E’ aggravato il furto di chi ruba prodotti cosmetici in farmacia?

L’art. 625 c.p. contiene un elenco di circostanze aggravanti, tra le quali rileva, ai fini del caso di specie, la n. 7, relativa all’esposizione della merce alla pubblica fede.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21865/17 depositata il 5 maggio. Il caso. Un soggetto veniva condannato in primo grado, ai sensi dell’art. 624- bis c.p., per il furto, ripreso delle videocamere di sorveglianza, di alcuni prodotti, principalmente cosmetici, compiuto in una farmacia con l’utilizzo di un particolare stratagemma. La condannata, infatti, dopo aver ordinato un farmaco molto costoso, approfittava dell’assenza temporanea della farmacista per prelevare furtivamente dagli espositori una serie di prodotti del valore di 60 €. In appello la qualificazione del fatto appena descritto veniva riferita agli artt. 624 e 625, n. 7, c.p Avverso questa pronuncia ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, lamentando l’interpretazione eccessivamente restrittiva del dettato dell’art. 624- bis c.p., che ha escluso la qualificazione del furto in luogo di privata dimora, dovendosi intendere per ciò ogni luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata . Impugnava la pronuncia anche la condannata, dolendosi dell’erronea applicazione dell’art. 625, n. 7, c.p., in quanto i prodotti rubati erano ben custoditi in una vetrinetta posta a ridosso del bancone di vendita e sotto la diretta e continua sorveglianza della farmacista . La nozione di abitazione e di privata dimora. La Corte di Cassazione ripercorre la giurisprudenza relativa alla nozione di abitazione, come previsto anche dalla vecchia” formulazione dell’art. 625 c.p., secondo cui possono essere considerati rientranti in tale categoria anche alcuni locali che, pur non comunicando direttamente con l’abitazione , sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare. E viene anche fornito un elenco, in cui figurano le autorimesse, i cortili, le scale, il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione , la stanza d’ospedale destinata all’uso del personale paramedico , etc Inoltre, la nuova formulazione dell’articolo contiene il termine privata dimora”, nozione necessariamente più ampia e comprensiva di quella di abitazione”. Si è ritenuto che in questa categoria rientrino anche gli studi professionali gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata la portineria o il cortile di un condominio e persino uno studio odontoiatrico. Il caso della farmacia. Per quanto poi attiene alla farmacia, la Corte territoriale ha negato che si possa qualificare come luogo di privata dimora in quanto essa dispone di aree assolutamente interdette al pubblico dove sono stivate le scorte di medicinali oltre che di locali [] riservati al titolare e ai dipendenti . L’aggravante ex art. 625 c.p. non può infatti riferirsi ad un luogo destinato al pubblico accesso. Per tale motivo il ricorso del Procuratore è da rigettare. E’ invece fondato, a detta della Corte di Cassazione, il motivo di doglianza della condannata la circostanza aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede, infatti, presuppone l’inesistenza di un controllo a distanza, di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza e non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza . Il fatto che i prodotti fossero custoditi in un espositore posto dietro il banco vendita fa sì che non vi siano i presupposti per la sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata. La sentenza deve quindi essere annullata limitatamente a questo punto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 5 maggio 2017, numero 21865 Presidente Izzo – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di D.R. per il reato di cui all’articolo 624 bis cod. penumero commesso in data omissis . 2. L’imputazione concerneva il seguente fatto l’imputata, entrata in una farmacia, aveva ordinato un farmaco molto costoso lasciando una cauzione di Euro 105,00 mentre la farmacista si era allontanata dal banco per controllare caratteristiche e reperibilità del prodotto richiesto, il sistema di sorveglianza aveva ripreso l’imputata mentre prelevava furtivamente dagli espositori situati dietro il banco vendite diversi prodotti per un valore di Euro 60,00. Il tribunale aveva accolto la qualificazione giuridica del fatto indicata nel capo d’imputazione, mentre la Corte di Appello ha diversamente qualificato il fatto ai sensi degli articolo 624 e 625 numero 7 cod. penumero , in ogni caso rigettando l’eccezione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela in ragione della procedibilità d’ufficio del reato di furto aggravato. 3. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo deducendo erronea applicazione della legge penale per aver accolto un’interpretazione restrittiva del disposto dell’articolo 624 bis cod. penumero , escludendo che si tratti di furto in luogo in cui si svolgono atti della vita privata, in contrasto con la volontà del legislatore e con la giurisprudenza di legittimità. Secondo il Procuratore ricorrente, il luogo di privata dimora deve intendersi in senso più ampio di abitazione, ricomprendendovi ogni luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. 4. D.R. ricorre censurando la sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra la ritenuta circostanza aggravante di cui all’articolo 625 numero 7 cod. penumero e l’accusa, trattandosi di aggravante in antitesi con la contestata ipotesi di furto in abitazione, e per erronea applicazione dell’articolo 625 numero 7 cod. penumero in quanto le confezioni di crema abbronzante delle quali l’imputata si sarebbe impossessata erano ben custodite in una vetrinetta posta a ridosso del bancone di vendita e sotto la diretta e continua sorveglianza della farmacista. Considerato in diritto 1. La doglianza con la quale il Procuratore censura la qualificazione del reato come furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 numero 7 cod. penumero piuttosto che quale furto in abitazione ai sensi dell’articolo 624 bis cod. penumero è infondata. 