di contenuto risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale, bensì anche quelli astrattamente riconducibili alla manifestazione del potere giurisdizionale ma che si esplichino al di fuori dei relativi e ragionevoli limiti. In altri termini, l’abnormità può riguardare il profilo strutturale dell’atto o quello funzionale, come nel caso di specie. Il provvedimento impugnato infatti, per essendo espressione del legittimo potere di archiviazione del GIP, non ne rispetta i requisiti essendo stato emesso in assenza di una richiesta da parte del PM. In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso affermando che deve ritenersi abnorme anche il provvedimento che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, come un provvedimento di archiviazione del GIP che revochi un precedente provvedimento di accoglimento dell’opposizione con la disposizione di nuove indagini, senza una nuova e diversa richiesta del PM nel caso per il cambio di persona fisica del GIP l’atto si pone fuori dal sistema dell’azione penale riservata al PM e determinerebbe la stasi del procedimento, per la impossibilità di impugnare l’archiviazione se non fosse ritenuta abnorme .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 8 maggio 2017, n. 22161 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 10 dicembre 2015, rigettava l’opposizione all’archiviazione e disponeva l’archiviazione del procedimento RGNR + riuniti omissis . 2. Ricorre per Cassazione P.A. , parte offesa denunciante, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.2. Violazione di legge, art. 409 e 410 cod. proc. pen Il ricorrente presentava denuncia querela nei confronti dei coniugi A.D. e Al.Ro. per i reati di cui agli art. 81, 368 in relazione agli art. 414 e 483, 485, 374 cod. pen. , commessi in scritti depositati nell’ambito di varie procedure instaurate dai coniugi A. nei confronti di P.P. e di P.A. il fascicolo n omissis RGNR per i reati di cui agli art. 368 e 485 cod. pen. relativo alla denuncia sopra evidenziata veniva riunito con il fascicolo omissis RGNR, già pendente per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001. Il P.M. in data 24 febbraio 2015 presentava richiesta di archiviazione dalla lettura del fascicolo emergevano altri due procedimenti penali - riuniti - sempre per lavori nell’immobile in oggetto. Il PM anche per questi procedimenti aveva richiesto l’archiviazione e il giudice per le indagini preliminari all’udienza del 14 gennaio 2014 aveva accolto l’opposizione fissando il termine di giorni 120 per le indagini. Il giudice per le indagini preliminari, dott. M. , accoglieva l’opposizione all’archiviazione del ricorrente all’udienza del 21 settembre 2015 fissando il termine di 90 giorni per l’espletamento di nuove indagini. Il P.M. richiedeva quindi al G.I.P. l’autorizzazione a proseguire le indagini ex art. 414 cod. proc. pen Nel frattempo mutava la persona fisica del G.I.P. e veniva fissata udienza in camera di consiglio nel decreto di fissazione si accennava alla prescrizione dei reati valutare l’eventuale estinzione dei reati per intervenuta prescrizione il delitto di calunnia risale al 2014 e i reati edilizi risultano permanenti fino alla conclusione dei lavori. Nell’udienza il giudice per le indagini preliminari ignorando il precedente provvedimento di accoglimento dell’opposizione del G.I.P. dott. M. , senza richiesta del P.M. cioè senza potere giurisdizionale emetteva decreto di archiviazione da ritenersi abnorme. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciro Angelillis, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. 4. A.D. e Al.Ro. hanno depositato memoria difensiva nella quale rilevano la non impugnabilità in Cassazione del provvedimento di archiviazione, se non per motivi relativi al contraddittorio. Considerato in diritto 5. Il ricorso risulta fondato e l’ordinanza deve annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. La questione riguarda la possibilità o no di modifica non è rilevante se dallo stesso giudice persona fisica, o da giudice persona fisica diversa, come nel caso in esame dell’ordinanza di accoglimento dell’opposizione d’ufficio, cioè senza una richiesta nuova del titolare dell’azione penale, il P.M Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza del 21 settembre 2015, accoglieva l’opposizione all’archiviazione del ricorrente, fissando il termine di 90 giorni per l’espletamento di nuove indagini. Con l’ordinanza oggi impugnata del 10 dicembre 2015 invece, d’ufficio, senza cioè altra richiesta del P.M., il giudice per le indagini preliminari, sostanzialmente revocava il precedente provvedimento e disponeva l’archiviazione, richiamando le precedenti richieste del P.M. - già decise in senso diverso con l’accoglimento dell’opposizione -. L’ordinanza di archiviazione risulta certamente impugnabile solo ed esclusivamente per violazione del contraddittorio L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art. 127, comma quinto, dello stesso codice, che sanziona con la nullità l’inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016 - dep. 28/11/2016, P.O. in proc. P, Rv. 26838801 . 5.1. Tuttavia bisogna analizzare se il provvedimento impugnato sia o no abnorme, risultando lo stesso impugnabile solo se fosse abnorme. È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 21509401 Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 - dep. 20/01/2015, Tavoloni e altro, Rv. 26227501 Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 - dep. 14/02/2014, Fabozzi, Rv. 25915801 . Nel nostro caso sotto il profilo strutturale il provvedimento di archiviazione risulta solo formalmente manifestazione del potere legittimo del Giudice per le indagini preliminari il potere sussiste però solo nei casi di richiesta di archiviazione del P.M. una volta che il giudice per le indagini preliminari ha disposto nuove indagini rimettendo sostanzialmente l’azione penale al P.M. e solo il Pubblico Ministero che potrebbe richiedere nuovamente l’archiviazione, non il giudice d’ufficio, come nel nostro caso. In sostanza il giudice non può revocare un precedente provvedimento di rigetto dell’archiviazione con il quale sono state disposte nuove indagini non sussiste il relativo potere quindi l’atto risulta abnorme, sotto il profilo strutturale. Il provvedimento inoltre determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo poiché la parte offesa denunciante, resterebbe sfornita di qualsiasi tutela, qualora non potesse ricorrere per Cassazione. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, come un provvedimento di archiviazione del giudice delle indagini preliminari che revochi un precedente provvedimento di accoglimento dell’opposizione con la disposizione di nuove indagini, senza una nuova e diversa richiesta del P.M. nel caso per il cambio di persona fisica del G.I.P. l’atto si pone fuori dal sistema dell’azione penale riservata al P.M. e determinerebbe la stasi del procedimento, per la impossibilità di impugnare l’archiviazione, se non fosse ritenuta abnorme . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP Tribunale di Napoli.