Delfino maltrattato e sequestrato partorisce: il cucciolo Indy è libero (ma sicuro?)

Ci sono tutti gli elementi per una storia” un delfino sequestrato perchè maltrattato, lo stesso delfino che partorisce e la sorte del cucciolo, nato in cattività, affidata al giudice penale.

Ebbene si, sono queste le coordinate di riferimento del caso deciso dalla Corte di Cassazione, III sezione Penale con la sentenza del 3 maggio 2017, n. 20934 che ha avuto modo di enunciare un principio di diritto certamente importante per la tutela degli animali quali esseri senzienti. Un principio di diritto che, come vedremo, muove dalla presa d'atto non soltanto che le categorie e le regole civilistiche e quelle penali sono diverse, ma anche che quelle stesse categorie – pensate un tempo per l'animale inteso come res ” – sono oggi un po' troppo strette per affrontare le problematiche che coinvolgono l'animale inteso come essere senziente” anche quando risentono della nuova e acquisita sensibilità. Il sequestro del delfino Nel caso di specie era accaduto che un delfino era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in quanto vittima di maltrattamenti. Peraltro, il sequestro preventivo dell'animale è oggi previsto espressamente anche dall'art. 544- sexies c.p. che ne prevede la confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato in caso in condanna per i delitti di maltrattamento di animali art. 544- ter c.p. , spettacoli e manifestazioni vietati art. 544- quater c.p. nonché violazione del divieto di combattimento tra animali art. 544- quinquies c.p. . Successivamente al sequestro, presso l'Acquario di Genova, il delfino Luna” questo il nome del delfino già sottoposto a sequestro e affidato” all'Acquario si accoppia con il delfino Robin” e nasce il cucciolo Indy”. A quel punto la Procura chiede, secondo quanto emerge dalla sentenza, che venga disposto il sequestro anche del cucciolo Indy”, ma il Tribunale rigetta la richiesta. Per la Procura, che ricorre per cassazione, però, quella richiesta avrebbe dovuto essere accolta in quanto il cucciolo doveva essere inquadrato nell'ambito dei frutti” civilistici del bene sequestrato e, quindi, a sua volta, oggetto di sequestro preventivo. Niente sequestro del cucciolo. Sennonché, per la Suprema Corte il ricorso non può essere accolto perché ai fini della confisca di cui all'art. 544- sexies c.p., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica . La conseguenza è che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca . Le peculiarità della confisca dell'animale. E ciò perchè, secondo la Cassazione occorre approfondire la natura e le finalità della confisca dell'animale in base all'art. 544- sexies c.p Ed infatti, in base a quella norma l'animale non è inteso come bene patrimoniale produttivo di frutti, né come corpo del reato, ma come essere vivente caratterizzato da una sua individualità e sensibilità che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati . Affidamento ad enti e associazioni. Del resto – osserva la Corte – in questi casi più che trovare applicazione l'art. 104 disp. att. c.p.p. si deve applicare l'art. 19- quater disp. coord. c.p. che regolano espressamente l'affidamento degli animali sequestrati o confiscati prevedendone l'affidamento ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno . Sequestro in atto e nascita del cucciolo. Ecco allora che – non potendo trovare applicazione la regola dell'estensione del sequestro ai frutti e cioè il cucciolo nato successivamente in costanza di sequestro . Conseguenze. Se tutto questo è vero ed è sicuramente vero il presupposto da cui muove la Suprema Corte e cioè, il fatto che l'animale sia un essere senziente e che la confisca dell'animale ex art. 544- sexies c.p. è finalizzata alla sua tutela se ne deve trarre che il cucciolo debba essere restituito al proprietario ancorché questo sia stato in ipotesi condannato per reato di maltrattamento a danno della madre una conclusione questa che potrebbe far riflettere sulla opportunità, o no, di prevedere nuove norme – tutte coerenti tra di loro – al fine di tutelare a 360 gradi l'animale nella nuova concenzione post Trattato di Lisbona . Ma i problemi legati all'animale quale essere senziente in un contesto pensato ancora per le res si può vedere anche con riferimento ad una peculiarità proprio del sequestro dell'animale in tesi maltrattato tutte le volte in cui non segua la condanna. Se inteso come res nessuno avrebbe dubbi l'animale torna dal suo proprietario anche perchè assolto . Se inteso come essere senziente, viceversa, potrebbe accadere che trovi spazio una proposta di legge che intenda contemperare l'interesse dell'animale nel frattempo affezionato all'affidatario che deve prevalere sul diritto di proprietà. Si tratta della proposta di legge, ad esempio, n. 3005 a firma dell’on. Michela Vittoria Brambilla che intende introdurre un affido diretto degli animali sequestrati alle associazioni e loro subaffidatari mediante cessione definitiva. Una tendenza che pare anticipata, se ben si è compreso, dalla prassi di alcuni tribunali di consentire l’affido definitivo dell’animale a fronte del versamento di un corrispettivo economico convertito in deposito giudiziario intestato al procedimento e all’indagato da corrispondere allo stesso nel caso di assoluzione o assorbito dal Tribunale nel caso di condanna .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 marzo – 3 maggio 2017, n. 20934 Presidente Savani – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1.Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 25/10/2016 di quello stesso Tribunale che ha respinto l'appello cautelare da lui proposto avverso l'ordinanza del 12/09/2016 del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen., di un cucciolo di delfino, denominato Indy , nato dall'accoppiamento del delfino Luna già sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di C. B. e M. M. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 54-ter, commi 1 e 2, 727, cod. pen. con il delfino Robin ospitato - così come la madre -presso l'acquario di Genova. 1.1.Con unico motivo, deducendo di aver chiesto il sequestro preventivo ai sensi del comma secondo e non primo dell'art. 321, cod. proc. pen., e qualificando il cucciolo di delfino quale frutto civilistico del bene sequestrato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 820, comma primo, 821, comma primo e 2912, cod. civ., 544-sexies, cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen Considerato in diritto 2.Il ricorso è infondato. 3.La questione devoluta alla Corte di cassazione riguarda la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, anche i frutti dei beni già sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., inesistenti alla data del primo sequestro e dunque estranei al suo oggetto. 3.1.Al riguardo, richiamare la giurisprudenza in tema di sequestro di frutti ovvero di beni futuri non è pertinente perché il PM non ha chiesto l'estensione del precedente sequestro ad un animale partorito successivamente ad esso, bensì il nuovo sequestro di un animale esistente nato in cattività. 3.2.La questione però non si risolve di certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale, dovendosi aver riguardo alla funzione cui, nell'ordinamento penale, assolve caso per caso la confisca in vista della quale il sequestro è consentito . Prova ne sia che, diversamente da quanto sostiene il PM ricorrente, in caso di sequestro preventivo di animale maltrattato non si applica l'art. 104, lett. a , disp. att. cod. proc. pen. il cui terreno elettivo riguarda, semmai, i frutti civili dei mobili e dei crediti , bensì l'art. 19-quater, disp. coord. cod. pen., che prevede che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca in questo caso ai sensi dell'art. 544-sexies, cod. pen. , siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministro della salute. 3.3.Occorre, dunque, avere riguardo alle ragioni della confisca. 3.4.Nel caso di specie, non v'è dubbio che la confisca prevista dall'art. 544-sexies, cod. pen., riguardi l'animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come corpo di reato , in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell'art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall'autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati. 3.5.La confisca ha dunque ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L'estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di frutti naturali di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei. 3.6.La giurisprudenza citata dal PM a sostegno delle sue ragioni non è pertinente. Non sono traslabili al caso di specie i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, R., Rv. 260176 Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalerà, Rv. 256775 , né può fondatamente sostenersi che il cucciolo ripeta la natura illecita del bene da cui è ricavato , dovendosi escludere in radice che il genitore abbia tale natura. 3.7.Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca . 3.8.Il ricorso pertanto deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.