1.1. Quest’ultima disposizione, introdotta dall’articolo 2 legge 26 marzo 2001, numero 128, innovando rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 625 numero 1 cod. penumero , che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l’intrattenersi in un edificio destinato ad altrui abitazione , prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell’impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a privata dimora ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di abitazione , già presente nel soppresso numero 1, dell’articolo 625 cod. penumero e tutt’ora ripreso nella rubrica della nuova norma. Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l’abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare Sez. 5, numero 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701 , come le autorimesse Sez. 2, numero 22937 del 29/05/2012, Muffarti, Rv. 25319301 Sez. 5, numero 21948 del 02/02/2001, Pinto G, Rv. 21902701 i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all’attuazione delle esigenze della vita abitativa Sez. 2, numero 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901 le scale Sez. 2, numero 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501 il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione Sez. 2, numero 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401 un’area privata di pertinenza dell’abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto Sez. 2, numero 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101 la stanza d’ospedale destinata all’uso del personale paramedico Sez. 5, numero 3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901 uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l’autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l’abitazione Sez. 2, numero 8276 del 16/05/1988, dep. 198 Mattioni, Rv. 18152301 . In una recente sentenza, questa Sezione Sez.4, numero 33413 del 26/06/2014, Conti, numero m. ha sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emerga dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di privata dimora nozione più ampia e comprensiva di quella di abitazione come è dimostrato anche dalla formulazione dell’articolo 614 cod. penumero , ove sono entrambi presenti , in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si è, infatti, ritenuto che vi rientrino, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata Sez. 5, numero 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 24776501 Sez. 5, numero 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 23849301 Sez. 5, numero 43671 del 17/09/2003, Sgaramella, Rv. 22641501 Sez. 4, numero 18810 del 26/02/2003, Solimano, Rv. 22456801 , compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso v. Sez. 4, numero 32232 del 10/06/2009, Caglioni, Rv. 24443201 la portineria di un condominio Sez. 5, numero 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 24044201 le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini Sez. 4, numero 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080 il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora Sez. 7, numero 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv.255100 uno studio odontoiatrico Sez. 5, numero 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 24985001 l’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero Sez. 5, numero 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801 una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile Sez. 5, numero 32093 del 25/06/2010, Truzzi, Rv. 24835601 l’area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all’andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita Sez. 5, numero 33993 del 05/07/2010, Cannavale, Rv.24842101 . Né si richiede che, per poter esser ritenuto destinato a privata dimora , il luogo dal quale siano sottratte le cose sia munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si tratti di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione per esempio l’arredamento da cui sia desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione Sez.2, numero 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501 Sez. 4, numero 40245 del 30/09/2008, Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell’articolo 624 bis cod. penumero , la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l’edificio sacro, ma la stessa casa canonica nonché, Sez. 4, numero 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex articolo 624 bis cod.penumero del furto commesso all’interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato Sez. 5, numero 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all’interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico Sez.4, numero 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l’orario di apertura Sez. 5, numero 4569 del 22/12/2010, dep.2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata . La pronuncia di questa Sezione richiamata dalla Corte territoriale ha, in linea con l’orientamento interpretativo illustrato, negato che la farmacia si possa qualificare tout court quale luogo di privata dimora sul mero presupposto che, diversamente da altre tipologie di esercizi commerciali ad es. i supermercati e i grandi magazzini disponga di aree assolutamente interdette al pubblico dove sono stivate le scorte di medicinali oltre che di locali spogliatoi, armadietti, servizi igienici riservati al titolare e ai dipendenti in cui questi ultimi, durante i turni di lavoro ma anche quando non sono in servizio ripongono e custodiscono effetti personali luoghi in cui nessun’altro può avere accesso perché destinati alle esigenze private di chi, in quei luoghi, trascorre la propria giornata. Si è, quindi, precisato che la qualificazione in termini di privata dimora spetta alle sole parti dell’immobile utilizzate in concreto quale luogo non pubblico Sez. 4, numero 51749 del 13/11/2014, Iorio, Rv. 26157701 . 1.2. Pur in relazione all’ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di privata dimora non appare dubbio, pertanto, che, al fine di individuare una linea di discrimine tra la più grave fattispecie sanzionata dall’articolo 624 bis cod. penumero , e quella di cui all’articolo 624 cod.penumero , si debba accertare se il luogo nel quale è perpetrato il furto avesse per sua struttura o per l’uso che se ne faccia in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché non necessariamente coincidenti con quelle propriamente domestiche o familiari ma identificabili anche con attività produttiva, professionale, culturale, politica. Deve cioè trattarsi di luoghi deputati allo svolgimento di attività che richiedano una qualche apprezzabile permanenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa, per taluna delle finalità predette. A tale conclusione induce con chiarezza anche il tenore letterale della norma, che individua quale condotta tipica del reato previsto dall’articolo 624 bis cod. penumero l’atto di introdursi nel luogo ove si ponga in essere la sottrazione, non diversamente spiegabile ove la circostanza aggravante riguardasse qualsiasi luogo destinato al pubblico accesso. 1.3. In linea di principio, si osserva poi che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine privata dimora , impone all’interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell’ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l’incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l’interprete nell’individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l’interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicché si possa cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l’accresciuta severità sanzionatoria Sez. U, numero 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione . L’interpretazione della locuzione privata dimora offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, conforme alla ratio della norma, che è quella della tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all’interno di luoghi nei quali essa soggiorni sia pure per breve tempo per attività privata, essendo inoltre tale tipo di condotta sintomatico di una maggiore audacia e pericolosità dell’agente e, quindi, determinante un maggiore allarme sociale. 1.4. Nell’ipotesi in esame tale requisito è stato correttamente escluso dalla Corte di Appello si tratta, infatti, di furto di merce prodotti cosmetici esposta nel locale di una farmacia destinato alla vendita e si ha pertanto riferimento a un luogo del quale non può ritenersi l’ipotizzata destinazione a privata dimora , sia pure nella predetta ampia accezione. 2. Il primo motivo del ricorso di D.R. è infondato. Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualificando l’originaria imputazione di furto in abitazione in quella di furto aggravato ex articolo 625, comma primo, numero 7, cod. penumero , non ha pregiudicato il diritto di difesa, posto che, nel capo di imputazione, erano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni. 2.1. Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801 , con cui si è affermato il principio per cui L’attribuzione, all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 cod. proc. penumero , neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’articolo 111, secondo comma, Cost., e dell’articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono . 2.2. Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la contestazione di un fatto sussumibile nella fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 624 bis cod. penumero non si pone in antitesi con l’ipotesi di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 numero 7 cod. penumero , dato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’articolo 625 numero 7, terza ipotesi, cod. penumero , non sia correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la cosa , ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se il bene sottratto si trovi in luogo privato Sez. 2, numero 11977 del 04/07/1989, Panbianchi, Rv. 18202601 Sez. 2, numero 633 del 30/03/1988, dep.1989, Meneghino, Rv. 18021901 . 3. Il secondo motivo del ricorso di D.R. è fondato. 3.1. Va premesso che la circostanza aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede presuppone l’inesistenza di un controllo a distanza Sez. 5, numero 10535 del 31/10/2014, dep. 2015, F., Rv. 26268301 , di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza Sez. 5, numero 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv.26568101 e non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza Sez. 5, numero 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv.26266301 . 3.2. Nella sentenza di primo grado il tribunale ha specificato che l’imputata si era appropriata dei prodotti di bellezza sostando presso le scaffalature dedicate alla cosmesi ed approfittando di un momentaneo allontanamento della titolare e che il sistema di videosorveglianza l’aveva immortalata mentre prelevava furtivamente la merce dagli espositori verosimilmente in concomitanza con l’allontanamento della farmacista dal banco , oltre che non erra la difesa della D. allorché sottolinea come l’esercizio della dott.ssa G. fosse ampiamente strutturato, in tutto l’ampio spazio antistante il tradizionale banco/farmaci, come esercizio commerciale dedicato alla vendita di cosmetici di vario genere . 3.3. Nel ricorso si è, tuttavia, sostenuto che i prodotti fossero ben custoditi in una vetrinetta posta a ridosso del bancone di vendita e sotto la diretta e continua sorveglianza della farmacista. Considerato che il ricorso per cassazione è il primo atto nel quale la difesa ha potuto contestare la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 numero 7 cod. penumero e che il capo d’imputazione indica che i prodotti si trovavano nell’espositore situato dietro il banco vendite , ne deriva la necessità di chiarire quale fosse l’esatta ubicazione dei prodotti sottratti. Ove, infatti, i beni fossero custoditi in un espositore posto dietro il banco vendita , come si legge nella sentenza impugnata, non vi sarebbero i presupposti indicati nel par. 3.1 per la sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata. 4. Conclusivamente, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata ai sensi dell’articolo 625 numero 7 cod. penumero con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la circostanza aggravante di cui all’articolo 625, comma secondo, numero 7, c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto.